Sintesi dei principali interventi in materia di lavoro e previdenza contenuti negli articoli della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2024 (A.C. 1627)[1].

1. Per quanto concerne le misure di sostegno al reddito, il disegno di legge di bilancio:

a) introduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (comma 15);

b) eleva, per il periodo d’imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa (commi 16 e 17);

c) anche per il 2024, riduce dal 10 al 5 per cento la tassazione agevolata per i premi di produttività (comma 18);

d) dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, riconosce una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro (commi da 21 a 25);

e) prevede, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo (commi da 180 a 182).

2.In materia previdenziale il ddl di bilancio:

i) riduce la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale: sarà sufficiente che l’importo di questa sia non inferiore a quello dell’assegno sociale (non più all’1,5 di questo) (comma 125, lett. a));

ii) modifica per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata con 64 anni e 20 di contributi, finora pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale; tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l’assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo (comma 125, lett. b));

iii) dispone che il requisito di 20 anni di anzianità contributiva previsto per la suddetta forma di pensionamento anticipato sia adeguato alla speranza di vita (comma 125, lett. c));

iv) riconosce la possibilità di riscattare i periodi non coperti da retribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi (commi da 126 a 130);

v) dispone che le pubbliche amministrazioni, al fine dell’estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all’INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto (commi da 131 a 133);

vi) modifica la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024 riducendo la rivalutazione delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo dal 32 al 22 per cento (articolo 29);

vii) proroga l’istituto dell’APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi (commi 136 e 137);

viii) estende l’istituto Opzione donna alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni (comma 138);

ix) estende Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l’importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre siano di otto mesi per i soggetti privati e di nove mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi) (commi 139 e 140);

x) proroga anche per il 2024, con una modifica introdotta al Senato, una disciplina transitoria, già prevista per gli anni dal 2020 al 2023, che consente ai lavoratori poligrafici di accedere al trattamento pensionistico con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato previsto a regime per la possibilità di prepensionamento per la medesima categoria (comma 141);

xi) modifica, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo limitatamente, come specificato al Senato, ai casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti lavoratori precoci), i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 (il testo originario faceva invece riferimento a tutti i trattamenti pensionistici, non solo a quelli anticipati, aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023). Tale modifica opera esclusivamente nei casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni (commi da 157 a 161);

xii) modifica, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti precoci (commi 162 e 163); prevede, come disposto al Senato, la possibilità di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale; la prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del settantesimo anno di età (comma 164);

xiii) modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (comma 165); stanzia ulteriori risorse per il prepensionamento dei giornalisti (articolo 62, comma 5);

xiv) prevede, con una modifica introdotta al Senato, un incremento di 5 mln per il 2024 e di 10 mln per il 2025 della dotazione del Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l’adozione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022, e non, come attualmente previsto, del personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo (comma 318);

xv) istituisce una Commissione per la valutazione dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni previdenziali (comma 520);

xvi) riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al pensionamento anticipato, non è adeguato alla speranza di vita, portando il termine finale dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024 (commi 521 e 522).

3.In materia di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori il ddl di bilancio:

y) riconosce a regime, per sei mensilità, l’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti (commi da 142 a 155);

z) proroga alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei call center e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, la CIGS per le imprese che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l’integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Inoltre stanzia ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale (commi da 168 a 176).

4.In materia di facoltà assunzionali, stabilizzazioni di personale ed incentivi alle assunzioni:

-dispone, con una modifica introdotta al Senato, che le amministrazioni centrali dello Stato, per il 2024, possono destinare determinate risorse, nel limite massimo del 50 per cento, al conferimento di incarichi ad esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione (comma 38);

-specifica, con una modifica introdotta al Senato, che a tutte le amministrazioni statali aventi sede nel territorio della regione Calabria e non solo a quelle comunali è riconosciuta la possibilità prevista dalla normativa vigente di inquadrare nelle relative piante organiche – previo espletamento di procedure concorsuali – i tirocinanti già utilizzati dalle medesime amministrazioni in possesso di determinati requisiti. Conseguentemente viene posticipato al 31 agosto 2024 (in luogo del 31 luglio 2024) il termine entro cui le amministrazioni interessate comunicano al Dip.to della funzione pubblica le esigenze di personale relative alle suddette assunzioni (comma 39);

-riconosce, come disposto dal Senato, uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (commi da 191 a 193);

-dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, già autorizzate dalla normativa vigente, avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente alle assunzioni effettuate (comma 295);

-riconosce, con una modifica introdotta al Senato, la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previa procedura selettiva, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari di un determinato contributo , che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo l’accordo per il ripiano del disavanzo (commi 475 e 476).

4.Tra le ulteriori disposizioni di interesse presenti nel ddl di bilancio si segnalano, in particolare:

– l’incremento delle risorse per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2022- 2024 e l’indennità di vacanza contrattuale (commi da 27 a 31);

-la previsione, con una modifica introdotta al Senato, che le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2022 per la formazione dei dipendenti pubblici siano utilizzate anche per finanziare la gestione e l’evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dip.to funzione pubblica (comma 43);

-la ridefinizione dei criteri di calcolo dell’indennità di malattia per la gente di mare (comma 156);

-la modifica dei criteri di calcolo dell’indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino. Alla misura specifica già prevista per un solo mese, pari all’80 per cento della retribuzione, si aggiunge una misura specifica, pari al 60 per cento della retribuzione, per un altro mese, la quale è ulteriormente elevata all’80 per cento per il 2024 (comma 179);

-l’incremento di 50 milioni di euro pe ril 2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuolalavoro) e all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (comma 202);

-la proroga fino al 2026 dell’operatività del Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l’attività lavorativa prestata presso cantieri navali (commi 203 e 204).

5.Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ddl bilancio 2024-2026 – aggiornato alla luce delle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato, come risultanti dalla Nota di variazioni – autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 202.948 milioni di euro per il 2024, a 194.913 milioni per il 2025 e a 185.231 per il 2026, con un incremento nel 2024 di circa il 13 per cento rispetto al 2023.

In particolare, le previsioni risultanti dopo la suddetta Nota determinano per il 2024, in termini di competenza, un incremento della Missione 25 Politiche previdenziali di 18,3 mln di euro (da 123.687 a 123.705,3 mln di euro) ed un decremento della Missione 26 Politiche per il lavoro di 6,9 milioni di euro (da 17.751,5 a 17.744,6 mln di euro). Nell’ambito di tale Missione 26, nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto un incremento a regime di 500.000 euro delle somme per il funzionamento della Commissione di garanzia per l’attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici, la cui dotazione, peraltro, risulta ridotta annualmente di 95.000 euro per effetto delle disposizioni di spending review (art. 1, c. 523); il Senato ha inoltre disposto un definanziamento a regime di 715.000 del Fondo per l’occupazione e la formazione


[1] Fonte: Senato.it, Dossier n. 175/3. 22 Dicembre 2023. Legge di bilancio 2024. Atto Camera C. 1627. Quadro di sintesi degli interventi.