Lavoro: no del Garante Privacy all’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze. Sanzionate cinque società che trattavano illecitamente dati biometrici.
1.Nella sua Newsletter del 28 marzo 2024, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali riporta la sanzione inflitta a cinque società di smaltimento rifiuti che impiegavano un sistema di riconoscimento facciale per controllare le presenze dei lavoratori in azienda. Le aziende sono state sanzionate per l’uso improprio dei dati di rilevazione biometrica senza adeguate misure di sicurezza, senza fornire informazioni chiare ai lavoratori e in assenza della valutazione d’impatto richiesta dalla legge sulla privacy.
Il Garante ha suggerito l’uso di metodi meno invasivi, come i badge, ordinando la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.
2.Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti.
Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento GPR[1], per svolgere una tale attività. Per questo motivo il Garante privacy ha sanzionato cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori[2].
L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.
Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società. In particolare l’Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.
Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.
[1] Cfr. il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
[2] Si v. i Provvedimenti n.9995680, 9995701, 9995741, 9995762, 9995785.
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