28 0ttobre 2020

1. È stata pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2020, n. 261, la Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. La legge era stata confermata dagli elettori nel referendum popolare tenutosi il 20 e 21 settembre 2020.

Il numero dei deputati è passato da 630 a 400, dei quali 8 (anziché 12) eletti nella circoscrizione Estero; il numero dei senatori, invece, è passato da 315 a 200, di cui 4 (non più 6) eletti nella citata circoscrizione Estero. Inoltre, nessuna Regione o Provincia autonoma potrà avere un numero di senatori inferiore a 3 (non più a 7).

 Infine, l’art. 3 della Legge costituzionale n. 1/2020 così recita: “E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”.

Le modifiche oggetto della suddetta legge costituzionale troveranno applicazione a partire dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla sua entrata in vigore e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla stessa.

 2.È all’esame dell’Assemblea della Camera il testo di modifica costituzionale (A.C. 1585-B cost.). già approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione nel medesimo testo che – modificando l’articolo 58, primo comma, della Costituzione – abbassa da 25 a 18 anni l’età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica.

Sono inoltre in corso di esame parlamentare diversi progetti di legge di modifica costituzionale: in particolare, sono in corso di esame presso la I Commissione della Camera gli emendamenti presentati alla proposta di legge costituzionale che modifica agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica (A.C. 2238).

È altresì in discussione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato un progetto di modifica costituzionale -già approvato dalla Camera- che, integrando l’articolo 71 della Costituzione, introduce una particolare forma di iniziativa legislativa popolare “rinforzata” che può essere confermata attraverso il referendum popolare (A.C. 1173). E’ anche oggetto di modifica l’articolo 75 della Costituzione, sul referendum abrogativo, con particolare riguardo al quorum richiesto per la sua approvazione. E’ inoltre all’esame del Senato una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che abroga il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e una proposta di legge che dispone la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l’introduzione della clausola di supremazia statale (A.S. 1825).

 

 

 

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1. È stata pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2020, n. 261, la Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. La legge era stata confermata dagli elettori nel referendum popolare tenutosi il 20 e 21 settembre 2020.

Il numero dei deputati è passato da 630 a 400, dei quali 8 (anziché 12) eletti nella circoscrizione Estero; il numero dei senatori, invece, è passato da 315 a 200, di cui 4 (non più 6) eletti nella citata circoscrizione Estero. Inoltre, nessuna Regione o Provincia autonoma potrà avere un numero di senatori inferiore a 3 (non più a 7).

 Infine, l’art. 3 della Legge costituzionale n. 1/2020 così recita: “E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”.

Le modifiche oggetto della suddetta legge costituzionale troveranno applicazione a partire dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla sua entrata in vigore e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla stessa.

 2.È all’esame dell’Assemblea della Camera il testo di modifica costituzionale (A.C. 1585-B cost.). già approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione nel medesimo testo che – modificando l’articolo 58, primo comma, della Costituzione – abbassa da 25 a 18 anni l’età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica.

Sono inoltre in corso di esame parlamentare diversi progetti di legge di modifica costituzionale: in particolare, sono in corso di esame presso la I Commissione della Camera gli emendamenti presentati alla proposta di legge costituzionale che modifica agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica (A.C. 2238).

È altresì in discussione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato un progetto di modifica costituzionale -già approvato dalla Camera- che, integrando l’articolo 71 della Costituzione, introduce una particolare forma di iniziativa legislativa popolare “rinforzata” che può essere confermata attraverso il referendum popolare (A.C. 1173). E’ anche oggetto di modifica l’articolo 75 della Costituzione, sul referendum abrogativo, con particolare riguardo al quorum richiesto per la sua approvazione. E’ inoltre all’esame del Senato una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che abroga il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e una proposta di legge che dispone la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l’introduzione della clausola di supremazia statale (A.S. 1825).