Legge di bilancio 2022. Interventi in materia di ordinamento giudiziario
Legge di bilancio 2022. Interventi in materia di ordinamento giudiziario.
di Giovanni Patrizi
1.Sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n.23472021, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2022.
Rispetto a quello inizialmente presentato al Parlamento per la discussione e l’approvazione, il testo definitivamente approvato dalle Camere contiene diverse modifiche, integrazioni e soppressioni normative.
Come noto, il Senato, nella seduta del 23 dicembre 2021, aveva discusso e approvato la questione di fiducia sull’emendamento 1.9000, sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl n. 2448 di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Il testo finale, originariamente suddiviso in 219 articoli, risulta composto da un unico articolo frazionato in 1013 commi.
Il valore complessivo della manovra passa da 30 a 32 miliardi di euro.
2. Come noto, la legge di bilancio costituisce l’atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del documento di economia finanza (NADEF), approvata il 29 settembre. Il NADEF contiene l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa. Si tratta pertanto di un documento assai rilevante per comprendere il quadro complessivo degli interventi previsti nella Legge di bilancio.
Giova ricordare che l’intera procedura è fortemente influenzata dagli strumenti di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri individuati dall’Unione Europea ed in particolare dal Semestre europeo, introdotto nel 2011.
La fase di elaborazione della legge di bilancio si avvia con la presentazione da parte del governo al parlamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) entro il 10 aprile (Legge 196/09 art. 7 comma 2 lettera a). Il DEF 2021 è stato approvato il 15 aprile 2021. Il documento contiene, tra l’altro, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici complessivi.
Giova inoltre ricordare che all’indomani dell’inizio dell’emergenza pandemica, la Commissione e il Consiglio hanno concordato sulla necessità di attivare la clausola di salvaguardia generale (CSG) contenuta nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, per affrontare la situazione senza precedenti causata dal Covid-19. In particolare “in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa” (Cfr. il Regolamento n. 1466/97). La clausola di salvaguardia generale attivata nel marzo 2020 rimarrà in vigore anche il 2021 e 2022. L’attivazione della CSG ha permesso agli Stati membri di deviare temporaneamente dal loro percorso di avvicinamento all’obbiettivo di bilancio a medio termine (OMT), a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non fosse compromessa
La legge di bilancio è suddivisa, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità, in due sezioni. La prima sezione contiene disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata e di spesa, mentre la seconda sezione contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. In particolare, la seconda sezione dà evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della prima sezione e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) disposte con la seconda sezione.
3.Di seguito gli interventi recati dalla legge di bilancio 2022 in materia di ordinamento giudiziario.
Gli interventi in materia di ordinamento giudiziario riguardano diversi ambiti. In particolare, per quanto riguarda il ruolo organico della magistratura, sono previsti:
-l’aumento di 82 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, la cui assunzione è prevista attraverso procedure concorsuali che il Ministero della giustizia deve bandire nel 2022 (commi 614-615);
-l’assunzione, nel 2022, dei magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (comma 616).
Specifiche disposizioni concernono la magistratura onoraria. In particolare si prevede (commi 629-633):
-la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della c.d. legge Orlando (dunque in servizio al 15 agosto 2017) di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età;
-l’indizione, ai fini della conferma, con delibera del CSM di tre distinte procedure valutative -nel triennio 2022/2024- riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato: oltre 16 anni di servizio; tra i 12 e i 16 anni di servizio; meno di 12 anni di servizio;
-la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso, quale conseguenza della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma;
-il riconoscimento ai magistrati onorari che decidano di non partecipare al concorso per la conferma o che non lo superino, ferma la facoltà di rifiuto, di una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario;
-il compenso (parametrato allo stipendio del personale amministrativo giudiziario di Area III, e modulato in funzione del numero di anni di servizio maturati) e l’indennità giudiziaria, riconosciuti sia ai magistrati onorari che optino per il regime di esclusività sia a quelli che non optino per tale regime (per questi ultimi la misura dell’indennità giudiziaria è ridotta);
-la cessazione dal servizio dei magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione al concorso per la conferma;
-la fissazione della dotazione organica in complessive 6.000 unità (rispetto alle 5.300 attualmente in servizio);
-la possibilità di attivare procedure di reclutamento di 700 nuovi magistrati onorari.
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