Legge di bilancio 2022. Lavoro, occupazione e previdenza.

Legge di bilancio 2022. 

I principali interventi  in materia di lavoro, occupazione, pubblico impiego  e previdenza.

A cura di Eva Zanghì

Dopo l’approvazione del Senato, il disegno di legge di bilancio per il 2022, che contiene il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 30 dicembre 2021. Il provvedimento entra in vigore dal 1 gennaio 2022. Il testo finale, originariamente suddiviso in 219 articoli, risulta composto da un unico articolo frazionato in 1013 commi. Il valore complessivo della manovra passa da 30 a 32 miliardi di euro.

Come noto, la legge di bilancio costituisce l’atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del documento di economia  finanza (NADEF). La legge di bilancio è suddivisa, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità, in due sezioni. La prima sezione contiene disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata e di spesa, mentre la seconda sezione contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. In particolare, la seconda sezione dà evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della prima sezione e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) disposte con la seconda sezione.

Di seguito i principali interventi recati dalla legge di bilancio 2022 in materia di lavoro, occupazione, pubblico impiego e previdenza.

In tema di politiche attive del lavoro, formazione professionale e promozione dell’occupazione, la legge di bilancio:

-dispone il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029, prevede la modifica della disciplina sostanziale del suddetto beneficio economico e stanzia ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, anche derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani (commi 73-86);

-consente la sottoscrizione, nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei medesimi settori (commi 249-250).

-estende ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) (commi 251-252).

In tema di incentivi all’occupazione, la legge di bilancio prevede una serie di sgravi contributivi. In particolare:

-riconosce l’esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica e riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (commi 119-120);

-proroga per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove (comma 645);

-riconosce l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa (commi 253-254).

In tema di trattamenti di integrazione salariale, la legge di bilancio:

-estende l’ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce il requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni, prevedendo che, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti;

-prevede l’unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale e modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale;

-introduce alcuni obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell’INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale e opera una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale; modifica la disciplina dell’ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi;

-modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e introduce un’ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale -nell’ambito delle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale- in deroga ai limiti di durata previsti; prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, in sostituzione di una normativa finora vigente relativa all’obbligo di stipulazione -per alcune categorie di lavoratori- del patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego (commi 191-203);

-prevede misure di incentivo in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale costituita dai casi di concessione per ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria – nell’ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale – in deroga ai limiti di durata previsti (commi 243-248);

-dispone un un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale, nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023 (commi 255-266);

-istituisce un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche Sgravi contributivi Trattamenti di integrazione salariale sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (comma 257);

-opera un complesso di modifiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS, ridefinendo sia l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà sia la tipologia delle relative prestazioni (commi 204-214 e 219-220);

-introduce disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale (comma 216).

In materia di pubblico impiego e pubblica amministrazione, la legge di bilancio interviene prevedendo:

-un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021; l’incremento è ammesso: per i dipendenti statali, nel limite di una spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo, pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui; per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci (commi 604 e 606);

-l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente – da parte di pubbliche amministrazioni nazionali, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 210 milioni per il 2025 e 200 milioni annui a decorrere dal 2026 (comma 607);

-la determinazione, per il triennio 2022-2024, degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 (commi 609-611);

-la possibilità prevista per le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell’ambito della propria autonomia, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell’amministrazione interessata (comma 995);

-uno stanziamento, a decorrere dal 2022, pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 al fine di definire, nell’ambito dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, i nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti, prevede, per le amministrazioni statali (comma 612);

-l’istituzione di un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022 (comma 613).

Per quanto concerne le misure di sostegno al reddito, la legge di bilancio:

-riconosce a determinate categorie di lavoratrici e a determinate condizioni l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità (comma 239);

-istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale (comma 971).

Tra le ulteriori disposizioni, la legge di bilancio:

-rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno (comma 134);

-riduce, in via sperimentale e per un anno, del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato (comma 137);

-introduce la definizione di tirocinio curricolare e rinvia a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione, sulla base di taluni criteri, di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari (commi 720-726);

-incrementa la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, al fine di sostenere: misure per i lavoratori del settore della pesca, per lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center; sgravi contributivi in favore di società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria; la proroga CIGS e la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa e la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica; l’integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA; percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (c.d sistema duale) (commi 122-130);

-esclude l’applicazione alle spese di natura corrente del settore informatico dell’INPS dei vincoli previsti per le altre amministrazioni pubbliche in funzione del contenimento della spesa e si introducono ulteriori misure per l’internalizzazione del contact center multicanale dell’INPS (commi 727-729);

-estende la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e modifica la disciplina dell’indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022 (commi 221-222);

-introduce alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’INPS (commi 224-238)

Con riferimento alle disposizioni in materia previdenziale, si segnalano:

-l’introduzione del trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. Quota 102) (commi 87-88);

-l’istituzione di un Fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni (commi 89-90);

-la modifica la disciplina dell’APE sociale prorogando, in particolare, l’applicazione sperimentale dell’istituto a tutto il 2022 e riducendo da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’istituto per gli operai edili e per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (commi 91-93);

-la proroga il trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna”, per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (comma 94);

-l’introduzione di disposizioni previdenziali per il personale delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia ad ordinamento civile (commi 97-102);

-la garanzia pubblica assicurata alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell’INPGI in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti; le funzioni previdenziali svolte dall’INPGI sono trasferite all’INPS, con effetto dal 1° luglio 2022 (commi 103-118);

-il prolungamento del periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023; il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non può essere inferiore a 50 (comma 215).