Legge di bilancio 2022. Politiche sociali
Gennaio 2022Legge di bilancio 2022. Politiche sociali.
Nota di Giovanni Patrizi
1.Sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge n. 234/2021: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” contenente interventi riguardanti fisco, famiglie, lavoro, imprese, cultura, sport e innovazione.
Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2022.
Rispetto a quello inizialmente presentato al Parlamento per la discussione e l’approvazione, il testo definitivamente approvato dalle Camere contiene diverse modifiche, integrazioni e soppressioni normative.
Come noto, il Senato, nella seduta del 23 dicembre 2021, aveva discusso e approvato la questione di fiducia sull’emendamento 1.9000, sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl n. 2448 di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Il testo finale, originariamente suddiviso in 219 articoli, risulta composto da un unico articolo frazionato in 1013 commi.
Il valore complessivo della manovra passa da 30 a 32 miliardi di euro.
2.Come ho già ricordato in una precedente nota, la legge di bilancio costituisce l’atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del documento di economia finanza (NADEF), approvata il 29 settembre. Il NADEF contiene l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa. Si tratta pertanto di un documento assai rilevante per comprendere il quadro complessivo degli interventi previsti nella Legge di bilancio.
Giova ricordare come l’intera procedura è fortemente influenzata dagli strumenti di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri individuati dall’Unione Europea ed in particolare dal Semestre europeo, introdotto nel 2011.
La fase di elaborazione della legge di bilancio si avvia con la presentazione da parte del governo al parlamento del Documento di Economia e Finanza (Def) entro il 10 aprile (Legge 196/09 art. 7 comma 2 lettera a). Il DEF 2021 è stato approvato il 15 aprile 2021. Il documento contiene, tra l’altro, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici complessivi.
Giova inoltre ricordare che all’indomani dell’inizio dell’emergenza pandemica, la Commissione e il Consiglio hanno concordato sulla necessità di attivare la clausola di salvaguardia generale (CSG) contenuta nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, per affrontare la situazione senza precedenti causata dal Covid-19. In particolare “in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa”. (Regolamento europeo n. 1466/97). La clausola di salvaguardia generale attivata nel marzo 2020 rimarrà in vigore anche il 2021 e 2022. L’attivazione della CSG ha permesso agli Stati membri di deviare temporaneamente dal loro percorso di avvicinamento all’obbiettivo di bilancio a medio termine (OMT), a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non fosse compromessa
La legge di bilancio è suddivisa, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità, in due sezioni. La prima sezione contiene disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata e di spesa, mentre la seconda sezione contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. In particolare, la seconda sezione dà evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della prima sezione e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) disposte con la seconda sezione.
3.Di seguito gli interventi in materia di politiche sociali recati dalla legge di bilancio 2022:
-vengono prorogati per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d’imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, è disposta una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all’anno 2023 e di 25 milioni per il 2024 (commi 135-136);
-viene autorizzata, per il 2022, la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani, nel quadro della celebrazione dell’Anno europeo dei giovani e viene istituito un fondo per il finanziamento di progetti per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni. Al fondo è attribuita una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (commi 156-157);
-viene definito il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e gli ambiti territoriali sociali (ATS) sono qualificati quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio. Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale. L’attuazione degli interventi proposti dall’articolo in commento, e l’adozione dei necessari atti di programmazione integrata, sono demandate a linee guida definite in sede di Conferenza Unificata con intesa (commi 159-171);
-è attribuita al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di “Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità”, e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’autorità politica delegata in materia. Il citato Fondo è pertanto incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026 (comma 178);
-viene autorizzato un incremento di 27 milioni di euro del finanziamento per il 2022 del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone beneficiarie; (commi 181-182) ;
-viene disposto un finanziamento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l’inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico (commi 183- 184);
-viene incrementato, per il 2022, il Fondo per le non autosufficienze di 15 milioni di euro (comma 677);
-viene autorizzato un contributo di 0,25 milioni di euro per il 2022 e 0,65 milioni per il 2023 alla viene istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di curo per il 2022, inteso alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età (commi 678-680);
-viene prorogata al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva (applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo settore) recate dal decreto legge n. 146 del 2021 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021) (comma 683);
-vengono modificati i criteri di riparto applicati alle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale stanziate dalla legge di bilancio 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali comunali, prevedendo che tale riparto sia effettuato anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l’obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 (commi 734-735);
-viene autorizzato un contributo di 0,25 milioni di euro per il 2022 e 0,65 milioni per il 2023 alla FISH- Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS (comma 738).
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