1.Il 19 Marzo 2025 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge che restringe a un mese e mezzo la durata delle intercettazioni, ossia l’attività con cui, nel corso di un’indagine, le procure italiane possono ascoltare le conversazioni di persone sospettate di aver commesso un reato.
Il provvedimento è composto da un solo articolo (che di seguito pubblichiamo) il quale aggiunge un periodo al terzo comma dell’articolo 267 del codice di procedura penale. Esso pone una regola generale, e cioè che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni», tranne nel caso in cui una durata superiore sia giustificata «dall’emergere di elementi specifici e concreti». In questo caso il Gip (giudice per le indagini preliminari, quello che autorizza le richieste di intercettazioni del pubblico ministero) può estendere la durata, indicando le motivazioni della proroga in un apposito decreto.
“Art. 1. co.1. All’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione ».
co.2. All’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « articolo 267 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »; b) al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale”,
2. Critiche sono state espresse dall’’Associazione nazionale magistrati. In una intervista, il Presidente Cesare Parodi ha detto che «per le intercettazioni su una serie di reati avremo un termine di 45 giorni che potrà essere prorogato con una normativa più restrittiva. È una scelta del governo sicuramente legittima, ma che indubbiamente rende più difficile per certi reati l’accertamento della verità: penso alla rapine, penso alle violenze sessuali o ai maltrattamenti sui minori in ambito familiare».
Il limite suddetto non viene applicato alle indagini relative a reati di criminalità organizzata e terrorismo, per cui rimane valida la vecchia disciplina. In questi casi la durata delle intercettazioni non può superare i quaranta giorni, ma la legge prevede che il Gip possa estenderla per successivi «periodi di 20 giorni» (anche più volte quindi), anche in questo caso con un decreto motivato.
3.È stato inoltre approvato un ordine del giorno che impegna il governo a introdurre un’ulteriore deroga per le indagini relative ai reati del cosiddetto “codice rosso”, ossia violenza sessuale, stalking o atti persecutori e violenza domestica.
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