Licenziamento collettivo e comunicazioni preventive. Corte di Giustizia UE, sentenza del 13 luglio 2023 nella causa C-134/22, G GmbH.
Nota di Luigi Verde.
1. Il 28 gennaio 2020 un dipendente dell’impresa tedesca G GmbH, in servizio presso di questa dal 1981, veniva informato che il suo contratto di lavoro sarebbe stato risolto. Invero, il 1º ottobre 2019 era stata avviata una procedura d’insolvenza nei confronti della G GmbH e il 17 gennaio 2020 era stato deciso che la G GmbH avrebbe cessato completamente le sue attività entro il 30 aprile 2020, e che pertanto si sarebbe proceduto a licenziamenti collettivi. Sempre il 17 gennaio 2020 era stata avviata la procedura di consultazione del comitato aziendale, che agiva in qualità di rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito di tale consultazione, il datore di lavoro aveva fornito al comitato aziendale le informazioni previste dalla direttiva UE in materia di licenziamenti collettivi[1]. Tuttavia, nessuna copia di tale comunicazione scritta era stata trasmessa all’autorità pubblica competente, vale a dire, nella fattispecie, l’Agenzia per il lavoro di Osnabrück (Germania).
Il 22 gennaio 2020 il comitato aziendale dichiarava di non ravvisare alcuna possibilità di evitare i licenziamenti prospettati. Il 23 gennaio 2020 il progetto di licenziamento collettivo veniva notificato all’Agenzia per il lavoro di Osnabrück. Successivamente, quest’ultima fissava incontri di consulenza per la maggior parte dei lavoratori interessati dal progetto di licenziamento.
2.Il lavoratore ricorreva in giudizio contro il licenziamento sostenendo che non era stata trasmessa all’Agenzia per il lavoro competente nessuna copia della comunicazione inviata al comitato aziendale il 17 gennaio 2020, ed asseriva che tale trasmissione costituiva un presupposto di validità del licenziamento. La Corte federale del lavoro, nel giudizio in Cassazione, riteneva che tale omissione costituisse, in effetti, una violazione della legge tedesca di recezione della suddetta direttiva nel diritto tedesco. Tuttavia, né la direttiva né il diritto tedesco prevedevano espressamente una sanzione per una simile violazione. In tali circostanze, la Corte federale del lavoro tedesca esprimeva dubbi in merito al fatto che tale violazione dovesse determinare la nullità del licenziamento. Pertanto rinviava sul punto la questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE, mettendo in luce che né la direttiva né il diritto nazionale prevedevano una sanzione espressa per una simile violazione. E, soprattutto chiedeva se l’omessa trasmissione da parte del datore all’autorità pubblica dell’iniziale comunicazione agli organi di rappresentanza aziendale dei lavoratori di procedere a licenziamenti collettivi costituisse in sé una violazione della tutela del singolo lavoratore da questo invocabile come nullità del proprio licenziamento.
3. La Corte di giustizia, con la sentenza del 13 luglio 2023, ha risposto in senso negativo. Essa ha osservato che il tenore letterale dell’art. 2, paragrafo 3, secondo comma, della Direttiva 98/59 non contiene elementi idonei a chiarire le finalità dell’obbligo di trasmissione ivi stabilito, ritenendo, pertanto, necessario procedere con l’esame del contesto in cui si colloca.
La Corte di Giustizia UE ha osservato che il tenore letterale dell’art. 2, paragrafo 3, secondo comma, della Direttiva 98/59 non contiene elementi idonei a chiarire le finalità dell’obbligo di trasmissione ivi stabilito, ritenendo, pertanto, necessario procedere con l’esame del contesto in cui si colloca.
In particolare, la disposizione è contenuta non nella sezione III di tale Direttiva, intitolata “Procedura di licenziamento collettivo”, bensì nella sezione II, intitolata “Informazione e consultazione”, la quale disciplina la procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori quando un datore di lavoro prevede di effettuare un licenziamento collettivo.
Pertanto, la trasmissione delle informazioni deve avvenire in una fase in cui i licenziamenti collettivi sono semplicemente «prospettati» e la procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è appena iniziata e non è ancora terminata.
3.1. La normativa di riferimento
L’art. 2 della Direttiva 98/59, inserito nella sezione II intitolata “Informazione e consultazione”, dispone ai paragrafi da 1 a 3 che:
“1. Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo.
2. Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. (…).
3. Affinché i rappresentanti dei lavoratori possano formulare proposte costruttive, il datore di lavoro deve in tempo utile nel corso delle consultazioni:
1) fornire loro tutte le informazioni utili e
2) comunicare loro, comunque, per iscritto:
-le ragioni del progetto di licenziamento,
-il numero e le categorie dei lavoratori da licenziare,
-il numero e le categorie dei lavoratori abitualmente impiegati,
il periodo in cui si prevede di effettuare i licenziamenti,
-i criteri previsti per la selezione dei lavoratori da licenziare, qualora le legislazioni e/o le prassi nazionali ne attribuiscano la competenza al datore di lavoro,
-il metodo di calcolo previsto per qualsiasi eventuale indennità di licenziamento diversa da quella derivante dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
Il datore di lavoro deve trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta, previsti al primo comma, lettera b), punti da i) a v)”.
3.2. Secondo la Corte di Giustizia, l’obbligo incombente al datore di lavoro, che preveda di procedere a licenziamenti collettivi, di trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia di taluni elementi della comunicazione scritta da esso inviata ai rappresentanti dei lavoratori a scopo di consultazione non ha la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori interessati.
Da un lato, la Corte ritiene che la trasmissione delle informazioni di cui trattasi consente all’autorità pubblica competente solo di farsi un’idea, in particolare, delle ragioni del progetto di licenziamento, del numero e delle categorie dei lavoratori da licenziare, nonché del periodo in cui si prevede di effettuare licenziamenti. Tale autorità non può, quindi, fare completamente affidamento su queste informazioni al fine di predisporre misure rientranti nelle sue competenze in caso di licenziamento collettivo.
Dall’altro lato, la Corte osserva che, nel corso della procedura di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, non viene conferito alcun ruolo attivo all’autorità pubblica competente. Infatti, essa è designata solo come destinataria di una copia di taluni elementi della comunicazione di cui trattasi, contrariamente al ruolo attivo che la stessa svolge nelle fasi successive della procedura.
Peraltro, la trasmissione in questione non fa decorrere alcun termine che debba essere rispettato dal datore di lavoro, né fa sorgere alcun obbligo nei confronti dell’autorità pubblica competente.
Pertanto, la trasmissione avviene esclusivamente a fini informativi e preparatori, affinché l’autorità pubblica competente possa, se del caso, esercitare efficacemente le sue ulteriori prerogative.
In tal senso, l’obbligo di trasmissione d’informazioni ha la finalità di consentire a quest’ultima di anticipare, per quanto possibile, le conseguenze negative dei licenziamenti collettivi prospettati, allo scopo di poter ricercare efficacemente soluzioni ai problemi posti da tali licenziamenti quando gli stessi le saranno, successivamente, notificati.
In considerazione della finalità di tale trasmissione d’informazioni e del fatto che essa avviene in una fase in cui i licenziamenti collettivi sono soltanto previsti dal datore di lavoro, l’azione dell’autorità pubblica competente non è intesa ad affrontare la situazione individuale di ciascun lavoratore, ma mira a considerare globalmente i licenziamenti collettivi prospettati.
4.In altri termini, la finalità dell’obbligo di trasmissione di informazioni all’autorità pubblica competente è quella di consentirle di anticipare, per quanto possibile, le conseguenze negative dei licenziamenti collettivi prospettati. Ciò, allo scopo di poter ricercare efficacemente soluzioni ai problemi posti da tali licenziamenti una volta che essi le saranno notificati.
In conclusione, a parere della Corte di Giustizia, l’art. 2, par. 3, comma 2, della Direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo gravante sul datore di lavoro di trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta non ha la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori interessati dai licenziamenti collettivi.
[1] Cfr. l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
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