Licenziamento disciplinare. Lesione del vincolo fiduciario. Tardività della contestazione. Complessità della struttura organizzativa.

Corte di Cassazione. Ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2869.

Corte di Cassazione.  Ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2869.

In tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso.

Dal testo dell’Ordinanza 

“[…]Rilevato che

1.Con sentenza del 15 novembre 2018, la Corte d’appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il reclamo proposto da E.T. e S.K. avverso la sentenza del Tribunale di Udine e, dichiarata rillegittimità dei licenziamenti intimati ai reclamanti dalla ditta S. s.r.l. (oggi M.S. & terminal s.r.l.) in data I luglio 2016, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro di entrambi i reclamanti dalla data del licenziamento, condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ciascuno e compensando per metà le spese di lite.

1.1. Il giudice di secondo grado, in particolare, andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto in primo grado, ha escluso che la contestazione, effettuata nel 2016 in relazione a comportamenti pacificamente posti in essere nel 2013 potesse reputarsi tempestiva alla luce delle importanti esigenze, lato sensu difensive che il principio di (tempestività mira a tutelare ed in assenza di congrue giustificazioni da parte del datore di lavoro.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria M.S. & Terminal s.r.l., affidandolo a tre motivi.

2.1. Resistono, con controricorso, E.T. e S.K.

Considerato che

1.Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 2697 cod. civ. in tema di ripartizione dell’onere probatorio circa la tempestività della contestazione.

1.1. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. anche in relazione all’art. 7 L. n. 300/70 e 66 CCNL Mobilità-Attività Ferroviarie;

2.Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riguardo alla conoscenza dell’illecito contestato.

2.1. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico sistematiche, sono infondati.

2.2. Va preliminarmente rilevato, relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis. Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie nel quale è incontestabile che l’onere della prova gravasse sulla parte che, in concreto, è stata indicata talchè deve ritenersi che, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità;

2.3quanto all’omessa motivazione su un fatto decisivo, consistente nella conoscenza tardiva dell’illecito contestato da parte del datore di lavoro, va rilevato che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall’art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); con riferimento all’allegata violazione del combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 7 L. n. 300/1970 e 66 CCNL, va sottolineato come, non apparendo alcuna lesione dei principi di correttezza e buona fede e non confrontandosi sul punto l’impugnazione con la sentenza, mediante tale allegazione, parte ricorrente miri piuttosto ad ottenere una rivalutazione circa la tempestività della contestazione adducendo l’insussistenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa soprattutto alla luce delle dettagliate giustificazioni rese dai dipendenti in data 23/07/2016 ma anche in ordine alla mancata considerazione da parte della Corte dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie;

2.4.orbene, con riguardo all’allegata conoscenza tardiva dell’illecito, appare evidente come, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la Corte territoriale si soffermi diffusamente proprio su tale aspetto che rappresenta l’ubi consistam della decisione; sotto tale, nodale profilo, il giudice di secondo grado muove da quanto statuito dalle Sezioni Unite (Cfr., sul punto, SU n. 30985 del 2017) circa l’essenza della tutela inerente alla immediatezza della contestazione precisando che il principio della tempestività della contestazione può risiedere anche in esigenze più importanti del semplice rispetto delle regole, pur esse essenziali, di natura procedimentale, vale a dire nella necessità di garantire al lavoratore una difesa effettiva e di sottrarlo al rischio di un arbitrano differimento dell’inizio del procedimento disciplinare;

2.5.ha quindi aggiunto che la violazione del principio generale di carattere sostanziale della tempestività della contestazione, quando assume il carattere di ritardo notevole e non giustificato è idoneo a determinare un affievolimento della garanzia per il dipendente incolpato di espletare in modo pieno la propria difesa effettiva nell’ambito del procedimento disciplinare, garanzia, quest’ultima, che non può certo essere vanificata da un comportamento del datore di lavoro non improntato ai canoni di correttezza e buona fede;

2.6.è, quindi, sul datore di lavoro che grava l’onere di dimostrare le ragioni impeditive della tempestiva contestazione del fatto poi addebitato al dipendente;

2.7.poste tali premesse, nella specie, la Corte ha ritenuto non soddisfacenti le allegazioni datoriali in base alle quali soltanto in data 7 giugno 2016 si sarebbe avuta contezza dell’accaduto, allorché è stato notificato alla società il processo verbale di accertamento amministrativo della Provincia di Udine Corpo di Polizia Provinciale, in considerazione, in particolare, della distanza dello stabilimento di Udine dalla sede amministrativa e legale della società, dell’assenza di registri di carico e scarico dei rifiuti e del clima di “omertà” circolante, che avrebbero impedito a S. di conoscere per tempo le condotte illegittimamente poste in essere;

2.8.la Corte ha, invece, ritenuto non solo rilevante la questione della natura del materiale di cui i due incolpati si sarebbero appropriati, definito “usato servibile” dal datore di lavoro e “materiale minuto inutilizzabile” dai lavoratori, ma anche l’entità del materiale accatastato ed esposto nell’area scoperta presente nel perimetro dell’officina e, quindi, ben visibile a chiunque;

2.9.il giudice d’appello, valorizzando le dichiarazioni testimoniali da cui doveva evincersi il m carattere di materiale di scarto, accatastato in fusti, ha ritenuto che lo stesso avrebbe dovuto compatire nel registro di carico e scarico dei rifiuti ma in ogni caso, per la sua entità pari a circa venti tonnellate, non poteva sfuggire all’occhio del datore il quale non ha addotto alcun elemento a sostegno delle ragioni giustificatrici da cui sarebbe derivata la mancata conoscenza, salvo il riferimento alla notifica del provvedimento amministrativo e ai dettagli sopra richiamati;

2.10.la Corte ha ritenuto, quindi, del tutto inadeguata la tesi del differimento di tre anni della conoscenza del fatto tenuto conto, fra l’altro, della struttura ben organizzata della ditta nonché della mole del materiale escludendo, comunque, che potesse rilevare, nella specie, la complessità delle indagini o della struttura aziendale;

2.11.tale accertamento, di fatto, deve dirsi sottratto al sindacato di legittimità né può ritenersi che la Corte abbia indebitamente preteso un controllo costante sull’operato dei dipendenti

2.12. richiesta che avrebbe contrastato con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto – essendosi, invece, limitata, in fatto, a valorizzare taluni elementi quali l’assenza dei registri di carico e scarico e l’entità cospicua degli scarti accatastati;

2.13.osserva questa Corte (sul punto Cass. n. 1248/2016) che in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso;

2.14.ciò che rileva in questa sede sottolineare è che resta comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (cfr. Cass. n. 1248/2016);

2.15. la Corte d’appello, con motivazione diffusa si sofferma sul considerato ritardo, sulle ragioni che lo hanno determinato, sulle conseguenze di esso e tale valutazione deve ritenersi, si ribadisce, insuscettibile di nuovo esame in sede di legittimità;

3.Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 —bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto […]”.