(Studio legale  G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 7 gennaio 2025, n. 172

Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione; non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

“[…] La Corte di Cassazione,

(omissis)

Rilevato che

1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accertato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 7.4.2020 dalla società XXX . Srl a YYY rigettando la domanda di quest’ultimo, con condanna alle spese;

2. la Corte territoriale, in sintesi, ha premesso che “la condotta contestata al lavoratore consisteva nella circostanza che egli non aveva avvisato dell’assenza dal lavoro nei giorni 18, 19 e 20 marzo 2020; non aveva giustificato tale assenza; aveva abbandonato senza giustificazione il posto di lavoro in data 23 marzo 2020 alle ore 11.30; aveva chiesto telefonicamente al medico curante in data 23 marzo 2020 un certificato falso che attestava l’impossibilità al lavoro nei giorni 18, 19 e 20 marzo 2020; aveva utilizzato tale certificato falso; aveva, in data 23 marzo 2020, presso i locali aziendali, offeso gravemente il collega XY . rivolgendogli le seguenti parole: “che cazzo ci fai qui, coglione, torna a casa!”; era stata contestata, altresì, la recidiva per due provvedimenti sanzionatori applicativi della multa pari a tre ore di retribuzione emessi in data 25 maggio 2018 (per aver schiaffeggiato il collega in orario di lavoro) e 29 ottobre 2019 (per non aver ottemperato ad una direttiva di cambio turno, con atteggiamento di sfida e disprezzo nei confronti dei superiori)”;

all’esito della valutazione del materiale istruttorio, la Corte ha ritenuto: “”sussiste la lesione del legame fiduciario, posto che le condotte sopra indicate (sono) da ritenersi, per quanto precede, provate (omessa tempestiva comunicazione dell’assenza per malattia e omesso tempestivo invio del certificato medico/assenza ingiustificata; uso di certificazione medica falsa; abbandono del posto di lavoro; offesa a collega), costituiscono condotte gravi sia singolarmente sia unitariamente considerate e idonee a far venir meno la fiducia del datore di lavoro nella correttezza dei futuri adempimenti da parte del lavoratore, in quanto esprimono disprezzo e noncuranza per l’organizzazione aziendale e la dignità dei colleghi di lavoro”;

con “integrazione motivazionale” dichiaratamente qualificata dalla Corte “ad abundantiam”, si è argomentato che, “anche laddove si ritenesse che lo stato di malattia sussisteva nei giorni 18, 19, 20 marzo 2020”, nondimeno doveva ritenersi sussistente la giusta causa di licenziamento in ragione delle recidive contestate;

3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con cinque motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società;

le parti hanno comunicato memorie e il ricorrente ha anche irritualmente allegato un provvedimento del GIP del Tribunale di Treviso di cui il Collegio non può tenere conto, in quanto non si tratta di documento di cui è ammissibile la produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.;

all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

Considerato che

1. i motivi di ricorso possono essere esposti secondo le sintesi formulate in rubrica dalla stessa parte ricorrente:

1.1 il primo motivo denuncia: “Violazione/falsa applicazione dell’art. 132 4 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto accertato un fatto (la falsità del certificato medico del 23.03.2020) senza avere dato ingresso alla prova testimoniale richiesta sul punto dalla parte onerata dalla prova, e senza esplicitare eventuali ragioni preclusive all’ingresso della medesima prova”;

1.2 il secondo motivo, subordinatamente, denuncia: “Violazione degli 365, 115, 420/5 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dal Dr.Mi. in ordine alla genuinità del certificato medico emesso dal dott. Pr.”;

1.3 il terzo motivo denuncia: “omesso esame di un fatto controverso e decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero che la falsità del certificato di malattia del 23.3.2020 fosse imputabile al Dr.Mi., o in termini di responsabilità, o quanto meno in termini di consapevolezza”;

1.4 il quarto motivo denuncia: “Violazione/falsa applicazione dell’art. 39 del CCNL per il settore gomma-plastica industria; falsa applicazione dei principi di diritto enunciati dalla S.C. in punto di giustificazione dell’assenza”;

1.5 il quinto motivo denuncia: “violazione/falsa applicazione degli artt. 53 e 54 CCNL per il settore gomma-plastica industria, nonché dell’art. 2119 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che la recidiva, dopo due provvedimenti disciplinari consistenti nella multa di tre ore della retribuzione, legittimasse ai sensi delle predette norme l’intimazione del licenziamento per giusta causa”;

2. il ricorso non può trovare accoglimento;

2.1 i primi due motivi, benché il secondo sia proposto subordinatamente al primo, possono essere trattati congiuntamente, in quanto lamentano la mancata ammissione di prove;

essi sono inammissibili;

2.1.1 per risalente e condiviso insegnamento di questa Corte, la mancata ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; conformi: Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011; Cass. n. 16214 del 2019; da ultimo: Cass. n. 18072 e n. 27610 del 2024); inoltre spetta esclusivamente al giudice del merito valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti – senza che possa neanche essere invocata la lesione dell’art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo al fine di censurare l’ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n. 13603 del 2011; Cass. n. 17004 del 2018) – con una valutazione che non è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite (cfr. Cass. SS. UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); ancora di recente (Cass. n. 30810 del 2023) è stato ribadito che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali oppure per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso solo nei ristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il ristretto paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; circa il primo aspetto, in via di principio, non va posto in dubbio il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, par. 1, CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; tuttavia una tale violazione è configurabile allorquando il giudice del merito rilevi decadenze o preclusioni insussistenti (cfr. Cass. n. 910 del 1977) ovvero affermi tout court l’inammissibilità del mezzo di prova richiesto per motivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite;

ove invece ci si muova in detta seconda prospettiva, ancorché la decisione del giudice di merito si risolva pur sempre nel rifiuto di ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto – come è stato rilevato – “il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta” (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012); in tal caso, “la decisione si riferisce, certo, ad un’attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa e, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perché quindi, pur traducendosi anch’esse in un’attività processuale, esse siano suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle” (Cass. SS. UU. n. 8077/2012 cit.);

la mancata ammissione della prova pone, dunque, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertanto essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999);

2.1.2 con le censure in esame si verte, evidentemente, in quest’ultima prospettiva, ma rispetto alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale non viene affatto evidenziato l’omesso esame di un fatto realmente decisivo, nel senso patrocinato da questa Corte, ossia che, se fosse stato valutato, avrebbe condotto ad un esito diverso della lite, con prognosi di certezza e non di mera possibilità (v., tra molte, Cass. SS. UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015);

neppure è ravvisabile, nella specie, una radicale contraddizione della sentenza impugnata che non ha posto a fondamento della decisione la regola di giudizio residuale basata sulla inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte gravata si fosse offerta di adempiere (cfr. Cass. n. 18285 del 2021), ma ha piuttosto motivato il suo convincimento circa la ricostruzione dei fatti sulla base degli elementi già acquisiti; 2.2. parimenti inammissibile il terzo motivo;

si evoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei limiti posti da tale disposizione nell’interpretazione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; in particolare, con riferimento alla decisività del fatto storico asseritamente omesso che, per essere tale, dovrebbe condurre ad un esito diverso della lite con prognosi di certezza e non di mera possibilità;

nel caso all’attenzione del Collegio, il fatto che sarebbe stato trascurato, oltre ad involgere valutazioni e apprezzamenti sulla riferibilità soggettiva della condotta, non ha certo il carattere di decisività, non fosse altro perché la Corte territoriale – come ricordato nello storico della lite – ha espresso il convincimento che ciascuna delle condotte addebitate al lavoratore fossero tali da determinare, “sia singolarmente sia unitariamente considerate”, il venir meno del rapporto fiduciario col datore di lavoro;

in proposito vale rammentare che, secondo questa Corte, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione; non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 18836 del 2017; Cass. n. 26764 del 2019);

2.3 anche il quarto mezzo di gravame, con cui si eccepisce che il lavoratore avrebbe fatto quanto richiesto dalla disciplina collettiva comunicando all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica, presenta concorrenti profili di inammissibilità;

innanzitutto, perché si lamenta l’errore di diritto per violazione di una disposizione del contratto collettivo nazionale, di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., senza specificare se lo stesso sia stato prodotto integralmente (cfr. Cass. SS. UU. n. 20075 del 2010) e l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS. UU. n. 25038 del 2013; Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013), anzi indicando in calce al ricorso che il CCNL è stato depositato per “estratto”;

in secondo luogo, perché non si individua affatto un errore di interpretazione della disciplina collettiva, così come fornita dalla Corte territoriale, quanto piuttosto ci si duole che la stessa abbia ritenuto ravvisabile un onere di diligenza, nella specie non assolto dal lavoratore, che avrebbe dovuto “verificare che l’asserita prognosi indicata verbalmente dal medico curante a tutto il 20 marzo 2020 (…) non corrispondeva, in ipotesi, a quanto indicato nel certificato medesimo”, involgente apprezzamenti di merito, legati alle circostanze fattuali del caso, che non hanno nulla a che vedere con la natura del vizio denunciato;

infine, il motivo riguarda comunque solo uno degli addebiti contestati, mentre, per la Corte territoriale, anche ciascuno degli altri fatti accertati risultava idoneo a incidere irreversibilmente sul rapporto di lavoro;

2.4 l’ultimo motivo, concernente la contestata recidiva in relazione all’art. 2119 c., è inammissibile perché quanto precede è sufficiente a consentire il superamento del vaglio di ammissibilità ad una ratio decidendi di per sé sola idonea a sostenere la pronuncia impugnata; in ogni caso, poi, si critica un’argomentazione, dichiaratamente qualificata dalla Corte territoriale ad abundantiam, con la conseguenza che la censura anche per questo verso, si rivela inammissibile (v. Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 24591 del 2005; Cass. n. 7074 del 2006);

3. alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, con spese regolate secondo soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS. UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. […]”.