Indennità di disoccupazione NASpI e normativa emergenziale.

L. 23 luglio 2021, n. 106. Art. 38, commi 1 e 2.

Indennità di disoccupazione NASpI e  normativa emergenziale.

Riferimento legislativo: D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 luglio 2021, n. 106. Art. 38, commi 1 e 2.

Nota  a cura di Ada Noli.

1.Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 luglio 2021, n. 106, così dispone all’art .38, commi 1 e 2:

“1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

2.Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77”.

2.La disposizione suddetta ha previsto che, per le indennità di disoccupazione NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego[1]) in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, è sospesa l’ulteriore applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione medesima, disponendo che dal 1° giugno 2021 e fino al  31 dicembre 2021 resta invariato l’importo della prestazione in pagamento alla suddetta data del 1° giugno 2021, senza quindi l’ulteriore abbattimento della prestazione del tre per cento per i mesi da giugno a dicembre 2021.

La disposizione di cui all’art. 38, comma 1, del provvedimento in esame ha inoltre  previsto che, per le indennità di disoccupazione NASpI decorrenti nell’arco temporale compreso tra il 1° giugno 2021 e il 30 settembre 2021, non trova applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione. Pertanto, in attuazione di questa previsione, le indennità NASpI aventi data di decorrenza nel predetto arco temporale verranno erogate fino al 31 dicembre 2021 nella misura come determinata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs n. 22 del 2015, senza procedere dal primo giorno del quarto mese di fruizione alla riduzione della prestazione nella misura del tre per cento.

La sospensione del meccanismo di riduzione di cui all’art. 38, comma 1, del provvedimento al nostro esame trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione (cfr. l’art. 8 del D.lgs n. 22/2015). Pertanto, per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, nonché per le prestazioni aventi decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell’anticipazione NASpI viene determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo 1° giugno 2021-31 dicembre 2021.

Per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI i soggetti interessati non devono presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio alla sospensione del predetto meccanismo.

In attuazione della disposizione di cui all’art. 38, comma 1, del provvedimento in esame, per le prestazioni di disoccupazione NASpI che hanno invece decorrenza dal 1° ottobre 2021 trova applicazione la disposizione di cui al citato art. 4, comma 3, del D.lgs n. 22 del 2015, secondo cui la prestazione NASpI viene ridotta ogni mese in misura pari al tre per cento a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

 3.L’art.38, citato, prevede dunque, ai commi 1 e 2, che -per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021- non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell’importo della NASpI prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

Tale riduzione -prevista dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 22/2015- è sospesa, fino al 31 dicembre 2021 (comma 1, primo periodo): a) per le prestazioni in pagamento, dal 1° giugno 2021, con la conseguenza che per esse viene confermato l’importo in pagamento alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73); b) per le prestazioni decorrenti dal 1° giugno al 30 settembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 la riduzione in oggetto tornerà ad operare e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (comma 1, secondo periodo).

Per la determinazione dell’importo dell’indennità -in base al richiamato art. 4 del D.Lgs. 22/2015, nonché alle circolari INPS nn. 94 e 142 del 2015-, la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2021 a 1.227,55 euro (cfr. circ INPS 7/2021), la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2021 l’importo mensile massimo di 1.335,40 euro (come disposto dalla cit. circolare INPS n.7/2021).Tali importi minimo e massimo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente

Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’art. 26 della L. 41/1986, pari al 5,84 euro, previsto per le somme corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all’80%. Inoltre, nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.

4.Promemoria.  Tra gli interventi di sostegno al reddito predisposti al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si ricorda che l’art. 33 del D.L. 18/2020 [(noto come “Cura Italia”), recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, convertito in legge con L. 24 aprile 2020, n. 27] ha ampliato di ulteriori 60 giorni il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020[2]. Il cit. D.L. 18/2020, all’art. 40, co. 1 e 1-bis, ha sospeso per due mesi, a partire dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASpI dagli articoli 7 e 15 del D.Lgs. 22/2015 (che condizionano l’erogazione delle indennità alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti).

Inoltre, sulla base di quanto previsto dagli artt. 92 del D.L. 34/2020 e 5 del D.L. 104/2020, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI, che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, è stata prorogata di quattro mesi, mentre la fruizione delle medesime indennità in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 è stata prorogata di due mesi. È stata inoltre prorogata a tutto il 2020 la mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017- 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla fruizione della NASpI.

Si richiama, altresì, quanto previsto dall’art. 12, co. 2, del D.L. 41/2021, che ha riconosciuto le ulteriori tre quote di Reddito di emergenza (REM) previste per i mesi da marzo a maggio 2021 anche in favore dei soggetti con ISEE non superiore a 30.000 euro che hanno terminato le prestazioni di NASpI tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021. Si ricorda infine che l’art. 16 del cit. D.L. 41/2021 ha previsto che dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, la NASpI sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell’interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione. A tale riguardo, la circolare INPS n. 65/2021 ha chiarito che la suddetta esclusione opera per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Pertanto, come precisato dalla cit. circolare, le domande presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 19 aprile 2021 (data di pubblicazione della cit. circolare INPS) e respinte per l’assenza del suddetto requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio.

Note

[1] La NASpI (istituita dall’art. 3, co. 1, del cit. D.Lgs. n. 22/2015) è un’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione; b) almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; c) trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

[2] Sul punto, si v. la circolare INPS n. 49/2020.