Misure urgenti in materia di istruzione. Conversione in legge del DL n. 145/2023.

1.Il 7 dicembre 2023, con 87 voti favorevoli e 46 contrari il Senato ha approvato con modificazioni il Ddl n. 912, di conversione in legge del decreto-legge n. 145/2023, sulle misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, incardinato, il 6 dicembre, nel testo modificato dalla Commissione Bilancio, che ne ha concluso l’esame il 5 dicembre.

Tra le “misure urgenti” si segnalano quelle in materia di istruzione.

2. Articolo 20-bis (Misure urgenti in materia di istruzione).

L’articolo 20-bis, al comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei di personale ATA già attivati per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti in alcune regioni.

Il comma 2, al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, espunge la disposizione che attualmente prevede anche la partecipazione dei Ministri dell’università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze all’emanazione del relativo bando di concorso, che spetta ora al solo Ministero dell’istruzione e del merito.

3. Comma 1 – Incarichi temporanei di personale ATA nell’ambito degli organici PNRR. Come anticipato, il comma 1 autorizza, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021 (L. n. 113/2021), le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell’articolo 21, commi 4- bis e 4-bis.1 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023).

Al riguardo, si fa presente che il comma 4-bis dell’articolo 21 in questione ha previsto che le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi PNRR possano attingere alle graduatorie d’istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. A tal fine, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di cui di seguito, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per tali finalità è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito. Il fondo è allocato sul capitolo 3395 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito. Agli oneri relativi, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del d.lgs. n. 59/2017 (consistente in 16,6 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).

Il comma 4-bis.1 dell’articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), introdotto dall’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 123/2023 (L. 159/2023), ha autorizzato le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L’attivazione di tali incarichi è ammessa nel limite dell’incremento, pari a € 12 mln per il 2023, delle risorse del fondo istituito dal comma 4-bis. Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano “Agenda Sud” di cui al DM 176 del 30 agosto 2023 sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

L’articolo 63, comma 1, del disegno di legge di bilancio per il 2024 (all’esame del Senato: AS n. 926), nell’introdurre il comma 4-bis.2 nell’articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità: per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 – L. n. 112/2023); al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 – L. n. 112/2023).

Per le finalità sopra descritte, il comma 2 rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito per far fronte all’attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021 (L. n. 113/2021), espressamente richiamato dal comma in esame, ha previsto che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel PNRR, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, è stata prevista l’emanazione di una circolare del Ministero dell’economia e delle finanze per stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. In attuazione di tale disposizione è stata emanata la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga alla dotazione organica delle amministrazioni interessate e a determinati vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato (di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 – L. n. 122/2010[1]). L’ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo è oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento[2], di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per il reclutamento con contratto a tempo determinato di personale, anche in possesso di un’alta specializzazione, e per il conferimento di incarichi di collaborazione (di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo qui in esame), ciascuna amministrazione, previa la predetta verifica, individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione dei progetti di propria competenza. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate.

Alle attività previste dalla disposizione in commento provvede il Dipartimento della funzione pubblica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 16 dell’articolo 1).

I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell’istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e 36 milioni di euro per il 2026. Il Ministero dell’istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell’investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

4.Comma 2 – Reclutamento dei dirigenti scolastici. Il comma 2, nel novellare l’articolo 29, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, espunge la disposizione che attualmente prevede anche la partecipazione dei Ministri dell’università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze all’emanazione del relativo bando di concorso, che spetta ora al solo Ministero dell’istruzione e del merito.


[1] Il richiamato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 dispone che dal 2011, tranne determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e taluni enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

[2] Di cui all’art. 8, co. 1, del D.L. 77/2021, in base al quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.