Costituzione della rendita vitalizia. Comma settimo dell’art. 13 della L. n. 1338/1962, introdotto dall’art. 30 della L. n. 203/2024
INPS. Circolare 24 febbraio 2025, n. 48
“SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modifiche alla disciplina sulla costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti, apportate dall’articolo 30 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto il comma settimo all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
INDICE
1. Premessa
2. Comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
3. La prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (istanza presentata dal datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore)
3.1 Criteri per valutare il decorso della prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
4. Imprescrittibilità del diritto di chiedere la rendita vitalizia di cui al comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (istanza presentata dal lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro)
5. Adempimenti amministrativi
5.1 Istanza presentata dal datore di lavoro
5.2 Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti
6. Profili istruttori e onere di riscatto
7. Iscritti alla Gestione pubblica
8. Domande e ricorsi pendenti
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2024, n. 203, entrata in vigore il 12 gennaio 2025. L’articolo 30 della citata legge, relativo alle modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, aggiunge il comma settimo all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, il quale dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025), si introduce, pertanto, un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustra la disposizione in argomento e si forniscono le relative istruzioni amministrative.
2. Comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
La previsione di cui al comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 può essere compresa tenendo conto di profili e principi già noti e vigenti agli effetti dei commi primo e quinto del medesimo articolo 13, ai quali la nuova disposizione rinvia.
Il primo aspetto da considerare è che, in forza del quinto comma del citato articolo 13, la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia è esercitata dal lavoratore in sostituzione della medesima legittimazione del datore di lavoro, prevista dal comma primo, quando da questi non possa ottenere la costituzione della rendita, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno[1]. Riguardo alla legittimazione del lavoratore ai sensi del comma quinto, la giurisprudenza ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra il lavoratore, il datore di lavoro e l’INPS (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3678; Corte di Cassazione, 21 settembre 2020, n. 19679).
Il secondo aspetto da considerare è che il diritto di chiedere la rendita vitalizia, ai sensi dei citati commi primo e quinto dell’articolo 13 – quindi, sia il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere, ai sensi del comma primo la rendita vitalizia in favore del lavoratore, sia il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma quinto – è soggetto a prescrizione (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017, n. 21302; Corte di Cassazione n. 983 del 2016; in merito si rinvia al paragrafo 3 della presente circolare).
Il nuovo diritto, contenuto nel comma settimo, dunque, è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.
Pertanto, al fine di appurare se l’istanza inoltrata dal lavoratore sia riconducibile alla fattispecie di cui al comma settimo dell’articolo 13 deve essere necessariamente verificato se il diritto previsto nel comma quinto del medesimo articolo sia prescritto.
Conseguentemente, di seguito, si forniscono i criteri per valutare il decorso della prescrizione del diritto di costituzione della rendita vitalizia in capo al datore di lavoro e, in sua sostituzione, al lavoratore.
3. La prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (istanza presentata dal datore di lavoro o, in sua sostituzione, dal lavoratore)
Per quanto riguarda il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la soggezione dello stesso diritto alla prescrizione “si ricava dalla medesima legge n. 1338-62, il cui art. 13, 1° comma, stabilisce un termine iniziale per l’esercizio da parte del datore di lavoro del diritto di costituire la rendita vitalizia fissandolo nel momento in cui sia sopravvenuta la prescrizione dei versamenti contributivi” e che “il 5° comma del medesimo art. 13 che attribuisce al lavoratore il diritto di “sostituirsi al datore di lavoro” per costituire, a suo diretto favore, la rendita vitalizia, impone anche al lavoratore quel medesimo termine iniziale di esercitabilità del diritto”. Muovendo da tale prospettiva, la medesima Corte ha statuito come “quel medesimo diritto di costituire la rendita vitalizia (di cui sono titolari il datore di lavoro e, in sua sostituzione, il lavoratore) sia soggetto ai principi generali della prescrizione ed in particolare a quello per cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, sancito dall’art. 2935 cod. civ.” e anche che “quello alla costituzione della rendita vitalizia è un diritto potestativo, cui fa riscontro in capo all’INPS lo specifico obbligo di ricevere la somma occorrente per la rendita vitalizia; ne consegue che, sull’altro versante, deve sussistere il diritto (di natura chiaramente potestativa) di ottenere con l’accantonamento della c.d. riserva matematica la costituzione della detta rendita, e che, se sussiste un diritto, questo è soggetto al regime normale della prescrizione”(cfr. Corte di Cassazione 15 dicembre 1987, n. 9270; Corte di Cassazione 4 dicembre 1984, n. 6361; Corte di Cassazione 29 dicembre 1999, n. 14680; Corte di Cassazione 13 marzo 2003, n. 3756).
In particolare, con la sentenza n. 983 del 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha rilevato che “il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore […] possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui alla L. n. 1338/1962, art.13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale”. Inoltre, “per le stesse ragioni di certezza, quest’ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch’essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps per l’accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione”. Tale sentenza e il relativo principio sono richiamati altresì dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017, n. 21302, nonché dall’ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27683, della medesima Corte, la quale ha affermato che: “l’esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all’art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale […]. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest’ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. n. 983 del 2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez.un., n. 21302 cit.)”.
3.1 Criteri per valutare il decorso della prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
Sul piano operativo, si evidenzia la necessità che le Strutture territoriali, nell’esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, tengano presente che, sulla base dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e presupposto dal comma settimo aggiunto all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale sia il diritto del datore di lavoro di cui al comma primo tanto quello conseguente del lavoratore di cui al comma quinto del medesimo articolo 13.
La prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS).
In concreto, la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 in argomento può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti).
Si ricorda che il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari cinque anni stabiliti dall’articolo 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, si è passati ai dieci anni di cui all’articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prorogati per effetto della sospensione ex lege sancita dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per tornare a essere nuovamente di cinque anni con l’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da COVID-19, ecc.).
Ai fini del computo del decorso del termine prescrizionale del diritto di cui ai commi primo e quinto devono essere considerati eventuali atti notificati all’Istituto che comportino l’interruzione del decorso del medesimo termine.
Al riguardo, si precisa che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio all’INPS nell’ambito dell’azione giudiziaria proposta dal lavoratore ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 è idonea a interrompere la prescrizione decennale.
Con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale dei contributi e alla conseguente decorrenza della prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, relativamente agli iscritti alla Gestione pubblica, si rinvia al successivo paragrafo 7 della presente circolare.
4. Imprescrittibilità del diritto di chiedere la rendita vitalizia di cui al comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (istanza presentata dal lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro)
In considerazione del quadro normativo in cui si inserisce, con il comma settimo del citato articolo 13 il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.
5. Adempimenti amministrativi
A seguito della modifica dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono, quindi, verificarsi le seguenti possibilità:
a) richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (primo comma);
b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma quinto);
c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico – una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (comma settimo).
Nell’esaminare le richieste di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, le Strutture territoriali devono preliminarmente verificare che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia non siano decorsi più di dieci anni. Deve essere altresì valutata la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione.
5.1 Istanza presentata dal datore di lavoro
Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal datore di lavoro e il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 in argomento non sia prescritto, la stessa deve essere esaminata nel merito. Diversamente, l’istanza deve essere respinta per intervenuta prescrizione. Non è prevista, infatti, per il datore di lavoro la facoltà di attivare la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del comma settimo, facoltà riconosciuta esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti.
5.2 Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti
Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal lavoratore, o dai suoi superstiti, e non risulti prescritto il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13, l’istanza deve essere considerata inoltrata, in via sostitutiva, ai sensi del comma quinto del medesimo articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, con tutto quanto ne consegue, anche in base a quanto illustrato al successivo paragrafo 6 della presente circolare.
Nel caso in cui, invece, il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 risulti prescritto bisogna distinguere:
– se l’istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 e ancora giacente, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, la medesima deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ed essere definita d’ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato al tale data;
– se l’istanza è presentata a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, e la data della domanda coincide con quella di presentazione.
In ogni caso in cui l’istanza sia accolta come istanza presentata ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, nel relativo provvedimento deve essere specificato che il diritto del lavoratore o dei suoi superstiti di chiedere la rendita vitalizia, in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi del comma quinto del medesimo articolo, è prescritto e che l’istanza è accolta ai sensi del comma settimo dell’articolo 13.
In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte (come precisato, infatti, la prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia decorre dalla data di prescrizione di ciascun contributo oggetto di istanza). In tale circostanza, pertanto, l’istanza deve essere considerata inoltrata in parte ai sensi del comma quinto e in parte ai sensi del comma settimo.
6. Profili istruttori e onere di riscatto
Nei paragrafi precedenti è stato chiarito che la legittimazione del lavoratore a inoltrare l’istanza ai sensi del comma settimo dell’articolo 13 presuppone la prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto del medesimo articolo e che la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia di cui al comma quinto spetta al lavoratore, in via sostitutiva del datore di lavoro, “quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, […] salvo il diritto al risarcimento del danno”. Questa ultima previsione risponde all’esigenza di garantire che il datore di lavoro non sia esposto a pretese risarcitorie conseguenti al riconoscimento di rendite vitalizie su posizioni assicurative fittizie (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2009, n. 3678 e Corte di Cassazione 21 settembre 2020, n. 19679), esigenza non ricorrente nel caso disciplinato dal comma settimo, che non fa riferimento all’impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro, né fa salve azioni risarcitorie contro questi, stante la maturata prescrizione del diritto di cui ai commi primo e quinto .
In materia, già le istruzioni di servizio n. 11 del 1968, al n. 2, facevano cenno al datore di lavoro o aventi causa che non potessero o non volessero costituire la rendita vitalizia. La circolare n. 78 del 29 maggio 2019, al paragrafo 5 ha relegato le possibili richieste scritte al datore di lavoro nella fase di riscontro della documentazione.
Il nuovo comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 costituisce una leva sistematica che, sul piano amministrativo, fa acquistare alle condizioni legittimanti previste dal comma quinto dello stesso articolo maggiore risalto e peso specifico. La legittimazione di cui al comma settimo, non potendo che essere diversa da quella di cui al comma quinto, la cui estinzione per prescrizione opera come presupposto del venire a esistenza della prima, comporta la necessità di istruire e gestire in modo opportunamente differenziato situazioni giuridiche diverse, al fine di rendere effettiva la tutela dei distinti interessi sottesi e posti in risalto.
In conseguenza di quanto evidenziato, ove agli atti della domanda non sia già presente la testimonianza resa dal datore di lavoro (cfr. il paragrafo 3.2 della circolare n. 78 del 2019), le istanze da intendersi presentate ai sensi del comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 devono essere corredate da un confronto preventivo con il datore di lavoro e cioè dalla documentazione contenente l’intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell’intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno. Deve essere altresì allegata anche la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro. Nel caso in cui manchi la documentazione della risposta del datore di lavoro, la Struttura territorialmente competente dell’INPS deve comunicare ufficialmente a quest’ultimo che è stata inoltrata una domanda ai sensi del comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 e acquisire la sua ufficiale posizione, circostanziata e motivata in merito. Il lavoratore può ritenersi legittimato a sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma quinto solo nel caso in cui lo stesso dichiari di non volere provvedere ai sensi del comma primo o nel caso in cui non sia stata ottenuta risposta ufficiale dal medesimo in quanto irreperibile o silente, effettuata ogni valutazione della Struttura territoriale sulla fondatezza della richiesta nel merito probatorio. Resta, tra l’altro, sempre salva la possibilità di ulteriori contatti con il datore di lavoro per chiarimenti, riscontri, verifiche in base a quanto indicato al paragrafo 5 della circolare n. 78 del 2019.
Diversamente, nei casi in cui il diritto di cui ai commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 sia prescritto e l’istanza vada, dunque, valutata ai sensi del successivo comma settimo, il lavoratore e la Struttura territorialmente competente dell’INPS possono omettere il confronto preventivo con il datore di lavoro, restando, comunque, sempre salva la possibilità di contatti con il medesimo per chiarimenti, riscontri e verifiche, illustrate al citato paragrafo 5 della circolare n. 78 del 2019.
Riguardo al regime probatorio imposto dall’articolo 13 e dai relativi profili istruttori, restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 78 del 2019, sia in merito alle domande da valutare ai sensi dei commi primo e quinto sia riguardo alle domande da valutare ai sensi del successivo comma settimo; si evidenzia, infatti, che ai sensi del comma settimo è fatto salvo “l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma”.
Nulla è innovato in merito alla determinazione dell’onere di riscatto, per la quale si rinvia alle disposizioni diramate in materia dall’Istituto.
7. Iscritti alla Gestione pubblica
Con le circolari n. 169 del 15 novembre 2017, n. 117 dell’11 dicembre 2018, n. 122 del 6 settembre 2019, n. 25 del 13 febbraio 2020, n. 92 del 17 novembre 2023, n. 58 del 22 aprile 2024 e il messaggio n. 87 del 10 gennaio 2025, l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del termine prescrizionale ai contributi di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nell’ambito della Gestione pubblica.
In considerazione dell’interpretazione fornita con le citate circolari, e limitatamente alle fattispecie in cui è applicabile l’istituto dalla rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 25/2020), si precisa che il termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 nell’ambito della contribuzione della Gestione pubblica decorre dalla data di prescrizione dei contributi, come individuata in applicazione delle disposizioni emanate in materia.
A titolo esemplificativo, pertanto, per i periodi di lavoro con obbligo di iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) presso enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (non rientranti nella sospensione del termine prescrizionale dei contributi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, inserito dall’articolo 19 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni[2] (NOTA 2), con riferimento ai quali la prescrizione dei contributi è operativa a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto può essere presentata entro il 31 dicembre 2029, mentre, fino a quando la stessa legittimazione ai sensi dei medesimi commi non sia prescritta, la legittimazione ai sensi del comma settimo non è esercitabile.
8. Domande e ricorsi pendenti
Oltre che alle domande e ai ricorsi inoltrati a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024, le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione anche a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima dell’entrata in vigore della medesima legge n. 203 del 2024 che risultino giacenti e non ancora definiti”.
[1] Il comma quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 dispone che: “Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno”.
[2] Il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, inserito dall’articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019 è stato sostituito dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Successivamente, lo stesso comma è stato modificato dall’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall’articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, da ultimo, modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.
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