INPS. Messaggio 27 dicembre 2024, n. 4468

Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa.

“L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che, per accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, la domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il successivo comma 2 del citato articolo 6 prevede altresì che la NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, attuativa delle disposizioni in materia di NASpI di cui agli articoli 1-14 del decreto legislativo n. 22/2015, in ordine alla decorrenza del termine di presentazione della domanda, al paragrafo 2.6 è stato chiarito che, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile dall’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Inoltre, in merito alla decorrenza della prestazione, al paragrafo 2.7 della citata circolare n. 94/2015 è stato precisato che, in caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.

Considerata l’incidenza dell’evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione NASpI e al fine di evitare ritardi nell’istruttoria delle relative domande, gli accertamenti medico legali relativi al riacquisto della capacità lavorativa, ai fini della liquidazione della NASpI, sono eseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali (UOST).

Tuttavia, nonostante tale processo di verifica del riacquisto della capacità lavorativa abbia ridotto significativamente i tempi di attesa per il riconoscimento della prestazione, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione delle domande in argomento, con il presente messaggio si comunica che, per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente.

I suddetti certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura del richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

Si evidenzia che le indicazioni fornite con il presente messaggio decorrono dal 1° marzo 2025.

Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni operative e procedurali per la gestione delle domande in argomento da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto”.