(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

CORTE di CASSAZIONE.Ordinanza n. 2674, depositata il 29 gennaio 2024.

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.

(Sull’interpretiazione della Corte di Giustizia, si v., in q. Riv., “Monetizzazione delle ferie al termine del rapporto”, pubbl. il 21 Gennaio 2024). 

Personale mobile turnista-Indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza-Computo nella retribuzione dovuta durante le ferie-Nozione europea di “retribuzione”-Importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.

“[…] Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla T. s.r.l. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, che, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe indicati, tutti dipendenti della T. s.r.l. con la qualifica di macchinisti, aveva accertato il diritto al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza, rigettando l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società, e aveva condannato detta società al pagamento degli importi chiesti da ciascun dipendente.

1.1. La Corte territoriale, nel richiamare taluni propri precedenti aventi ad oggetto le medesime questioni trattate nella controversia in esame, ha in primo luogo evidenziato che i lavoratori avevano allegato in primo grado le buste paga, i contratti collettivi e i conteggi dei crediti e che tale documentazione appariva sufficiente al fine di dimostrare la fondatezza delle loro pretese.

1.2. Ha ricordato che la giurisprudenza della Cassazione nell’esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.

1.3. Il giudice di appello ha poi considerato chiaramente infondata la tesi dell’appellante secondo cui l’attività di condotta sarebbe compensativa di una modalità di svolgimento della prestazione connessa al luogo di lavoro, e non di una qualità intrinseca alla mansione stessa. Ciò poiché il compito qualificante del macchinista è la condotta del treno, di cui il medesimo è responsabile, e tale attività evidentemente può essere svolta solo a bordo del treno.

1.4. Parimenti infondata, per la Corte, era la tesi dell’appellante secondo cui l’indennità di riserva non compenserebbe alcun disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa ma solo una modalità temporanea, di attesa funzionale all’eventuale svolgimento della prestazione. Infatti, il servizio di riserva è considerato dal CCNL come lavoro effettivo e fa anch’esso parte delle mansioni proprie del personale mobile turnista, la cui attività continuativa è indispensabile per la corretta attuazione dell’oggetto primario dell’attività aziendale, per cui in caso di imprevista carenza di personale viaggiante deve esserci un lavoratore già presente nell’impianto, pronto a sostituirlo.

1.5. E ad analoga conclusione giungeva in relazione all’indennità di assenza dalla residenza, volta a compensare il disagio della mancanza di un luogo fisso di lavoro e, anch’essa, intrinsecamente connessa alle mansioni proprie del macchinista, come correttamente e condivisibilmente rilevato dal primo giudice.

1.6. La Corte d’appello ha, inoltre, reputato che le ulteriori considerazioni dell’appellante – in merito alla fruizione effettiva delle ferie da parte degli appellati, al fatto che durante il periodo di ferie i lavoratori fruiscano dell’intera retribuzione (poiché le voci variabili sono calcolate con riferimento al mese precedente), ed infine al fatto che nessuno dei ricorrenti abbia fruito di più di 15 giorni al mese di ferie (cosicché il pregiudizio sarebbe pari circa alla metà di quanto paventato) -, da un lato, sono irrilevanti poiché occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie, dall’altro, sono infondate, poiché le modalità di distribuzione temporale del potenziale pregiudizio (se collocato nel mese successivo alle ferie, oppure ripartito in mesi diversi dell’anno) non altera in alcun modo la sostanza della questione.

1.7. Inoltre, il giudice di appello ha escluso che, per effetto dell’interpretazione data alla nozione di retribuzione da applicare in concreto alle ferie, si possa ritenere che la stessa abbia il carattere dell’onnicomprensività. Sottolinea, infatti, che non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all’esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.

1.8. Ha escluso poi che i compensi per attività di condotta e di riserva fossero stati assorbiti nella voce retributiva “Patto di competitività”, in quanto le indennità suddette erano state semplicemente utilizzate nella base di calcolo del patto di non competitività, ma la loro erogazione è stata mantenuta in aggiunta allo stesso.

1.9. Infine, la Corte ha escluso che per le somme chieste operasse la prescrizione, evidenziando che, nel regime novellato dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la T. s.r.l., affidato a quattro motivi.

3. I lavoratori intimati resistono con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 oltreché dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2109 del cod. civ. in relazione alla disciplina da applicarsi in tema di ferie retribuite.

1.1. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe poggiato l’intero impianto argomentativo della sentenza sull’errato presupposto dell’efficacia vincolante dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine al concetto di ferie retribuite espresso dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, di cui l’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 sarebbe precipua espressione e trasposizione nel diritto interno. Ad avviso della ricorrente, al contrario, il d.lgs. n. 66 del 2003 è attuazione di direttive differenti rispetto a quella oggetto di commento da parte delle pronunce della Corte di giustizia (le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE).

Pertanto, l’interpretazione giurisprudenziale non sarebbe automaticamente applicabile in via analogica all’articolo 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 e tantomeno alla restante normativa interna preesistente dettata dall’articolo 2109 del cod. civ. e dall’art. 36 della Costituzione. La CGUE è interprete del diritto dell’Unione ma spetta al giudice nazionale farne discendere la risoluzione del caso concreto.

2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 Cost. e dell’art. 2109 cod. civ. in relazione alla definizione ed al concetto di “ferie retribuite” come espressi dalla Cassazione ai quali la sentenza non si è uniformata. Conseguentemente denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale di riferimento in T. ed in particolare con riferimento all’art. 20.3. del contratto collettivo aziendale T..

2.1. Sostiene la società che i giudici d’appello si sarebbero discostati dai principi espressi dalla Cassazione in materia di determinazione e quantificazione della retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo feriale la cui nozione è rimessa alla contrattazione collettiva. Così facendo, avrebbe trascurato di considerare la previsione dell’art. 20.3 del contratto collettivo aziendale di T. che esclude dette voci dalla retribuzione feriale e vi ricomprende il minimo tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli assegni ad personam pensionabili, il salario professionale e l’indennità di turno.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ancora una volta, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in relazione all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in tema di ferie retribuite.

3.1. Sostiene che il fine ultimo dell’interpretazione data alla disciplina dalla giurisprudenza europea sia quello di salvaguardare il diritto all’effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, ad evitare che una retribuzione “non paragonabile” a quella “ordinaria” abbia un effetto dissuasivo sull’esercizio effettivo del diritto alle stesse.

3.2. Sottolinea che una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria può ben essere in linea con la giurisprudenza europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore ad esercitare il suo diritto alle ferie.

Esse si pongono in contrasto con l’obiettivo perseguito dall’art. 7 della direttiva qualora la retribuzione risulti irrisoria e tale da ledere appunto il diritto irrinunciabile alle ferie.

3.3. Rileva che ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale a quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come “paragonabile” o “in linea di principio” o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.

3.4. In conclusione, ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe errata per aver ritenuto contraddittoriamente che la retribuzione durante il periodo di ferie deve coincidere con quella di fatto percepita nel periodo di riferimento senza tener conto del fatto che l’effettiva incidenza delle voci rivendicate era del tutto irrisoria e che tutti i ricorrenti avevano pacificamente beneficiato delle ferie.

3.5. In subordine, poi, chiede alla Corte di sottoporre con rinvio pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché questa possa chiarire, attraverso l’interpretazione autentica, la ratio e il contenuto nella nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie fissata dall’articolo 7 della direttiva 88/2003.

4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012 in materia di prescrizione dei crediti retributivi vantati dai controricorrenti.

4.1. Ad avviso della ricorrente erroneamente la Corte territoriale, muovendo da una errata lettura delle sentenze della Corte costituzionale nn. 63 del 1966 e 174 del 1972, aveva ritenuto che per effetto delle modifiche apportate all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge n. 92 del 2012 il regime di stabilità dei rapporti di lavoro fosse stato modificato in modo talmente incisivo da far riemergere quel metus del lavoratore che giustifica la sospensione della decorrenza della prescrizione fino alla conclusione del rapporto di lavoro. Sostiene la società che invece le tutele apprestate dal legislatore restano tali da assicurare la tutela ripristinatoria del rapporto sicché non si giustificherebbe il differimento del decorso della prescrizione.

5. Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è già espressa su tutte le questioni di diritto qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a motivi di ricorso per cassazione di T. pressoché identici a quelli ora in esame (nella sent. n. 19663/2023, per la precisione, è stato giudicato infondato anche un quarto motivo di ricorso che atteneva alla stessa questione di prescrizione oggetto del quarto motivo del ricorso in esame); si trattava in quelle decisioni di ricorsi per cassazione contro altrettante sentenze sempre della Corte d’appello di Milano, motivate in termini pressoché sovrapponibili tra loro e a quelli della sentenza ora oggetto di ricorso.

5.1. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.

6. Tanto rilevato, i primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

6.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l’espressione <<ferie annuali retribuite>> contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <<deve essere mantenuta>> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, S.H. e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).

6.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).

6.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).

6.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l’art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).

6.5. E’ opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).

6.6. Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell’Unione nell’intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all’art. 288, comma 3, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 M. p. 8, CGUE 14/7/1994 causa C-91/92 F.D. p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von C. p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 C. p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.

6.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.

6.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l’incentivo per attività di condotta e l’indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo. Ha accertato la continuatività della loro erogazione. Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell’attività di condotta e dell’attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponeva nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.

6.9. Ritiene allora il Collegio che l’interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

6.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l’ha ravvisata.

6.11. Da ultimo va rilevato che non sussistono i presupposti per procedere alla sospensione della causa e rinviare alla Corte di Giustizia perché con interpretazione autentica si pronunci sull’interpretazione da dare alla nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie fissata dall’art. 7 della direttiva 88/2003.

6.12. Il rinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti, pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anche recentemente con la sentenza del 13 gennaio 2002 nella causa DS c. Koch che si è più sopra richiamata (cfr. CGUE 6 ottobre 1982 srl C. e L.G. spa contro Ministero della Sanità e 6 ottobre 2021 C-561/19 C.I.M.). Inoltre, il problema esegetico posto non rientra nell’ambito della interpretazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79).

6.13. La valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è poi attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo che, come detto, vi ha provveduto proprio applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.

7. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

7.1. Va precisato che in giudizio sono state chieste differenze retributive maturate nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2018. Orbene questa Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06/09/2022 n. 26246).

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’Avv. L.D.F. che ha dichiarato di averle anticipate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso […]”.