Nullo il licenziamento irrogato contro il divieto di licenziamento per COVID-19.

Trib. Mantova. Sent. n. 112/2020

Tribunale di Mantova: nullo il recesso irrogato in violazione del divieto di licenziamento per COVID-19.

di Giovanni Patrizi

Con la sentenza n. 112/2020, il Tribunale di Mantova ha affermato che dev’essere dichiarato nullo il recesso per giustificato motivo oggettivo irrogato in violazione del divieto generalizzato di licenziamento introdotto in pendenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Come noto, il suddetto divieto è stato introdotto dall’art. 46 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) inizialmente fino al 17 maggio 2020, e poi prorogato fino al 17 agosto dal cd. “Decreto Rilancio”) poi fino a tutto il 2020 dal cd. “Decreto Agosto” ed infine sino a tutto il 31 gennaio 2021 dal D.L. 137/2020.
Si tratta della prima sentenza che affronta il tema della legittimità di un recesso per giustificato motivo oggettivo irrogato in vigenza del divieto di licenziamento introdotto dalla normativa emanata per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il caso deciso dal Tribunale di Mantova riguarda una lavoratrice, commessa presso un negozio di abbigliamento, licenziata in data 09 giugno 2020 per giustificato motivo oggettivo, a causa della chiusura del punto vendita presso il quale era adibita.
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per giustificato motivo oggettivo. A fondamento della domanda la lavoratrice deduce la nullità del recesso in quanto intimato in violazione del generalizzato divieto di licenziamento – in pendenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- introdotto dall’art. 46 del cd. Decreto “Cura Italia” e successivamente, prorogato dal c.d. “Decreto Rilancio”.
Il Tribunale di Mantova rileva preliminarmente che il divieto generalizzato di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è stato introdotto dall’art. 46 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) sino al 17 maggio 2020, per poi essere prorogato, dapprima, dal D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sino al 17 agosto 2020 e, successivamente, dal D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) fino, praticamente, a tutto il 2020.
Secondo il Giudice adito le suddette norme sul divieto di licenziamento rappresentano non solo “una tutela temporanea della stabilità del mercato e del sistema economico” per salvaguardare la stabilità del sistema economico, ma anche “una misura politico-economica del mercato del lavoro collegata ad esigenze di ordine pubblico”.
In tale ottica, secondo il ragionamento del Giudice, la chiusura totale dell’attività cui era addetta la lavoratrice è una circostanza atta a divenire ininfluente atteso che “dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, 1°comma, L. n.300/1970 e ex art. 2 D.lgs. n.23/2015, derivando la nullità dall’art. 1418 c.c.” .
La sola conseguenza è pertanto la declaratoria di nullità del recesso e il diritto della dipendente (ex art. 18, comma 1, della L. 300/1970 o ex art. 2 del D.Lgs. 23/2015) ad essere reintegrata nel proprio posto di lavoro.
Il Tribunale di Mantova ha pertanto accolto il ricorso e per l’effetto ha dichiarato nullo il recesso, condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento in favore della stessa di una indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione.