Il 15 novembre 2023 è entrato in vigore il Decreto del Ministro della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, che reca la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del Registro degli Organismi di mediazione e dell’Elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli Organismi, ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. n. 28/2010 e l’istituzione dell’Elenco degli Organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli Organismi ADR ai sensi dell’art. 141-decies del D. lgs n. 206/2005 recante Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. n. 229/2003. Il DM n. 150/2023 sostituisce il DM 180/2010 ed attua il D. lgs 10 ottobre 2022, n. 149, relativo alla “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (cd “riforma Cartabia”).
Il DM 150/2023 disciplina il [nuovo] Registro degli Organismi, l’Elenco degli enti di formazione e l’Elenco dei mediatori e formatori nonché gli Elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del Registro e dell’Elenco degli enti di formazione.
Il DM 150/2023 disciplina i requisiti per l’iscrizione nei predetti Elenchi.
La parte prima del Registro è riservata agli Organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli Organismi privati, la sezione speciale del Registro è riservata agli Organismi ADR [in materia di consumo].
L’art. 4 disciplina i requisiti di onorabilità che devono sussistere in capo ai soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli Organismi e dei mediatori dei quali chiede l’inserimento negli appositi Elenchi.
L’art. 5 disciplina i requisiti di serietà in capo all’Organismo. Esso deve attestare:
a) l’impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
b) la previsione, per gli Organismi privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo dell’Organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.
L’art. 5 disciplina i requisiti di efficienza, tra i quali la nomina di un responsabile dell’Organismo con la qualifica di mediatore e l’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale, per la mediazione telematica la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall’articolo 8-bis del decreto legislativo.
L’art. 13 disciplina il [nuovo] procedimento di iscrizione per gli Organismi nel [nuovo] Registro e negli Elenchi. A tal fine saranno resi disponibili dei modelli sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DM 150/2023.
Dopo l’iscrizione nel Registro, l’Organismo non potrà, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione (art. 16, secondo comma, DM 150/2023).
L’Organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l’eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l’eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell’accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.
L’art. 16, comma 6, DM 150/2023 disciplina la trasmissione dei dati statistici.
Gli art. 17, 18 e 19 disciplinano rispettivamente gli obblighi di trasparenza degli Organismi, degli Organismi ADR [in materia di consumo] e degli enti di formazione.
L’art. 21 disciplina gli obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse.
In particolare, al comma 1 rimane la possibilità di essere iscritti in 5 Organismi;
-il mediatore designato dall’Organismo esegue personalmente la Prestazione;
-non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 8, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile;
-Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all’Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.
Secondo il comma 5, chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
Ai sensi del comma 6, la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del Registro è tenuto a informarne gli organi competenti.
L’art. 22 contiene le indicazioni per i regolamenti di procedura. Tra cui quelle inserite nelle seguenti lettere: a) l’indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo; b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto; m) la previsione secondo cui non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate; n) la previsione di 2 ore per il primo incontro con possibilità di estenderlo nella stessa giornata; e r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell’esperto, di convenire che la relazione prevista dall’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell’eventuale giudizio.
Gli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 disciplinano la formazione inziale e successiva dei mediatori, dei mediatori esperti e dei formatori.
L’art. 28 prevede le nuove indennità e spese del primo incontro. Importante novità è la retribuzione dell’Organismo e di conseguenza del mediatore, al primo incontro informativo.
Ai sensi dei commi 1 e 2, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
I commi 4 e 5 dell’art. 28 prevedono la determinazione delle spese di avvio con la previsione di 3 scaglioni:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
Comma 5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
I commi 6, 7 e 8 prevedono che quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1.
Comma 8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7 (ultima regola era già contenuta nel DM 180/2010.
L’art. 29 prevede le regole per la determinazione del valore della pratica di mediazione. Ai sensi del comma 2, quando con l’atto di adesione si introduce un’ulteriore domanda deve esserne indicato il valore.
In caso di accordo successivamente al primo incontro, l’art. 30, comma 2, prevede che in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli Organismi pubblici o agli Organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del Registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
Gli artt. 35 e ss disciplinano le cause di sospensione, cancellazione, la procedura di contestazione.
L’art. 42 prevede le disposizioni transitorie che disciplinano il passaggio dal precedente al nuovo Registro.
Ai sensi dell’art. 43 il responsabile dell’Organismo deve, fra le altro, aver conseguito il titolo di mediatore.
Infine, in tema di spese, l’art. 46, comma 1, prevede che alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.
Inoltre, secondo il comma 2, alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli Organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 42, comma 1, fino all’approvazione dell’istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli Organismi pubblici dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.
(Fonte: 101Mediatori.it)
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