Patrocinio a spese dello stato: va garantito anche per la mediazione obbligatoria conclusa con successo.
Corte costituzionale, sentenza n. 10/2022.Patrocinio a spese dello stato: va garantito anche per la mediazione obbligatoria conclusa con successo.
Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022.
Il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo.
Si tratta infatti di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabile diritto al processo e alla difesa.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 depositata il 20 gennaio 2022 (redattore Luca Antonini), dichiarando irragionevole e lesiva del diritto di difesa l’attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato là dove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo.
L’incostituzionalità, nei termini appena indicati, riguarda gli articoli 74, secondo comma, 75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002.
Nella sentenza si spiega che è irragionevole imporre un procedimento, in determinate materie, per finalità deflattive e però non riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato proprio quando quelle finalità sono state conseguite: ciò potrebbe indurre a non raggiungere, strumentalmente, l’accordo in fase di mediazione per rivolgersi al giudice al solo scopo di ottenere, una volta introdotto il processo, il pagamento a carico delle Stato delle spese difensive. Il che vanifica le finalità deflattive della mediazione obbligatoria.
Non solo.
A giudizio della Corte, è lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può persino condizionare l’esercizio del diritto di azione e non assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
La pronuncia precisa che quando una “scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l’effettività dell’accesso alla giustizia” vengono “nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) e l’intero impianto dell’inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell’art. 24 Cost.”.
In queste ipotesi, prosegue la Corte, si tratta “di spese costituzionalmente necessarie” e “l’argomento dell’equilibrio di bilancio recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità: è anche in tal senso che questa Corte ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
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