(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di cassazione. Ordinanza 7 Marzo 2024, n. 6164.
Lavoro_Pensionato perseguitato razziale_Beneficio contributivo_Pensione di vecchiaia_ Periodo contributivo figurativo_ Accoglimento parziale
“[…] Ritenuto che:
1. Con sentenza del 9.9.16 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 19.12.13 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda del pensionato in epigrafe, riconosciuto perseguitato razziale con diritto allo speciale beneficio contributivo ex articolo 5 legge 96 del 1955, volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia.
In particolare, premesso che il beneficio contributivo per i perseguitati politici e razziali importa il riconoscimento dei periodi scoperti da contribuzione dal primo atto persecutorio fino al 25 aprile 1945 e non anche fino al conseguimento della pensione, la corte ha ritenuto che la contribuzione andava calcolata sulle retribuzioni relative fino al detto periodo e non su quelle vigenti all’epoca del pensionamento; ha quindi riconosciuto gli accessori dal 121º giorno della domanda e non dalla data di decorrenza della pensione; ha condannato infine al pagamento delle spese processuali il pensionato soccombente.
2. Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso.
3. Successivamente alla camera di consiglio del 28 novembre 2023, il Collegio si è riconvocato nella medesima composizione in data 12 dicembre 2023, decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce.
Il Collegio si è quindi riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Considerato che
4. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 2, della legge 94 del 1994, 5, della legge 96 del 1955, nonché 1,2,5,6, e 7, della legge 36 del 1974, in ragione del calcolo della contribuzione su retribuzioni erronee e per la mancata estensione del contributo figurativo oltre il 25 aprile del 1945, deducendosi che la detta limitazione temporale non fosse prevista dalla legge 94 (per i deportati), ma solo dalla legge del 96 (per i perseguitati razziali), qui non applicabile, e per la non estensione della prestazione fino alla guarigione, avvenuta nel 1991.
5. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2, della legge 94 del 1994, 8, della legge 36 del 1974, 7, della legge 533 del 1973, 16, della legge 412 del 1991, 22 comma 36, della legge 724 del 1994 e 429 CPC, in ragione della decorrenza degli interessi (per avere la corte territoriale trascurato che l’Inps procede d’ufficio alla ricostruzione e che il termine di 120 giorni è stato introdotto solo dalla legge del 1994).
6. Il terzo motivo deduce la mancata applicazione dell’articolo 152 attuazione e 92 comma due CPC.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto la ricostruzione della pensione del sig. L.D.S., pensionato V. dall’1.12.91 (data del compimento del 65° anno di età), al quale (con deliberazione n. 60485 del 10.7.2012) è stato riconosciuto dalla speciale Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ –quale perseguitato razziale e deportato ad Auschwitz a seguito della retata nel ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 e poi ritornato in patria dopo la liberazione- il beneficio contributivo di cui all’art. 2 l. 94 del 94, per i periodi scoperti da contribuzione, dal 16.10.43 al compimento dell’età pensionabile.
8. Atteso l’indicato riconoscimento del beneficio da parte della commissione competente, non vi è dubbio che la limitazione del beneficio al 25.4.45 –operata dall’INPS e poi confermata dalla sentenza impugnata (che applica erroneamente la legge n. 96 -per i perseguitati razziali- in luogo di quella n. 94 -per i deportati-, che non prevede invece il limite temporale) non trova giustificazione alcuna.
9. Ciò non implica, però, che quanto detto incida sull’entità del trattamento pensionistico, per la determinazione del quale occorre applicare le regole generali. In altri termini, il riferimento al periodo contributivo figurativo non incide necessariamente ed in via esclusiva (cioè con esclusione di ogni altra retribuzione rilevante), come pretenderebbe il ricorrente, nella determinazione del trattamento pensionistico, ma incide sul trattamento determinato secondo il metodo contributivo e, ove il trattamento (come nella specie) sia determinato col il criterio retributivo, il periodo figurativo incide solo se rientra nell’ultimo decennio delle retribuzioni utili ai fini del calcolo del trattamento determinato secondo il criterio retributivo e se tale trattamento sia di maggior favore rispetto a quello già in godimento.
10. Questa Corte ha al riguardo già affermato in proposito (Sez. L – , Ordinanza n. 11708 del 03/05/2019, Rv. 653831 – 01) che, in tema di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali, il riferimento alla “retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione”, contenuto nell’art. 1 della l. n. 1424 del 1965, di interpretazione autentica dell’art. 5 della l. n. 96 del 1955, come modificato dall’art. 3 della l. n. 284 del 1961, ha la finalità di imporre all’ente previdenziale un comportamento analogo a quello che avrebbe dovuto osservare qualora, nel periodo di persecuzione, i contributi fossero stati effettivamente versati e costituisce dunque la base di computo della contribuzione relativa al periodo di copertura figurativa, ma non anche il parametro di calcolo dell’importo del trattamento pensionistico, che deve essere sempre effettuato in applicazione delle regole di volta in volta dettate per la sua determinazione al momento del collocamento in quiescenza.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, per determinare l’importo della pensione di vecchiaia spettante a un perseguitato con decorrenza dal 1° luglio 1978, aveva utilizzato il parametro retributivo previsto per il calcolo della contribuzione figurativa in luogo del criterio, fissato dall’art. 14 della l. n. 153 del 1969 e in vigore all’atto del pensionamento, delle migliori tre retribuzioni annuali percepite nel decennio anteriore alla decorrenza della pensione).
11. La suddetta sentenza, in particolare, ha affermato che la normativa richiamata non introduce una deroga all’operatività del principio secondo il quale anche nel caso in cui l’anzianità contributiva si giovi di un periodo di contribuzione figurativa, il calcolo della pensione deve essere effettuato in applicazione delle regole per esso dettate (nel caso, il sistema retributivo ex art. 14 della L. 30/04/1969, n. 153). La normativa richiamata in favore dei perseguitati razziali non dispone infatti che la retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale, posseduta dagli interessati, rappresenti di necessità anche la retribuzione sulla base della quale deve essere calcolato l’importo del trattamento, ed assurga quindi al ruolo di retribuzione-parametro per il relativo calcolo, prevedendo solo che su di essa debba essere calcolata la contribuzione relativa al periodo di copertura figurativa.
Un’interferenza fra retribuzioni virtuali sulle quali calcolare i contributi figurativi e retribuzione pensionabile potrebbe infatti determinarsi (solo) allorché i periodi coperti da contribuzione figurativa rientrassero nel lasso di tempo entro il quale deve essere rilevata la retribuzione pensionabile (nel caso di specie, i 10 precedenti alla decorrenza della pensione). … Considerare sempre e comunque quale retribuzione parametro per il calcolo della pensione quella relativa al periodo da accreditarsi – rivalutata all’attualità – determinerebbe un risultato superiore e diverso rispetto alla restitutio in integrum voluta dal legislatore, che, tramite il riconoscimento della contribuzione figurativa e la consequenziale rlliquidazione della pensione a far data dalla sua decorrenza originaria, ha voluto imporre all’ente previdenziale un comportamento analogo a quello che avrebbe dovuto osservare qualora, nel periodo di tempo considerato dalla legge n. 96/1955, i contributi fossero stati effettivamente versati (così Cass. n. 1569 del 17/03/1981).
12. Si è anche osservato che “In tal senso deve essere intesa l’operatività della previsione, che determina comunque un risultato favorevole per il pensionato, consentendo il computo ai fini di pensione del periodo che risultava scoperto da contribuzione, mentre la diversa soluzione nel concreto potrebbe rivelarsi sfavorevole per il soggetto che abbia effettivamente percepito nell’ultimo decennio anteriore al collocamento in quiescenza retribuzioni più elevate”. Nel medesimo senso Sez. L – , Sentenza n. 6096 del 04/03/2020 (Rv. 657173 – 01).
13. In argomento, l’INPS ha correttamente rilevato che le retribuzioni contemplate dalla norma che prevede il beneficio oggetto del giudizio non fungono da parametro per la determinazione della retribuzione pensionabile, ma piuttosto costituiscono la base per il calcolo dei contributi assicurativi figurativi che devono essere accreditati nel conto del lavoratore. Con riferimento al caso di specie, l’INPS ha inoltre lamentato che il ricorrente non si sia fatto carico in alcun modo di specificare come i detti contributi figurativi possano, nel concreto della fattispecie, rilevare ai fini del quantum della prestazione. L’INPS ha rilevato, in particolare, come il ricorrente era già titolare di pensione prima di ottenere l’accredito figurativo in questione, vantando dunque, a prescindere dal detto accredito, un patrimonio di contributi obbligatori già di per sé sufficiente a fondare il diritto a pensione, la cui misura va determinata sulla base dei redditi percepiti nelle settimane anteriori alla decorrenza del trattamento pensionistico.
14. In questo contesto generale, considerate le deduzioni dell’Istituto previdenziale, questa Corte rileva preliminarmente che era onere della parte specificare se e come la contribuzione figurativa (determinata nel modo sopra detto) incidesse sul trattamento pensionistico in godimento, determinando un trattamento più favorevole rispetto al trattamento in godimento (ciò che postulava la considerazione della contribuzione, dei redditi e delle retribuzioni dell’ultimo decennio).
Più specificamente, il beneficio contributivo in discorso è – secondo il Collegio- destinato a coprire unicamente periodi di vuoto contributivo, sicché il pensionato ha l’onere di dimostrare che il beneficio rilevante ricada in detti periodi (sicché possa incidere sulla misura del trattamento richiesto).
15. In altri termini, considerato che i contributi figurativi rilevano solo in quanto siano volti a coprire periodi rilevanti ai fini del calcolo della misura e che siano scoperti da contribuzione, e considerato per converso che il ricorrente è già pensionato (in quanto avente periodi di contribuzione effettiva già utile), il ricorrente aveva almeno l’onere di indicare che vi fossero (e quali fossero) i periodi di vuoto contributivo e di dimostrare che gli accrediti figurativi ricadevano nell’arco di tempo utile ai fini del calcolo della misura del trattamento.
16. Il Collegio reputa infatti che tale profilo essenziale attiene alla dimostrazione dell’interesse ad agire, che la parte deve dimostrare in relazione alla domanda introduttiva del giudizio e richiamare necessariamente e dettagliatamente in questa sede di legittimità nel ricorso per cassazione.
17. Nel caso, il ricorrente non ha in alcun modo esaminato tale profilo nel ricorso per cassazione né allegato e dimostrato il vantaggio pensionistico che gli deriverebbe e pertanto il Collegio ritiene che il motivo di ricorso sia privo di decisività nel caso.
18. Ne deriva l’inammissibilità del primo motivo.
19. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
20. L’art. 8 l. 36/74, richiamato come detto in materia proprio per gli aspetti procedurali, prevede espressamente che gli accrediti di contributi figurativi riferiti a periodi anteriori rispetto alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento. Del resto, il soggetto tutelato deve notiziare l’ente previdenziale del riconoscimento del beneficio contributivo riconosciutogli dall’apposita commissione e chiedere il calcolo del trattamento pensionistico in considerazione del detto beneficio.
21. In tema, vale ricordare peraltro che questa Corte (Sez. L – , Sentenza n. 24745 del 08/10/2018, Rv. 650726 – 01) ha già affermato in materia di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali, che gli accessori del credito derivante dalla riliquidazione della pensione, per effetto del riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 5 della l. n. 96 del 1955, decorrono dallo spirare del centoventunesimo giorno dalla data di presentazione al Ministero competente della domanda amministrativa volta al predetto riconoscimento, e non dal momento in cui quest’ultimo è stato comunicato all’I.N.P.S..
22. Il terzo motivo è invece fondato, in ragione della dichiarazione reddituale prodotta dalla parte sin al primo grado, rilevante ex art. 152 att. c.p.c. per l’esonero dalle spese in caso di soccombenza, e non considerata affatto dalla corte territoriale. Deve pertanto cassarsi senza rinvio il capo della sentenza impugnata relativo alle spese.
23. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate sia per la novità e complessità delle questioni esaminate, sia per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese; spese del giudizio di legittimità compensate […]”.
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