Pensione anticipata flessibile. Modalità applicative. Circolare Inps n. 39, del 27 Febbraio 2024.

Testo della Circolare Inps n. 39/2024

“Articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che modifica l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Pensione anticipata flessibile. Requisiti maturati nell’anno 2024.

INDICE

1.  Premessa

2.  Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile maturati nell’anno 2024

3.  Cumulo dei periodi assicurativi

4.  Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento

5.  Decorrenza della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024

6.  Incentivo al posticipo del pensionamento

7. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata flessibile

1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

L’articolo 1, comma 139, lettere a), b), c), d), della citata legge modifica l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

Le successive lettere b) e c) modificano, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento. In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.  

Con riferimento alla lettera d) per gli appartenenti al comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L’articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, coordina la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il rinvio alla pensione anticipata flessibile in esame, i cui requisiti possono essere maturati nell’anno 2024.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in esame.

Restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, relativamente ai soggetti che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile entro l’anno 2023, nonché le disposizioni in materia di incumulabilità della prestazione in esame con i redditi da lavoro e in materia di individuazione dei termini di pagamento del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) per coloro che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024, in quanto non diversamente disciplinate.

2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile maturati nell’anno 2024.

L’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge n. 213 del 2023, prevede l’estensione per l’anno 2024 della facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione anticipata flessibile”.

Gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra di cui al successivo paragrafo 5.

Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell’anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14.1, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della “pensione anticipata flessibile”.

Nel rinviare alle istruzioni diramate con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 e con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, paragrafo 1.1, alla prestazione in esame non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, con inquadramento nel Gruppo A, possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Cumulo dei periodi assicurativi.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, indicate al precedente paragrafo 2.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, indicate al precedente paragrafo 2, preclude l’esercizio della facoltà in argomento.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Gli iscritti alla Gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti, possono esercitare la facoltà di cumulo, di cui al citato comma 2 dell’articolo 14.1 o avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

4. Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento.

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 139, lettera a), numero 4, della legge n. 213 del 2023 nei confronti di coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell’anno 2024, anche in regime di cumulo, il trattamento pensionistico in esame viene determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.

In particolare, nel caso di esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 dell’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, si rappresenta che il rinvio all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente i criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione, non trova applicazione nel caso di maturazione dei requisiti richiesti nell’anno 2024, stante il rinvio al citato decreto legislativo n. 180 del 1997.

Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti.

In caso di accesso alla pensione mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell’accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati, non trovando applicazione l’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (cfr. il paragrafo 1.15 del messaggio n. 1551 del 2019).

La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente.

La riduzione degli importi in pagamento di cui sopra opera per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Per effetto di quanto sopra, quindi, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno che per l’anno 2024 è pari a 2.394,44 euro (cfr. la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, paragrafo 3).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a quattro volte il trattamento minimo e successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione tempo per tempo perequato. Ciò anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 (cfr., da ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023).

5. Decorrenza della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 14.1, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, come modificate dalla legge n. 213 del 2023, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2024, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

–    sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

–    nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

La decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinata, secondo le indicazioni del presente paragrafo, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente di pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti di pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni dei pubblici dipendenti.  

Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa cosiddetta finestra.

6. Incentivo al posticipo del pensionamento.

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

–    2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

–    1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

–    2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

–    1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023.

7. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata flessibile

L’articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197 del 2022 ha modificato il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4 del 2019 con il rinvio alla pensione anticipata flessibile, al fine di armonizzare anche la disciplina di accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pertanto, per effetto di tale rinvio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, nell’anno 2024, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall’articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Poiché, in presenza del conseguimento del diritto nell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei sette mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.

Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario nonché dei relativi importi. 

Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023 […]”.