(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 22 febbraio 2024 nella causa C-283/21, Deutsche Rentenversicherung Bund.
Rinvio pregiudiziale–Previdenza sociale dei lavoratori migranti–Regolamento (CE) n. 987/2009–Articolo 44, paragrafo 2–Ambito di applicazione–Pensione per incapacità totale al lavoro–Calcolo–Presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli-Applicabilità–Articolo 21 TFUE–Libera circolazione dei cittadini–Collegamento sufficiente tra tali periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati nello Stato membro debitore della pensione
1.Presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli nel calcolo di una pensione per incapacità totale al lavoro
Il diritto di libera circolazione dei cittadini dell’Unione può comportare che i periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli debbano essere presi in considerazione nel calcolo di una pensione per incapacità totale al lavoro.
Una cittadina tedesca che, dopo aver vissuto nei Paesi Bassi, è poi tornata a risiedere in Germania percepisce in quest’ultimo Stato una pensione per incapacità totale al lavoro.
Dinanzi ai giudici tedeschi essa contesta il fatto che i periodi di cura dei suoi due figli, che aveva maturato nei Paesi Bassi, non siano stati presi in considerazione nel calcolo di tale pensione.
Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) se tale mancata presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli sia compatibile con il diritto dell’Unione.
2.La CGUE constata anzitutto che l’interessata non soddisfa le condizioni della legislazione europea sul coordinamento dei sistemi previdenziali nazionali[1] per la presa in considerazione di tali periodi.
Infatti, l’interessata non ha esercitato un’attività subordinata o autonoma in Germania né prima né alla data in cui ha iniziato ad allevare i figli. Tanto precedentemente quanto successivamente a tali periodi, vi ha invece maturato dei periodi di assicurazione a titolo di periodi di formazione o di attività professionale.
Inoltre, la CGUE osserva che la Germania è l’unico Stato membro competente per la concessione della pensione di cui trattasi.
Infatti, l’interessata non ha alcun diritto a tale pensione nei Paesi Bassi, poiché non vi ha mai lavorato.
Pertanto, i periodi controversi non possono essere presi in considerazione in quest’ultimo Stato.
In una situazione del genere[2], dal diritto di cui dispongono i cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[3] deriva che lo Stato membro debitore della pensione per incapacità totale al lavoro (in questo caso la Germania) deve prendere in considerazione i periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli (in questo caso i Paesi Bassi).
Infatti, nella situazione di cui trattasi, esiste un collegamento sufficiente tra i periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati dall’interessata a motivo dell’esercizio di un’attività professionale nello Stato membro debitore della pensione.
La circostanza che l’interessata non abbia versato contributi in tale Stato membro durante alcuni periodi che, nella sua legislazione nazionale, sono equiparati a periodi di assicurazione e, in particolare, né prima né immediatamente dopo i periodi di cura dei figli, non è tale da escludere l’esistenza di questo collegamento.
[1] Più in particolare, l’art. 44, par. 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La CGUE rileva che tale articolo non disciplina la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli all’estero in maniera esclusiva.
[2] Spetta al giudice tedesco verificare se tale situazione si presenti effettivamente nel caso di specie.
[3] Garantito dall’articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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