(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ordinanza n. 4924, del 23 febbraio 2024.

In materia di pensione sociale cosiddetta sostitutiva, l’art. 19 della legge n. 118 del 1971 dev’essere interpretato nel senso che la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell’assegno mensile di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età avviene automaticamente alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione da parte dell’INPS dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell’invalido.

Lavoro .Pensione sociale sostitutiva.Assegno sociale. Limiti di reddito. Ammissione automatica degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall’INPS in sostituzione della pensione di invalidità. Accoglimento.

“[…] Corte di Cassazione, Sezione lavoro,

[…]

Ritenuto che

Con sentenza del 28.2.17 la corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza 21.11.14 del tribunale di Forlì, che aveva rigettato la domanda della pensionata in epigrafe di erogazione dell’assegno sociale ex articolo 26 legge n. 153 del 1969, non spettante per superamento dei limiti di reddito.

In particolare, la corte territoriale ha considerato il reddito tenendo conto del sopravvenuto articolo 13 decreto legge n. 78 del 2000, convertito in legge n. 122 del 2000.

Avverso tale sentenza ricorre la pensionata per un motivo, illustrato da memoria; l’Inps è rimasto intimato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Considerato che

Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 19 della legge n. 118 del 1971 e 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato che i limiti di reddito sono quelli dell’assegno di invalidità già goduto e poi convertito in assegno sociale al 65º anno di età.

Il motivo è fondato.

E’ invero consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 10972 del 09/08/2001, Rv. 548907 – 01) che l’ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall’INPS in sostituzione della pensione di invalidità corrisposta dal Ministero dell’interno ha, in applicazione dell’art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall’accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell’assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate.

In tema anche Sez. L, Sentenza n. 13570 del 02/11/2001 (Rv. 549962 – 01), secondo la quale, in materia di pensione sociale cosiddetta sostitutiva, l’art. 19 della legge n. 118 del 1971 deve essere interpretato nel senso che la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell’assegno mensile di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età avviene automaticamente alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione da parte dell’INPS dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell’invalido.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione […]”.