di Gustav Ida
1.Nel linguaggio corrente è (purtroppo) frequente il ricorso al termine premier per definire il o la Presidente del Consiglio.
L’uso di questo termine, così come quello di “primo ministro”, non è corretto né sul piano linguistico né sul piano costituzionale, perché la nostra Costituzione, all’art. 92, parla chiaramente solo di Presidente del Consiglio dei ministri.
Chiamare premier la (o il) Presidente del Consiglio dei Ministri (o più semplicemente Presidente del Consiglio). è un vezzo non solo giornalistico (così come parlare di seconda o terza Repubblica, di governatori, ecc.) favorito da una lettura politica e costituzionale molto superficiale del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri,.
La differenza non è solo di forma. Premier, nel Regno Unito e altrove, è l’abbreviazione di primo ministro, una figura con poteri e funzioni diverse dal nostro presidente del Consiglio e non prevista nel sistema istituzionale italiano.
In italiano sono non solo linguisticamente ma anche costituzionalmente impropri o imprecisi non solo premier ma persino il suo traducente più corretto, “primo ministro”, perché la nostra Costituzione parla di Presidente del Consiglio dei ministri, come si evince anche dal nome della carica e del suo ufficio: Presidenza del Consiglio (dei ministri). Per di più anche il o i vicepresidenti del Consiglio oggi vengono impropriamente chiamati vicepremier, in modo gratuito.
2. L’Italia sul piano della forma di governo, si connota come una Repubblica Parlamentare. Da ciò ne discende che gli organi fondamentali sono: il Parlamento, caratterizzato dal bicameralismo perfetto, che è composto da due camere eguali tra loro: Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, e che detiene il potere legislativo. Il Governo come dispone l’art. 92 della Costituzione è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri, in cui il Presidente del Consiglio agisce come Primus inter pares in quanto ha funzione di coordinamento dell’azione di governo, ad esso è attribuito il potere esecutivo. Il terzo organo è la Magistratura che esercita il potere giudiziale.
La forma di governo parlamentare si caratterizza per la presenza dell’istituto della fiducia regolato dall’art. 92 della Costituzione. Infatti il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo aver ricevuto mandato dal Presidente della Repubblica, e aver prestato giuramento, entro 10 giorni deve presentarsi di fronte ad entrambe le camere, per ottenere il “voto di fiducia”. Secondo una diffusa interpretazione: “Senza la fiducia delle Camere viene meno la legittimazione a portare avanti il programma del governo e, di conseguenza, non si crea quel vincolo fiduciario – fondamentale per governare il Paese – tra il potere legislativo (di espressione popolare) ed esecutivo (espressione della sola maggioranza politica).”
La Costituzione afferma inoltre che ciascuna Camera può accordare o revocare la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale e che la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Così vuole l’art. 92 della Costituzione italiana, secondo cui “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
«Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai Ministri.
«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, i Ministri».
3.Il dibattito nell’Assemblea Costituente.
“[Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente inizia l’esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Governo».]
Presidente Terracini. […] Passiamo ora all’esame del titolo III.
IL GOVERNO
Sezione I.
Il Consiglio dei Ministri.
Si dia lettura dell’articolo 86:
Riccio, Segretario, legge:
«Il Governo della Repubblica è composto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, e dei Ministri.
«Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i Ministri».
Presidente Terracini. A questo articolo l’onorevole Conti ha presentato il seguente emendamento:
Al primo comma, alle parole: Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sostituire le parole: Presidente dei Ministri; o, subordinatamente: Presidente del Governo».
Ha facoltà di svolgerlo.
Conti. Rinunzio a svolgerlo.
Presidente Terracini. Segue l’emendamento proposto dall’onorevole Colitto:
«Al primo comma, dopo le parole: del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, aggiungere le seguenti altre: del Consiglio dei Ministri».
L’onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.
Colitto. La norma dell’articolo 86, a mio avviso, deve subire una piccola modificazione.
Gli organi, infatti, dell’Amministrazione centrale sono non soltanto il Primo Ministro e i Ministri, ma anche il Consiglio dei Ministri. Questo è tanto vero che la sezione prima della parte del progetto di Costituzione di cui ci stiamo occupando, è intitolata appunto «Consiglio dei Ministri». Ora, se il titolo ha per intestazione «Il Governo» e la Sezione prima ha per intestazione «Il Consiglio dei Ministri» vuol dire che, secondo il progetto, non può ritenersi che l’espressione Governo sia uguale a Consiglio dei Ministri.
Anche nel primo comma dell’articolo 86 è scritto che il Primo Ministro è Presidente del Consiglio. Sennonché non si vede, poi, il Consiglio tra gli organi centrali dell’Amministrazione dello Stato. Il Consiglio dei Ministri, come tutti sanno, è l’organo che svolge di continuo la funzione di coordinamento dell’attività amministrativa posta in essere dai vari Ministri, seguendo l’indirizzo politico generale segnato dalle Camere e dal Capo del Governo, e delibera su tutti gli affari che, per la loro natura o per la loro importanza, richiedono un accordo ed una collaborazione dei membri del Governo.
Ecco perché ho presentato un emendamento, che tende appunto a porre tra gli organi dell’amministrazione attiva dello Stato, a fianco del Primo Ministro e dei Ministri, il Consiglio dei Ministri.
Che se poi con la parola «Governo» s’intende indicare il Consiglio dei Ministri, allora propongo che nel primo comma dell’articolo alle parole «Il Governo» siano sostituite le altre «Il Consiglio dei Ministri».
Mi rendo conto che nell’articolo ricorre più volte la parola «Ministri», il che dà vita ad un periodo che all’orecchio suona non troppo dolcemente; ma io penso che occorra, per ora, guardare alla sostanza, rinviando ad un secondo momento il lavoro di lima, da un punto di vista, starei per dire, musicale.
Presidente Terracini. Gli onorevoli La Rocca, Grieco, Spano e altri hanno presentato il seguente emendamento:
Sostituirlo con il seguente:
«Il Governo della Repubblica è costituito dal Consiglio dei Ministri.
«I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica».
L’onorevole La Rocca ha facoltà di svolgerlo.
La Rocca. Questo nostro emendamento, onorevoli colleghi, è ispirato al concetto di impedire che il Gabinetto, cioè l’organo dell’esecutivo governativo, appaia come costituito di due elementi diversi e distinti: il Primo Ministro e i Ministri. Il concetto veramente democratico — praticato del resto per anni anche in Italia — è che il Gabinetto debba costituire un organo collegiale, che risponda nel suo insieme dell’indirizzo generale del Governo.
Non è che ci si voglia opporre ad una dizione di sapore più o meno mussoliniano, ma è che tendiamo ad impedire che nel Gabinetto venga a costituirsi una funzione staccata, preminente, avulsa e del tutto indipendente dal Ministero: quella del suo Presidente. Il Gabinetto deve essere un organo unico, investito nella fiducia del Parlamento, lasciando da parte, a questo proposito, la questione dei Ministri, che sono poi nominati dal Presidente della Repubblica, senza, cioè, entrare nel merito del particolare che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, il quale poi provvede a proporre i singoli Ministri.
Presidente Terracini. Ricordo che l’onorevole Costa si era riservato di ripresentare all’articolo 86 l’emendamento già svolto in sede di esame dell’articolo 85, col quale proponeva di sostituire alle parole: «Primo Ministro» le altre: «Presidente del Consiglio dei Ministri».
Invito pertanto l’onorevole Tosato a pronunziarsi a nome della Commissione sugli emendamenti presentati, tenendo presente anche quello dell’onorevole Costa.
Tosato. Prescindiamo per un momento da quella che può essere una pura questione di parole, se si debba cioè parlare di Primo Ministro o di Presidente del Consiglio dei Ministri: è una questione, sotto un certo aspetto, puramente terminologica. Esaminerò quindi senz’altro l’emendamento proposto dall’onorevole La Rocca e dagli altri colleghi. Secondo questo emendamento, «il Governo della Repubblica è costituito dal Consiglio dei Ministri». Ora, faccio presente che, se l’Assemblea approva questo emendamento, ne deriverebbero conseguenze inaccettabili. La conseguenza sarebbe questa: che il Governo dello Stato sarebbe un organo collegiale, che dovrebbe agire sempre collegialmente, in quanto i Ministri, come tali, non figurano più come organi costituzionali; esistono soltanto in quanto fanno parte del Consiglio dei Ministri e deliberano in Consiglio dei Ministri. Questa sarebbe la conseguenza logica dell’accoglimento di questa formula.
Altra conseguenza dell’accoglimento di questa formula sarebbe la seguente: il ritorno a posizioni antiche, superate, caratteristiche dei primi ordinamenti costituzionali, quando tutti i Ministri erano nella stessa posizione di fronte al Capo dello Stato, e il Capo dello Stato nominava indistintamente, uno per uno, i singoli Ministri, ponendoli tutti, però, sullo stesso piano. Donde, in definitiva, un aumento del potere del Capo dello Stato, al quale è riservato lo stesso potere di scelta sia per quanto riguarda il Primo Ministro, sia per quanto riguarda tutti gli altri Ministri. Io credo che queste semplici considerazioni siano sufficienti a far comprendere la inammissibilità di questo emendamento che viene proposto dall’onorevole La Rocca.
In secondo luogo, l’onorevole La Rocca ha riconosciuto che il Governo deve essere qualche cosa di organico. Orbene, se l’onorevole La Rocca e gli altri firmatari di questo emendamento avvertono questa necessità dell’unità organica del Governo, è evidente che questa unità organica può essere assicurata soltanto in quanto vi sia un Primo Ministro, il quale ha precisamente il compito di ridurre ad unità organica la pluralità dei Ministri, di mantenere l’unità organica del Gabinetto e di far sì che la politica necessariamente unitaria del Governo sia concordemente e fedelmente perseguita da tutti i membri del Governo.
Per queste ragioni i colleghi della Commissione qui presenti non possono accogliere l’emendamento proposto dall’onorevole La Rocca.
Vorrei pregare inoltre l’onorevole Conti di non insistere nel suo emendamento. Presidente del Governo: è una formula del tutto nuova. In queste materie credo sia opportuno seguire la tradizione. Vi sono due termini tradizionali relativamente a questa materia: Primo Ministro e Presidente del Consiglio. L’Assemblea scelga fra questi due quello che ritiene più opportuno.
Quanto all’emendamento dell’onorevole Colitto: è una questione di forma. Sostanzialmente siamo d’accordo. Ella propone la formula: «Il Governo è composto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, del Consiglio dei Ministri, e dei Ministri, ecc.». Esattissimo. Ma vi sono esigenze di forma, ripetizioni che conviene evitare. La formula del progetto: «Primo Ministro, Presidente del Consiglio», è ellittica, ma contiene quanto ella vorrebbe specificare.
Presidente Terracini. Chiedo ai singoli presentatori di emendamenti se li mantengono. Onorevole Conti?
Conti. Lo mantengo.
Presidente Terracini. Onorevole Colitto?
Colitto. Lo mantengo.
Presidente Terracini. Onorevole La Rocca?
La Rocca. Lo mantengo.
Nitti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Nitti. Mi pare questa una discussione in gran parte inutile. In ogni Paese il Capo dello Stato incarica un deputato o un senatore, diciamo così, di formare il Governo. Questa è la regola, dovunque; dovunque esistono queste forme costituzionali, vi è un incaricato di fare il Governo. L’incaricato di fare il Governo è un uomo che riassume o tutta la situazione politica o una gran parte, ed è sempre, o quasi sempre, dotato, se non di grande autorità, per lo meno di esperienza. Ora, l’idea di abolire, diciamo così, il Primo Ministro e di fare una specie di formazione collettiva, l’idea di dire che il Primo Ministro e tutti i Ministri sono eguali mi pare assurda. Ma eguali in che cosa? Sono disuguali, perché il Primo Ministro ha una grande funzione: egli deve agire non solo come coordinatore, ma deve assumere la responsabilità politica dell’azione di Governo.
In ogni Paese il Primo Ministro ha una speciale funzione. Nel Paese da cui vengono le forme costituzionali, l’Inghilterra, il Primo Ministro è una figura a sé, e non si può considerare che si possano formare organizzazioni collettive senza la responsabilità del Primo Ministro.
Perché il Primo Ministro ha una funzione non solo di capo, ma di coordinatore. Tutti i Ministri variano frequentemente, ma non il Primo Ministro. Nei grandi Paesi costituzionali come l’Inghilterra, i Primi Ministri variano pochissimo. Voi troverete che in cento anni di storia parlamentare i Primi Ministri durano ciascuno nella loro carica dieci, dodici, quattordici o quindici anni. Perché il Primo Ministro che rappresenta tutti i partiti e tutte le organizzazioni, è una persona che deve avere non solo un prestigio personale, ma anche una grande esperienza politica. Ed in un Paese come l’Inghilterra, maestra nella pratica costituzionale, il Primo Ministro viene in generale da un’alta carica politica, in modo da riassumere tutta una storia costituzionale. Negli ultimi cinquant’anni il Primo Ministro è stato scelto fra i Cancellieri dello Scacchiere: è cioè un uomo che ha potuto studiare la formazione di tutti i dicasteri.
Il Primo Ministro è dunque diverso dagli altri, sia per autorità, sia per esperienza. Non si nomina mai Primo Ministro una persona nuova alla vita politica. Anche un giovane può essere un grande Ministro, ma un giovane non è mai Primo Ministro. Bisogna risalire nella storia ad una figura come quella di un Pitt per trovare un’eccezione.
Provenendo, come dicevo, dalla carica di Cancelliere dello Scacchiere, il Primo Ministro in Inghilterra ha già potuto rendersi conto dell’andamento di tutti i Ministeri e conoscere tutte le amministrazioni. Quindi non è soltanto un propulsore, ma anche un coordinatore.
La nomina di Ministri che non abbiano alcuna differenza fra loro, non è un concetto democratico, ma semplicemente un equivoco. Si capisce che in un Governo di Gabinetto tutti i Ministri, avendo la loro azione particolare, hanno anche la loro personale responsabilità e con i loro errori e con le loro diversità d’indirizzo possono provocare la crisi di Governo. Ma la direzione finale della politica spetta sempre al Primo Ministro.
Quindi prego di non insistere in una modificazione che non ha alcuna necessità storica, né alcuna necessità politica. È un’idea demagogica che tutti i Ministri debbano essere uguali. In pratica questa uguaglianza forzata è impossibile e non risponde ad alcuna utilità.
Quanto al nome di Primo Ministro o Presidente del Consiglio la cosa è piuttosto indifferente. Ma credo che sia meglio conservare il vecchio titolo italiano di Presidente del Consiglio. Perché cambiare? Le novità devono servire per le cose utili, e non per le inutili.
Fabbri. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Fabbri. Vorrei osservare che la distinzione fra i Ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri è già acquisita — se non mi sbaglio — alla nuova Costituzione attraverso l’emendamento che oggi stesso abbiamo approvato dell’onorevole Perassi.
Quindi, rimettere in discussione un punto già definitivamente acquisito mi pare superfluo. Una differenza fra Presidente del Consiglio e singoli Ministri è stata già statuita.
Si riduce dunque la questione, secondo me, ad una questione di nomenclatura: se si debba parlare di Presidente del Consiglio dei Ministri o di primo Ministro. Confesso che questa dicitura «primo Ministro» mi suona straordinariamente male e, quindi, sarei propenso a parlare esclusivamente del Presidente del Consiglio e dei singoli Ministri. In questo senso è la mia proposta formale.
Presidente Terracini. Passiamo alle votazioni. L’emendamento dell’onorevole La Rocca deve avere la precedenza, poiché si allontana più di ogni altro dal testo della Commissione.
Lo rileggo:
«Il Governo della Repubblica è costituito dal Consiglio dei Ministri.
«I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica».
È stato chiesto su questo emendamento l’appello nominale dagli onorevoli Bettiol, Siles, Lizier, Coppi, Angelucci, Bosco Lucarelli, Rapelli, Monticelli, Bertone, Restagno, Rodinò Ugo, Recca, De Michele, Chieffi, De Martino, Jervolino.
Laconi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Laconi. Dato che sulla interpretazione di questo emendamento si è stabilito un certo equivoco, che tiene distinti perfino i colleghi del Partito socialista da noi, io penso sia utile che io dichiari a nome del mio Gruppo che noi voteremo favorevolmente all’emendamento dell’onorevole La Rocca, intendendo che esso non esclude affatto la figura del Presidente del Consiglio (Commenti al centro), la cui esistenza è non solo contemplata da un articolo che abbiamo già votato, ma sarà anche contemplata, senza nostra opposizione, da articoli che voteremo in seguito.
Bertone. Chi lo nomina?
Laconi. L’unica cosa che noi vogliamo escludere è la doppia nomina che attualmente è contemplata dall’articolo 86. Questa doppia nomina noi crediamo non abbia ragione d’essere; basta un solo atto di nomina di tutto il Governo, dato che concepiamo la figura del Presidente del Consiglio come un primus inter pares.
Con questa precisazione dichiaro che voteremo a favore dell’emendamento dell’onorevole La Rocca.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei spiegare all’onorevole La Rocca ciò che avviene finora e che non ha dato luogo a nessun dubbio, e risponde ad una corretta prassi costituzionale, venuta fuori con un senso profondamente democratico in Inghilterra. Il Consiglio dei Ministri inglese era presieduto dal Re, ma una volta un balordo Re di Casa Hannover, che non sapeva parlare l’inglese, non andò più alle sedute; ed allora il Consiglio dei Ministri acquistò una sua individualità, si svolse in Governo di Gabinetto; e lo presiedé il più autorevole dei Ministri, un personaggio a ciò indicato, che assunse un compito di preminenza e di direzione sugli altri Ministri. Nacque di qui la figura del Primo Ministro, che non ha nulla da fare con quella del Cancelliere, responsabile davanti al Capo dello Stato e non al Parlamento. Il Primo Ministro, designato in sostanza dal Parlamento, è un istituto che di fatti esiste nelle Costituzioni scritte ed in quelle non scritte, come l’inglese. Badate bene, voi oppositori che non volete parlarne, non vi opponete ad una innovazione; cancellate ciò che già esiste dovunque. Altro è la questione del nome; se non volete mettere Primo Ministro e volete attenervi invece alla espressione per noi tradizionale di Presidente del Consiglio dei Ministri, niente di male; ciò che importa è la sostanza dell’istituto, che non vogliamo distruggere, ma confermare nel testo della Costituzione.
Anche l’onorevole Laconi mi sembra non tenga conto di quanto già avviene, e non vi è nessuna ragione che sia modificato. In caso di crisi il Capo dello Stato, dopo aver incaricato un uomo politico di formare il nuovo Gabinetto, lo nomina, ove egli riesca, Presidente del Consiglio con un decreto distinto; poi, su proposta del Presidente stesso, nomina i Ministri che comporranno, sotto la presidenza del già nominato Presidente, il Consiglio dei Ministri. Sono due atti distinti di nomina; e che siano distinti è perfettamente logico e costituzionalmente corretto.
Volete buttar giù la prassi ormai consolidata? Noi vogliamo conservarla; e — poiché la nostra è una Costituzione scritta — scriverla nella Costituzione. Se non la mettessimo, sembrerebbe che accogliessimo le obiezioni che abbiamo qui udite e che vanno al di là dell’espressione formale, volendo intaccare il concetto stesso di Presidente del Consiglio; togliamo pure il nome di Primo Ministro; ma resta la figura direttiva e coordinatrice del Presidente, che traduce in atto l’indispensabile esigenza della unità e solidarietà di Gabinetto. (Proteste al centro).
La Rocca. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
La Rocca. Aderisco, nella sostanza, al concetto espresso dall’onorevole Ruini.
Noi non intendiamo in alcun modo sopprimere la figura del Presidente del Consiglio che, d’altra parte, è definita dal successivo articolo 89; la nostra proposta comporta che il Presidente della Repubblica nomini il Presidente del Consiglio e questi i Ministri. (Commenti al centro).
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Prendo atto con piacere che ella viene incontro ad una soluzione che era stata proposta dall’onorevole Fabbri, e che potrebbe essere accolta.
Laconi. V’è un equivoco (Commenti).
Presidente Terracini. Desidero far presente che v’è un emendamento il quale modifica in tutto il testo proposto dalla Commissione. Mi pare quindi che non si possa parlare di equivoco, quando ci si trova di fronte a due testi completamente diversi.
Laconi. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Laconi. L’equivoco sorge dall’interpretazione che della nostra proposta dà l’onorevole Ruini. Se il Presidente della Commissione dice che noi, attraverso l’emendamento che abbiamo proposto, vogliamo sostituire una tecnica ad un’altra, sbaglia, perché noi non vogliamo affatto abolire l’attuale tecnica della nomina del Governo, cioè la consultazione di un particolare esponente politico e la nomina, attraverso questa consultazione, del Governo. Tutto questo noi sappiamo che è nella prassi e rimarrà; però questo non ha rilievo costituzionale e pensiamo che non debba risultare nella Costituzione. Il farlo risultare nella Costituzione significa rendere responsabile rispetto al Capo dello Stato e rispetto alle Camere il Primo Ministro: significa accettare il metodo delle dimissioni del Primo Ministro che comportano automaticamente le dimissioni del Governo. Noi pensiamo che questo metodo non sia democratico (Commenti al centro), anche se è stato introdotto dal Gabinetto De Gasperi. (Commenti).
Riteniamo che, anche se questa prassi dovesse essere seguita in avvenire, essa non debba però avere rilievo costituzionale. Non si deve riconoscere al Presidente del Consiglio il diritto di considerarsi rappresentante unico di tutto il Governo; la sua volontà deve essere sempre condizionata al voto di tutto l’organo collegiale, che egli presiede.
Per queste ragioni, insistiamo nel nostro emendamento. (Commenti al centro).
Presidente Terracini. Indico la votazione nominale sull’emendamento La Rocca che è stato così modificato:
«Il Governo della Repubblica è costituito dal Consiglio dei Ministri.
«Il Presidente del Consiglio e i Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica».
Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.
(Segue il sorteggio).
Comincerà dall’onorevole Trulli.
Si faccia la chiama.
Covelli, Segretario, fa la chiama:
Rispondono sì:
(omissis)
Rispondono no:
(omissi)
Sono in congedo:
(omissi).
Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.
(Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti).
Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione nominale sull’emendamento La Rocca:
Presenti e votanti………… 348
Maggioranza………….. 175
Hanno risposto sì……… 90
Hanno risposto no….. 258
(L’Assemblea non approva).
[…]
Presidente Terracini. Passiamo ora al primo comma dell’articolo 86, che l’onorevole Costa ha proposto sia così modificato:
«Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente, dal Consiglio dei Ministri e dai Ministri».
Corbino. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Corbino. Aderirei all’emendamento Costa se si dicesse: «il Presidente del Consiglio dei Ministri».
Presidente Terracini. Questa è la proposta dell’onorevole Colitto, che voteremo dopo.
Corbino. Il Consiglio dei Ministri, che forma il titolo della Sezione, non è ricordato in nessuno degli articoli della Sezione stessa, salvo che nell’articolo 89 in via incidentale.
Colitto. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Colitto. Io, subordinatamente, ho chiesto che la formulazione dell’articolo fosse modificata. Invece di dire «Il Governo della Repubblica è composto», ho proposto che si dica «Il Consiglio dei Ministri è composto». Se la Commissione accetta questa formulazione, la si potrebbe votare.
Tosato. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Tosato. Il Comitato di redazione non ha avuto la possibilità di raccogliersi per esaminare questi emendamenti. Quindi, non posso rispondere che a titolo personale.
Personalmente, vorrei pregare l’onorevole Corbino e gli altri proponenti di queste modificazioni, che dopo il voto testé intervenuto hanno un carattere solamente formale, di trasformarle in raccomandazioni, delle quali sarà tenuto conto in sede di revisione finale. Ormai, sostanzialmente, la questione è decisa attraverso il voto dato.
Corbino. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Corbino. Propongo di votare il primo comma dell’articolo 86 per divisione. Automaticamente, si verranno in tal modo a risolvere tutti i quesiti proposti.
Presidente Terracini. Ma v’è una diversa formulazione proposta dall’onorevole Colitto. La mantiene, onorevole Colitto?
Colitto. Non insisto su questa proposta. Mantengo invece il mio primitivo emendamento, che non è soltanto di forma.
Presidente Terracini. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento?
Costa. Lo mantengo.
Presidente Terracini. Onorevole Conti, mantiene l’emendamento?
Conti. Lo ritiro.
Presidente Terracini. Procediamo allora alle votazioni sul primo comma dell’articolo 86 per divisione, inserendo via via i vari emendamenti sostitutivi e aggiuntivi.
Pongo in votazione le parole, di cui all’emendamento sostitutivo proposto dall’onorevole Costa:
«Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri».
(Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, sono approvate).
Occorre ora porre ai voti le parole, di cui all’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Colitto:
«dal Consiglio dei Ministri».
Moro. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Moro. Vorrei chiedere quale è il pensiero della Commissione su questo emendamento.
Presidente Terracini. Onorevole Moro, la Commissione ha fatto questa sola osservazione: che l’articolo non risulterà troppo piacevole dal punto di vista fonetico, per la continua ripetizione della parola «Ministri», e ha rivolto ai presentatori di emendamenti l’invito di rimettersi per l’elaborazione conclusiva alla Commissione stessa, che avrebbe tenuto conto delle varie proposte.
Pongo in votazione l’emendamento Colitto:
«dal Consiglio dei Ministri».
(È approvato).
Pongo in votazione le parole del progetto:
«e dai Ministri».
(Sono approvate).
Pongo in votazione il secondo comma nel testo del progetto, coordinato con il risultato delle votazioni testé avvenute:
«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, i Ministri».
(È approvato).
Corbino. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Corbino. Evidentemente il coordinamento con la sostituzione delle parole «Primo Ministro» con le altre «Presidente del Consiglio dei Ministri» dovrà avvenire anche per le altre norme già approvate: ad esempio per l’articolo 85.
Presidente Terracini. Certamente.
Do lettura del testo dell’articolo 86 quale risulta approvato, salvo, naturalmente, il coordinamento:
«Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai Ministri.
«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, i Ministri»”..
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