INPS – Messaggio 30 dicembre 2024, n. 4490
Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 23 marzo 2023, n. 33” – Prestazione Universale
Premessa
L’articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”, ha introdotto, in via sperimentale per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una nuova prestazione denominata Prestazione Universale.
In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 34 dispongono che: “1. È istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.
2. L’INPS provvede all’individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo, dei soggetti anziani di cui all’articolo 35, comma 1, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione di cui al comma 3, anche con le modalità di cui all’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
La commissione tecnico-scientifica, di cui al comma 3 del medesimo articolo 34, è stata nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 16 ottobre 2024, n. 155. Le indicazioni fornite dalla predetta commissione sono state oggetto di approvazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2024 (Allegato n. 1).
La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che: “Gli ATS garantiscono l’offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L’offerta può essere integrata da contributi, diversi dall’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale”. In particolare, per quanto attiene alle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021, l’interessato in sede di domanda deve espressamente optare per il riconoscimento della Prestazione Universale in sostituzione delle predette prestazioni.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni relativamente alla prestazione in oggetto e si illustrano le modalità di presentazione della relativa domanda.
1. Beneficiari della prestazione
Possono accedere alla Prestazione Universale le persone anziane non autosufficienti, in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) un’età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al D.M. n. 155/2024;
c) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
d) la titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1, primo comma, della legge n. 18/1980, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.
Si rappresenta che, qualora per qualsiasi motivazione, dovesse cessare il pagamento dell’indennità di accompagnamento, l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato.
Il cittadino può, in qualsiasi momento successivo all’accoglimento, rinunciare alla prestazione.
1.2 Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo
Ai fini dell’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo si deve fare riferimento alle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 29/2024, approvate con il decreto ministeriale 19 dicembre 2024. In particolare, la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:
1. Requisito sanitario: VALUTAZIONE DELLA DISABILITÀ GRAVISSIMA
Ai fini della valutazione del grado di disabilità della persona di livello gravissimo vengono prese a riferimento le indicazioni previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 settembre 2016, come di seguito evidenziato:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
In ogni caso deve considerarsi “persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.
Ai fini della valutazione del grado “livello gravissimo di disabilità” si deve fare riferimento alla documentazione a disposizione dell’interessato in relazione alla tipologia di supporto in corso di erogazione da parte delle strutture pubbliche, come individuata e classificata nelle citate indicazioni della commissione tecnico-scientifica.
2. Requisito sociale: VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO
Ai fini della valutazione del requisito sociale si deve fare riferimento alla situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale secondo lo schema di seguito riportato:
QUESTIONARIO BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO | |||||
modulo | DOMANDA | RISPOSTA | gradazione | punteggio | modalità calcolo soglia minima |
1 | Presenza di altre persone all’interno del Nucleo familiare? | SI | presenza di un’altra persona ultraottantenne nel nucleo | 3 | |
presenza di un’altra persona con età compresa fra i 70 e gli 80 anni | 1 | 1 | |||
presenza di soggetti con età inferire ai 70 anni | 0 | ||||
NO | 5 | ||||
2 | L’assistito è l’unica persona con disabilità all’interno del nucleo familiare? | SI | 0 | ||
NO | presenza di infra 65 enne 100% e acc / ultra 65 enne con ind. acc. | 5 | |||
Infra 65 enne con 100% / ultra 65 enne “grave” 100% | 4 | ||||
Infra 65 enne inv. 67-99% / ultra 65 enne “medio-grave” 67-99% | 2 | 2 | |||
presenza di disabile con invalidità di grado inferiore ai precedenti | 0 | ||||
3 | Nel caso in cui il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultra settantenni: è presente un supporto assistenziale prestato da soggetti che non fanno parte del nucleo dell’assistito? | SI | Assistenza esterna fornita da familiari | 1 | 1 |
assistenza esterna fornita da lavoratori domestici | 0 | ||||
NO | 2 | ||||
4 | Percepisce contributi, a carico del sistema pubblico, riconosciuti dalle Regioni e da altri Enti Pubblici in relazione alle necessità di assistenza non rientranti fra le prestazioni di cui all’art. 1 comma 162-164 della Legge 234/2021 | SI | importo inferiore a € 425 | 4 | |
importo fra € 425 e € 850 | 3 | ||||
importo da € 851 a € 1300 | 1 | ||||
importo superiore a € 1300 | 0 | ||||
NO | 5 | ||||
5 | E’ beneficiario di assistenze domiciliari garantite dalle strutture pubbliche locali | SI | 1 g a settimana | 4 | |
2 gg a settimana | 3 | ||||
3 gg a settimana | 2 | ||||
4 gg a settimana | 1 | 1 | |||
5 o più gg a settimana | 0 | ||||
NO | 5 | ||||
6 | É sottoposto a ricoveri e/o assistenza semiresidenziale diurna, fornita in day hospital e/o in strutture pubbliche o continuativa fuori dal proprio domicilio | SI | 1 g a settimana | 6 | |
2 gg a settimana | 5 | ||||
3 gg a settimana | 4 | ||||
4 gg a settimana | 3 | 3 | |||
5 o più gg a settimana | 0 | ||||
NO | 7 | ||||
punteggio base per livello di bisogno assistenziale gravissimo | 8 |
Il punteggio totale del questionario permette di rilevare il bisogno assistenziale del richiedente. La commissione tecnico-scientifica ha individuato pari a 8 il punteggio minimo per il riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo.
Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, pertanto, risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra previste, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale con valore almeno pari a 8.
L’accertamento è effettuato con le modalità di cui all’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a cura del Centro Medico Legale sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto, e della documentazione che deve essere allegata dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato.
Il Centro Medico Legale, nelle ipotesi in cui ritenesse insufficiente la documentazione allegata, inoltra al cittadino una richiesta di integrazione documentale, ai fini della verifica sanitaria.
Il verbale viene inviato al cittadino, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella quale è indicato il riconoscimento o meno del livello di bisogno assistenziale gravissimo, con contestuale comunicazione dell’accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione Universale.
In caso di accoglimento, viene inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della prestazione.
2. Composizione della Prestazione Universale: quota fissa e quota integrativa. Obbligo di spesa della quota integrativa
La Prestazione Universale, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è composta da:
a) una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge n. 18/1980, sulla quale trova applicazione il terzo comma del medesimo articolo 1 della legge n. 18/1980;
b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», per un importo attualmente pari a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.
La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:
– la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
– la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.
Nel provvedimento di liquidazione inviato al richiedente viene specificata sia la quota fissa, con l’indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità di accompagnamento, sia la quota integrativa con l’indicazione della decorrenza della rata e dell’importo mensile riconosciuto.
La quota integrativa è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o all’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
3. Presentazione della domanda
La Prestazione Universale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 29/2024 è erogata dall’INPS, su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente messaggio.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80 anni), direttamente, attraverso il portale dedicato “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti, una volta autenticati tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art 34. e ss Dlgs 29/2024)” o per il tramite degli Istituti di patronato di cui alla legge n. 152/2001.
La presentazione della domanda può essere effettuata per tutto il periodo della sperimentazione, ovvero dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In caso di accoglimento della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo.
La lavorazione viene avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento, se successivo.
La procedura non consente l’inoltro della domanda a coloro che non hanno compiuto 80 anni di età, se il raggiungimento dell’età non si verifica all’interno del mese di inoltro della domanda.
3.1 Modalità di compilazione della domanda
La procedura per l’inoltro della domanda prevede la precompilazione di alcuni dati, sulla base delle risultanze presenti negli archivi dell’INPS, e l’inserimento di altri a cura del richiedente la prestazione. In particolare, una volta inserito il codice fiscale, vengono compilati in modo automatico, nella “Sezione del richiedente”, i seguenti dati:
– cittadinanza;
– residenza;
– contatti.
Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato.
Nelle ipotesi in cui il richiedente sia un cittadino extracomunitario o un apolide, titolare di permesso di soggiorno utile per accedere alle prestazioni di invalidità civile, il medesimo deve inserire gli estremi del relativo documento. Nell’eventualità in cui il permesso di soggiorno sia scaduto, il soggetto deve dichiarare di avere richiesto il rinnovo dello stesso, allegando la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.
I dati che devono essere dichiarati dall’interessato sono:
– valore dell’ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro;
– titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento.
In merito all’indennità di accompagnamento, in fase di domanda, il cittadino deve dichiarare, inoltre, se la titolarità di tale indennità sia stata riconosciuta a seguito di:
– verbale sanitario ante 2010 non in possesso dell’Istituto;
– decreto di omologa, emesso dal giudice, a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’articolo 445-bis del codice di procedura civile;
– verbale sanitario di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Valle d’Aosta;
– verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all’articolo 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29/2024.
Ai fini della valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, inoltre, essere dichiarati gli elementi necessari mediante compilazione dello specifico questionario come indicato al paragrafo 1.2 del presente messaggio.
4. Consultazione della domanda
Il richiedente può consultare lo stato della domanda direttamente accedendo, con la propria identità digitale, al sito dell’INPS o tramite i servizi offerti dagli Istituti di patronato o contattando il Contact Center Multicanale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 (da telefono cellulare con tariffa stabilita dal proprio gestore telefonico).
5. Fonti di finanziamento della Prestazione Universale
Ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 29/2024 si rappresenta che il finanziamento per la misura in commento,è pari a 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 250 milioni di euro per l’anno 2026, ripartito come segue:
a) quanto a 150 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 250 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 a valere sul Programma nazionale
«Inclusione e lotta alla povertà» 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma medesimo;
c) quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 a valere sulle disponibilità della Missione 5 del PNRR.
6. Istruzioni operative e istruzioni contabili. Rinvio
Le indicazioni relative alla gestione delle domande e ai controlli successivi, oltre che alla valorizzazione delle attività, nonché le relative istruzioni contabili, saranno fornite con successivi messaggi a seguito dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29/2024.
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