Collaboratori domestici. Diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-389/20. 30 settembre 2021Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-389/20. 30 settembre 2021
Per l’avvocato generale, la normativa spagnola che esclude i collaboratori domestici dalle prestazioni di disoccupazione, quando essi sono quasi esclusivamente donne, è contraria al diritto dell’Unione. Ciò costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso e non giustificata da obiettivi legittimi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso.
1. Una lavoratrice, collaboratrice domestica che svolge la propria attività lavorativa per un datore di lavoro, persona fisica, è iscritta a tale regime speciale dal gennaio 2011. Nel novembre 2019 la lavoratrice ha presentato alla Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Tesoreria generale della sicurezza sociale) una domanda per il versamento di contributi a titolo di tutela contro il rischio di disoccupazione al fine di acquisire il diritto alle prestazioni. Il suo datore di lavoro era pronto a versare il contributo richiesto. La TGSS ha respinto tale domanda con la motivazione che la possibilità di versare contributi al regime speciale al fine di ottenere tutela contro il rischio di disoccupazione è espressamente esclusa dalla normativa.
La lavoratrice ha quindi proposto un ricorso dinanzi allo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Vigo (Tribunale amministrativo n. 2 di Vigo, Spagna), affermando, in sostanza, che la normativa nazionale pone i collaboratori domestici in una situazione di disagio sociale quando il loro rapporto di lavoro cessa per ragioni ad essi non imputabili. Infatti, ciò impedirebbe loro di accedere non solo alla prestazione di disoccupazione, ma anche agli altri aiuti sociali subordinati all’estinzione del diritto a tale prestazione.
In tale contesto, il giudice spagnolo sottolinea che la categoria di lavoratori di cui trattasi costituisce un gruppo composto quasi esclusivamente da persone di sesso femminile, ragion per cui esso chiede alla Corte di interpretare la direttiva sul principio di parità in materia di sicurezza sociale [1], al fine di stabilire se vi sia nel caso in esame una discriminazione indiretta fondata sul sesso, vietata da tale direttiva.
2.Nelle sue conclusioni, presentate il 30 Settembre 2021, l’avvocato generale Maciej Szpunar rileva anzitutto che il principio di non discriminazione fondata sul sesso in materia di sicurezza sociale dev’essere rispettato dagli Stati membri quando esercitano la loro competenza in materia di sicurezza sociale e, in particolare, di prestazioni di disoccupazione.
Contrariamente alle affermazioni del governo spagnolo, l’avvocato generale ritiene che l’esclusione prevista dalla normativa nazionale crei un particolare svantaggio per i collaboratori domestici.
Pur sottolineando che spetta al giudice spagnolo verificare, tenuto conto di tali circostanze, se detta esclusione possa essere qualificata come “misura indirettamente discriminatoria” ai sensi della direttiva, l’avvocato generale osserva che, conformemente alla normativa spagnola, tutti i lavoratori subordinati soggetti al regime generale di sicurezza sociale hanno diritto, in linea di principio, alle prestazioni di disoccupazione e che, all’interno di tale categoria, la proporzione tra uomini e donne era più o meno simile. Per contro, tale proporzione differisce notevolmente nella categoria dei lavoratori ai quali è applicabile il regime speciale di cui trattasi, poiché le donne rappresentano più del 95% dei lavoratori rientranti in tale regime. La clausola di esclusione di cui trattasi colpisce quindi negativamente una percentuale di collaboratori domestici di sesso femminile significativamente maggiore rispetto a quella dei collaboratori domestici di sesso maschile.
Pertanto, se il giudice spagnolo dovesse concludere che tale clausola pone in una situazione di particolare svantaggio i collaboratori domestici di sesso femminile, si dovrebbe ritenere che essa sia contraria alla direttiva, a meno che non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
L’avvocato generale esamina poi se tale disparità di trattamento a scapito dei collaboratori domestici di sesso femminile possa essere giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
La TGSS e il governo spagnolo hanno sostenuto, in particolare, che la disparità di trattamento in questione è giustificata da obiettivi concernenti le caratteristiche specifiche della categoria dei collaboratori domestici e lo status dei loro datori di lavoro, nonché da obiettivi di tutela dei lavoratori, di salvaguardia del livello occupazionale in tale settore e di lotta contro il lavoro illegale e la frode.
L’avvocato generale conferma che tali motivazioni costituiscono obiettivi legittimi di politica sociale. Tuttavia, egli ritiene che tali obiettivi non siano estranei a una discriminazione fondata sul sesso e, pertanto, non possano giustificare una discriminazione a danno di persone di sesso femminile.
Secondo l’avvocato generale Szpunar, le motivazioni fondate sulle caratteristiche dei collaboratori domestici (lavoratori poco qualificati e retribuiti al salario minimo) o sulle caratteristiche dei loro datori di lavoro (capo famiglia) sembrano basate piuttosto su stereotipi di genere e, pertanto, difficilmente estranee a una discriminazione fondata sul sesso.
L’avvocato generale respinge inoltre l’argomento secondo cui un’eventuale tutela dei collaboratori domestici contro il rischio di disoccupazione potrebbe incitarli alla frode. Egli rileva che, se tale effetto fosse accertato, ciò si verificherebbe per tutti i lavoratori poco qualificati e retribuiti al salario minimo in altri settori del mercato del lavoro, che dovrebbero quindi essere anch’essi esclusi dalla prestazione di disoccupazione. Tuttavia, poiché così non è, non esiste alcuna relazione tra tale giustificazione e l’esclusione di cui trattasi.
Per quanto riguarda l’obiettivo di salvaguardia del livello occupazionale della categoria di attività dei collaboratori domestici, l’avvocato generale sottolinea che l’esclusione di cui trattasi porta a rafforzare la concezione sociale tradizionale dei ruoli consentendo, inoltre, non solo di sfruttare la posizione strutturalmente più debole delle persone che integrano tale categoria, ma anche di sottostimare il valore del loro lavoro, che dovrebbe, al contrario, essere riconosciuto e valorizzato dalla società.
L’avvocato generale Szpunar ritiene che, in ogni caso, la clausola di esclusione in questione non risulti idonea a garantire gli obiettivi di lotta contro il lavoro illegale e la frode nonché di salvaguardia dell’occupazione, in quanto essa non sembra né soddisfare realmente l’intento di raggiungere tali obiettivi né sembra essere attuata in maniera coerente e sistematica. Egli ritiene altresì che tale clausola, vietando in modo assoluto l’accesso alla prestazione di disoccupazione a tutti i collaboratori domestici, vada al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.
3. L’avvocato generale propone quindi alla Corte di rispondere al giudice spagnolo dichiarando che la direttiva osta a una disposizione nazionale che esclude le prestazioni di disoccupazione dalle prestazioni che un regime legale di sicurezza sociale concede ai collaboratori domestici, qualora si constati che tali lavoratori sono quasi esclusivamente donne.
NOTE
[1] Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.
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