(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di cassazione. Ordinanza 3 marzo 2025, n. 5632
Procedimento disciplinare. Evasione fiscale finalizzata alla creazione di cd. fondi neri. Licenziamento. Contratti gonfiati. Colpa e negligenza .Responsabilità disciplinare
“[…] La Corte di cassazione
(omissis)
Rilevato che
1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n 154 del 17 maggio 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva parzialmente accolto la domanda proposta dall’Ingegnere M.T.B., già dirigente del Consorzio Venezia Nuova, licenziata il 28 gennaio 2015, all’esito del procedimento disciplinare attivato con la contestazione dell’1 dicembre 2014.
Segnatamente, alla dirigente erano contestate una serie di condotte penalmente rilevanti connesse al ruolo apicale nell’ambito degli interventi relativi alla realizzazione del cosiddetto M.O.S.E., per le quali ella era stata raggiunta da misure cautelari detentive, nell’ambito di un procedimento che, per la B., si era concluso con sentenza di patteggiamento.
La vicenda generale, che coinvolgeva i vertici del consorzio (tale P.B. e G.M.) si era sviluppata dall’accertamento di un’evasione fiscale finalizzata alla creazione di cd. fondi neri, destinati ad agevolare le attività del consorzio attraverso un meccanismo sistematico di corruzione di organi amministrativi e personaggi politici.
Alla ex dirigente, in particolare, venivano ascritte condotte relative all’episodio di emissione di un bonifico di euro 500.000 dal consorzio al conto svizzero nella disponibilità di Cuccioletta, Magistrato delle Acque, ossia organo amministrativo titolare del potere di controllo delle attività del Consorzio (conto intestato alla moglie di questi, i cui estremi erano stati forniti dalla B.), nonché di essersi personalmente occupata della redazione e stesura degli atti di competenza dell’organo di controllo, così sostanzialmente neutralizzandone la funzione, non segnalando ritardi, irregolarità, accelerando l’iter di approvazione o il rilascio di permessi, etc., ed infine di aver contribuito a studiare e redigere i contratti che servivano a procurare i cd. fondi neri.
2. Il Tribunale, sul rilievo del valore probatorio non assoluto della sentenza di patteggiamento, al quale la B. sarebbe stata indotta da motivi personali (dovendo accudire il marito gravemente malato), e valutati gli ulteriori elementi di prova giudicati “non solidi”, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e aveva condannato il Consorzio al pagamento della speciale indennità supplementare ex art 19 Ccnl dirigenti aziende industriali, dell’indennità di mancato preavviso ex art 23 Ccnl nonché dei compensi spettanti per l’attività di direzione lavori.
3. La Corte d’Appello ha rigettato, per quanto qui rileva, sia l’appello principale della datrice di lavoro che l’appello incidentale della lavoratrice con il quale quest’ultima chiedeva di accertare il difetto di specificità della contestazione disciplinare e di accogliere integralmente la domanda relativa ai compensi per l’attività di direzione lavori.
La corte, per confermare la statuizione di prime cure, ha ridimensionato sia il rilievo della carcerazione cautelare (che sarebbe durata solo tre settimane in custodia cautelare, essendo poi proseguita nella forma degli arresti domiciliari), che il valore della sentenza di patteggiamento (concordando la corte con la prima valutazione che al patteggiamento la B. si sarebbe determinata costretta dalla necessità di prestare assistenza al coniuge).
Ha poi osservato, sostanzialmente, che le uniche dichiarazioni accusatorie, quelle del B., erano generiche e non avevano trovato riscontri documentali, che il ruolo della ricorrente nella stipula di contratti con corrispettivi gonfiati per alimentare i fondi neri non era dimostrato (anzi era emerso che li stipulava altro soggetto, tale N.) mentre la compilazione dei provvedimenti del magistrato delle acque da parte della ricorrente, risultava compatibile con la sua assenza di consapevolezza del sistema corruttivo.
4. Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso il Consorzio Venezia Nuova, con due motivi, cui resiste con controricorso con ricorso incidentale la lavoratrice con un unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Considerato che
5. Con il primo motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2729 c.c. per aver la corte ridimensionato la portata di una serie di indizi che, nel loro complesso, costituivano prova sufficiente della consapevole partecipazione della lavoratrice al sistema illecito.
In particolare avrebbe errato la Corte considerando la sentenza penale di patteggiamento priva di gravità quantomeno rilevante ai sensi dell’articolo 2729 c.c., nonostante l’ingegnere B. non aveva negato la propria responsabilità accettando la condanna e considerando che anche sulla base della giurisprudenza di Cassazione le sentenze di cui all’articolo 653 c.p.p. hanno comunque efficace accertativa della sussistenza del fatto della sua illiceità e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso nei procedimenti disciplinari resi davanti alle pubbliche autorità.
Avrebbe, dunque, errato la Corte d’appello pur richiamando la giurisprudenza della Cassazione che attribuisce rilievo alla sentenza di patteggiamento (Cassazione n.33128 del 2017), avendo poi escluso la rilevanza della sentenza in ragione dei motivi personali che avevano indotto la B. a scegliere il rito alternativo.
Nella prospettazione della ricorrente la sentenza di patteggiamento unita ad altri elementi, quali l’avere il giudice per le indagini preliminari escluso le condizioni per procedere al proscioglimento dell’indagata, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. (proprio sulla base delle dichiarazioni del B., del rinvenimento dei documenti riferibili al magistrato delle acque nel pc in uso dell’imputata nonché dalla mancata risposta all’interrogatorio di garanzia) costituiva un complesso di elementi convergenti e concordanti da valorizzare quali indizi di responsabilità e consapevolezza.
In particolare, gli episodi relativi al bonifico di € 500.000 ed alla gestione di documentazione amministrativa del Magistrato alle Acque dimostrerebbero una partecipazione consapevole al sistema corruttivo, e non sarebbero attribuibili a “mere mansioni tecniche” della lavoratrice.
La sentenza di patteggiamento, pur non equivalente a un’ammissione piena di responsabilità penale, rappresenta, in altre parole, secondo il ricorrente, un elemento di prova da cui dedurre una responsabilità disciplinare rilevante e, pur non essendo vincolante in sede civile, evidenzia comunque la partecipazione attiva della lavoratrice nella predisposizione di contratti funzionali alla creazione di fondi illeciti, attività già oggetto di contestazione disciplinare.
6. Con il secondo motivo di ricorso, formulato sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta, in violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 7 l. n. 300/1970, l’erroneità della sentenza nella parte in cui esclude la rilevanza degli accertati comportamenti sotto il profilo della colpa e negligenza della dirigente che, quand’anche si volessero ritenere privi di dolo, rileverebbero ugualmente ai sensi delle norme sopra riportate, per giustificare il licenziamento per giusta causa.
Ed infatti, sottolinea la ricorrente, ai sensi dell’art. 2119 c.c., il licenziamento per giusta causa non richiede necessariamente un comportamento doloso, ma può essere giustificato anche da condotte imprudenti o negligenti che compromettano irreparabilmente il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Avrebbe dunque errato la Corte non adeguatamente considerando il contratto collettivo di riferimento, che prevede il licenziamento per giusta causa in presenza di reati o comportamenti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto lavorativo, indipendentemente dalla configurazione penale delle condotte.
Avrebbe ancora erroneamente sottovalutato le risultanze probatorie emerse, tra cui le dichiarazioni di altri dirigenti e documenti che evidenziavano un ruolo funzionale e operativo della lavoratrice nella predisposizione del supporto tecnico, della documentazione amministrativa funzionale dei contratti che alimentavano il sistema illecito.
Il comportamento della lavoratrice, in conclusione, seppur privo di dolo diretto, avrebbe comunque rappresentato una grave violazione dei doveri di diligenza e fedeltà, giustificando la cessazione immediata del rapporto di lavoro.
7. Con il ricorso incidentale M.T.B. propone un unico motivo di ricorso, con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 163/2006, degli articoli 1362 e 2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., segnatamente censurando la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la sua domanda relativa al compenso per l’attività di Direzione lavori svolta per il Consorzio Venezia Nuova.
L’ing. B. lamenta che non le sia stato riconosciuto il compenso per la Direzione lavori di numerose opere, svolta su incarico del Magistrato alle Acque di Venezia, attività distinta dal rapporto di lavoro subordinato con il Consorzio e regolata dalla Convenzione tra il Magistrato alle Acque e il Consorzio, che prevedeva una remunerazione sulla base delle tariffe professionali vigenti.
La Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato l’art. 11 della Convenzione, ritenendo che essa non prevedesse alcuna specifica remunerazione per i dipendenti interni incaricati della Direzione lavori.
Secondo la B., l’articolo richiamato stabilisce che il concedente garantisce al concessionario un compenso per le attività di Direzione lavori, determinato in base alla tariffa professionale.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente sovrapposto l’attività di Direzione lavori con quella dirigenziale della B. all’interno del Consorzio, affermando che la retribuzione mensile di quest’ultima (20.000 euro) fosse remunerativa di entrambe le attività trascurando di considerare che i due ruoli sono distinti, poiché il Direttore lavori agisce nell’interesse pubblico del Magistrato alle Acque, con responsabilità di controllo sui lavori appaltati; il dirigente del Consorzio opera nell’interesse privato del datore di lavoro, con funzioni legate all’esecuzione del contratto.
La Corte avrebbe, ancora, omesso di considerare elementi probatori che dimostravano la distinzione tra le due attività, quali le testimonianze che attestavano il carico di lavoro straordinario sostenuto dalla B. per la Direzione lavori; l’utilizzo della struttura del Consorzio per attività di Direzione lavori, in condizioni equiparabili a quelle dei professionisti esterni, disattendendo pure il principio di cui all’art. 2233 c.c., per cui il contratto di lavoro autonomo professionale prevede necessariamente una remunerazione adeguata all’importanza dell’opera svolta e al decoro della professione.
8. Il ricorso principale proposto dal Consorzio Venezia Nuova è fondato.
8.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 2729 c.c., con il quale la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non abbia attribuito rilevanza probatoria agli indizi raccolti, tra cui la sentenza di patteggiamento e le dichiarazioni testimoniali, è fondato.
La corte, infatti, senza confrontarsi con l’insieme del quadro probatorio sottoposto alla sua attenzione dal motivo di appello, procede ad una valutazione atomistica degli indizi, senza considerarli nel loro complesso.
In particolare, l’insieme dei dati certi, ossia le ordinanze cautelari, la scelta del rito alternativo, la considerazione del non proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.c., le dichiarazioni di P.B., che spiegavano la natura del coinvolgimento della lavoratrice nel bonifico di € 500.000 destinato al Magistrato alle Acque, la documentazione rinvenuta nel computer del ricorrente, che comprovava non solo la predisposizione di documenti di provenienza del magistrato delle acque, ma di documenti comprovanti l’omesso controllo da parte dell’organo sulle attività del consorzio, unitamente alla partecipazione, sia pure in ruolo sussidiario rispetto al N., alla predisposizione di documentazione amministrativa utilizzata per pervenire alla stipula dei contratti gonfiati (provvista dei fondi neri), meritavano di essere esaminati nel loro insieme, poiché ciascuno di questi elementi, di valore indiziario, preso singolarmente poteva non essere idoneo a sostenere la incolpazione disciplinare, ma avrebbe dovuto essere valutato nell’ambito di una giudizio complessivo di gravità, precisione e concordanza, che non risulta essere stato svolto dalla sentenza impugnata.
Questa corte, da tempo, ha insegnato come il ricorso al regime delle presunzioni (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022) – è ammissibile solo in presenza di presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. Sez. L – Sentenza n. 18611 del 30/06/2021, Cass. Sez. L – Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020).
La corte, pertanto, dovrà procedere ad una valutazione complessiva del quadro indiziario, sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
8.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza (deducendo la violazione degli artt. 2119 c.c. e 7, L. n. 300/1970) per non aver riconosciuto la rilevanza dei comportamenti della lavoratrice sotto il profilo della colpa e negligenza, è fondato.
Ed infatti la corte non ha considerato che l’elemento soggettivo, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, non coincide con il dolo del reato oggetto di patteggiamento, ben potendo rilevare altri elementi soggettivi, quali la negligenza o anche un grado di colpa più elevato ai fini della sussunzione del fatto sotto lo schema dell’art. 2119 c.c. invocato dalla ricorrente.
La corte dovrà pertanto valutare il grado di consapevolezza e di diligenza impegnato dalla ricorrente nel compimento delle condotte incontestate per verificare se lo stesso sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto, come affermato dal datore di lavoro, valutando, sostanzialmente, la riconducibilità dei comportamento alla nozione legale di giusta causa, tenuto conto delle previsioni della contrattazione collettiva quali parametri integrativi della clausola generale, avuto riguardo alla gravità del comportamento in concreto tenuto, anche sotto il profilo soggettivo della colpa.
9. Il ricorso incidentale proposto dall’ing. M.T.B. è inammissibile.
La ricorrente incidentale ha censurato la sentenza d’appello per la mancata attribuzione di un compenso aggiuntivo per l’attività di Direzione lavori, lamentando una violazione dell’art. 30, d.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 1362 e 2233 c.c.
Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno accertato in fatto che tale attività rientrava nell’ordinario rapporto di lavoro subordinato e che la retribuzione percepita dalla lavoratrice era idonea a compensare anche tali prestazioni (cfr. pag. 31 sentenza impugnata).
Tale accertamento, trattandosi di valutazione di merito conforme, non può essere messo in discussione in sede di legittimità, come previsto dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5.
Inoltre, le doglianze mosse dalla ricorrente incidentale contro l’interpretazione della Convenzione tra il Magistrato alle Acque e il Consorzio appaiono anch’esse infondate.
La Corte d’Appello ha evidenziato che la Convenzione prevedeva la possibilità di svolgere l’attività di Direzione lavori internamente al Consorzio, senza ulteriori compensi specifici per i dipendenti incaricati.
Tali conclusioni non sono state validamente confutate nel ricorso incidentale.
Il ricorso principale deve pertanto essere accolto, e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo giudizio, nell’ambito dei principi indicati in motivazione.
Il ricorso incidentale deve essere invece dichiarato inammissibile, e, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso quanto al primo e al secondo motivo, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile […]”.
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