(Studio legale G.Patrizi,G.Arrigo,G.Dobici)
Corte di cassazione. Ordinanza 11 marzo 2025, n. 6525
Impugnazione del licenziamento. Giustificazione fittizia delle assenze. Banca delle ore. Procedimento disciplinare. Onere della prova. Prassi aziendale
“[…] La Corte di cassazione
(omissis)
Rilevato che
1. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da F.F.S. per l’impugnazione del licenziamento intimato dalla B.P.B. s.p.a. il 5.4.2018, irrogatogli per avere giustificato fittiziamente assenze pari a circa otto giornate nell’anno 2017, beneficiando della normale retribuzione in danno del patrimonio aziendale (il lavoratore, nell’anno 2016, era stato già attinto da sanzione disciplinare conservativa per i medesimi fatti).
2. La corte ha osservato che l’uso indebito dell’istituto contrattuale della “banca delle ore” era stato ammesso dallo stesso ricorrente in sede di procedimento disciplinare, attribuendo valore confessorio a tale ammissione, aggiungendo peraltro che il lavoratore nel corso del giudizio aveva invocato sia un’autorizzazione preventiva, concessagli in presenza di una “banca delle ore” in attivo, sia sostenuto di aver goduto della “banca delle ore a saldo negativo”, “come a dire “a debito” ossia nella prospettiva di un futuro surplus di lavoro, concordato con il suo responsabile e finalizzato al recupero delle assenze che aveva fatto registrare”, senza tuttavia fornire la prova di nessuna delle due prospettazioni difensive.
3. La Presidente delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la conformità della sentenza gravata ai precedenti di questa Corte specificamente indicati;
4. Parte ricorrente, tramite difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
Considerato che
1. Con in unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, L. 604/1966, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 106 del CCNL ABI del 31 marzo 2015, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Avrebbe errato la corte territoriale ritenendo che spettasse al lavoratore l’onere di dimostrare che l’istituto di credito aveva autorizzato le sue assenze con la consapevolezza che non fossero giustificate dal saldo positivo della “banca delle ore”, così determinando un’inversione degli oneri probatori in materia di licenziamento disciplinare, secondo cui l’onere di provare la legittimità del licenziamento grava esclusivamente sul datore di lavoro (art. 5, L. 604/1966, e art. 2697 c.c.).
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato omettendo di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la prassi aziendale consolidata in forza della quale il superiore gerarchico del ricorrente autorizzava sistematicamente l’utilizzo della “banca delle ore”, senza verificare se vi fosse un saldo attivo in favore del dipendente, circostanza confermata dalle testimonianze escusse, la cui corretta valutazione la corte aveva omesso.
La corte avrebbe ancora errato non considerando la normativa contrattuale collettiva, che consente l’utilizzo della banca delle ore previa intesa tra il lavoratore e il datore di lavoro (art. 106, CCNL ABI 2015), e ignorando le disposizioni interne dell’istituto di credito, che consentono di utilizzare le ore a saldo negativo, in caso di accordo tra le parti.
2. Il ricorso è inammissibile.
Deve essere esclusa la violazione dell’art. 2697 c.c., dedotta ai sensi dell’ dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., poiché questa corte ha chiarito come tale censura possa trovare ingresso soltanto ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020).
Nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio (da rinvenirsi in capo al datore di lavoro ex art. 5 della legge n. 604 del 1966 quanto all’inadempimento addebitato), avendo, la Corte territoriale, rilevato che l’addebito disciplinare contestato al lavoratore (uso indebito della “banca delle ore” per una ragguardevole entità di assenze e per un periodo prolungato, nonostante recidiva), era inadempimento da ritenersi provato a seguito della confessione stragiudiziale rilasciata dallo stesso lavoratore nel corso del procedimento disciplinare (avendo egli ammesso, “già con la prima comunicazione di riscontro e poi ancora in sede di audizione con l’assistenza di un delegato sindacale di aver accumulato “i ritardi lavorativi che” lo avevano “portato ad un eccessivo utilizzo della banca delle ore” e di esservi incorso per problemi di salute dei quali, tuttavia, in giudizio non ha fatto menzione e non ha fornito prova”).
3. Dalla lettura della sentenza, peraltro, si evince che, alquanto contraddittoriamente, il lavoratore nel corso del giudizio per un verso ha invocato un’autorizzazione preventiva, concessagli in presenza di una “banca delle ore” in attivo, per altro verso sostenuto di aver goduto della “banca delle ore a saldo negativo”, poiché tanto avrebbe concordato con il suoresponsabile, in vista di un futuro recupero delle assenze.
Tali fatti, allegati dal lavoratore, sono rimasti sforniti di prova, e nessuna inversione dell’onere probatorio si registra rispetto agli stessi, trattandosi di circostanze dedotte dal lavoratore in difesa rispetto al quadro probatorio descritto.
4. Nemmeno sussiste il vizio riguardo all’art. 360 comma 1 n. 5, giacché l’omissione lamentata non riguarda fatti storici ma la valutazione della prova, come emerge dalla mera lettura del motivo.
Ed infatti come affermato da tempo dalle Sezioni Unite di questa corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nel caso di specie, con ampie argomentazioni, il collegio ha chiarito che a fronte del “significativo debito orario maturato, che ammonta a circa otto giornate di assenza” si è evidenziata la mancata programmazione di un piano di recupero, della cui esistenza il reclamato non ha fornito allegazione né prova.
Ne discende allora che, inammissibilmente, senza evidenziare correttamente il fatto storico omesso e la sua decisività, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio rispetto a quella correttamente condotta dal giudice di merito .
5. Per i motivi esposti il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.
6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore della controricorrente.
Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa quindi seguito la condanna di parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambe liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte di una somma di € 2500 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 2500 ex art. 96, 4 comma c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto […]”.
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