E’ stato presentato alla Camera, il 6 marzo 2024, lo “Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Lo schema di decreto legislativo contiene le disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), col proposito di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla legislazione vigente.

Dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto, si evince che in questa fase il Governo ha ritenuto opportuno limitarsi ad apportare le correzioni o le integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma, della quale ne viene confermato l’impianto, riservando ad un secondo momento una più compiuta valutazione sul merito delle scelte effettuate in sede di attuazione della delega.

Al riguardo la Relazione evidenzia che la legge di delega 26 novembre 2021, n. 206 consente l’adozione, entro la data del 1° novembre 2024, di più decreti legislativi correttivi.

Secondo la Relazione illustrativa, l’intervento correttivo, così come le disposizioni su cui interviene, si iscrive nel quadro degli impegni assunti col PNRR ed è volto al perseguimento dei medesimi obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile.

“Per quanto attiene, in particolare, al perimetro di riferimento del PNRR -si legge nella Relazione- e più in particolare alle misure adottate al fine di soddisfare gli impegni assunti con la Commissione Europea in relazione alla riforma del processo civile, le modifiche finora esaminate confermano e in alcuni casi rafforzano il soddisfacimento delle condizionalità e il conseguimento dei target di riduzione dei tempi e di abbattimento dell’arretrato innescati dalla riforma Cartabia”.

Secondo i redattori del citato Schema di decreto legislativo, “il contributo ai sopra richiamati obiettivi è assicurato in particolare dai seguenti interventi:

-viene ulteriormente implementata nell’impianto normativo (risalente, nella sua struttura essenziale, al 1940 e all’intervento riformatore degli anni ’90 del secolo scorso) la digitalizzazione del processo, semplificando gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie ed eliminando adempimenti ormai anacronistici e privi di utilità;

– viene migliorata e semplificata la disciplina delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e ampliato l’uso di questo strumento;

– viene rivista la formulazione dell’art. 171-bis c.p.c., in modo da rendere più chiara la successione degli adempimenti posti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo, per evitare che questo debba ritornare ad una fase precedente, in un’ottica di semplificazione e accelerazione delle attività giudiziarie;

– viene favorito e ampliato (nei limiti di quanto consentito dalla legge delega n. 206 del 2021) l’impiego del rito di cognizione semplificato, che consente una notevole riduzione dei tempi del processo;

– viene agevolato il recupero dei crediti attraverso il celere strumento del decreto ingiuntivo;

– viene estesa anche ai procedimenti già pendenti la possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate (art. 183-ter c.p.c.).

L’intervento non apporta significative modifiche all’assetto realizzato con il decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limita a rendere più fluidi alcuni snodi processuali e chiarire punti controversi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell’iter processuale.

Esso quindi -prosegue la Relazione illustrativa-si inserisce armonicamente nel solco della riforma già realizzata, della quale costituisce una prima messa a punto e rispetto alla quale apporta ulteriori miglioramenti in termini di recupero di efficienza della giustizia civile. Sulla strada di una sempre più completa e integrale digitalizzazione del processo civile e di eliminazione di adempimenti o oneri a carico delle parti resi ormai superflui dal progresso tecnologico, ad esempio, si è provveduto ad aggiornare le disposizioni che si rifacevano ad un ormai superato processo “analogico” e prevedevano il deposito di atti presso la cancelleria, la necessità, per l’avvocato, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell’ufficio giudiziario adito, la comunicazione o notificazione di atti e provvedimenti mediante deposito presso la cancelleria”.