PROMEMORIA SULLA “FASE DUE”[1]
La “Fase 2” per le attività economiche, produttive e ricreative.
In attesa di una nuova proroga.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 14 luglio 2020 ha prorogato sino al 31 luglio 2020 le misure già adottate dal Governo, con il DPCM 11 giugno 2020. Costituiscono parte integrante del DPCM di luglio le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome il 14 luglio 2020. Il DPCM di luglio reca in allegato anche le Linee guida per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico.
Il DPCM 11 giugno 2020, la cui efficacia è ora prorogata al 31 luglio dal DPCM 14 luglio 2020 ha consentito la ripresa di talune attività e mantenuto talune chiusure ritenute funzionali al contenimento dei contagi.
2. A decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli.
3. A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità’ di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità’ delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), per l’esercizio dell’attività sportiva di base e motoria in genere presso le palestre, in quanto compatibili.
4. A decorrere dal 15 giugno 2020 le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. I protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del D.P.C.M.
5. A decorrere dal 15 giugno 2020 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività, anche in questo caso, devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 citato.
Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 31 luglio 2020, le fiere e i congressi.
6. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché’ un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Rimane confermata l’apertura delle attività già consentite, nel rispetto degli specifici requisiti di distanziamanto sociale ed igienico sanitari e delle procedure fissate dal D.P.C.M., dalle linee guida regionali e dai protocolli ivi richiamati.
In ogni caso, si ricorda che il D.L. n. 33/2020, ai sensi del quale i D.P.C.M. emergenziali qui in commento sono stati adottati (cfr. infra, paragrafo successivo), dispone che le Regioni, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell’adozione dei conseguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte con DPCM, informando contestualmente il Ministro della salute.
[1] A cura della Redazione.