Decreto Proroghe. Al 31 dicembre lo smart working per i lavoratori “fragili”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”. Il Decreto entra in vigore il 30 settembre 2023.

Tra le disposizioni di particolare interesse per i lavoratori vi è la proroga al 31 dicembre 2023 del diritto al Lavoro Agile (o smart working) per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) cd. fragili[1].

La norma, già prevista all’interno dell’articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197[2], oltre a prevedere una proroga, inserisce anche un ulteriore periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.».

Ricordiamo che sono definiti “fragili” i lavoratori dipendenti affetti da una patologie e/o condizione individuata dal decreto Interministeriale del 4 Febbraio 2022 (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione).

Qualora l’attività lavorativa fosse incompatibile con la prestazione da remoto, il lavoratore deve essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.


[1] “Fino  al  30  settembre  2023,  per  i  lavoratori  dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e  condizioni  individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’art.17, co. 2, D.L. 221/2021, convertito,  con modificazioni, in L. . 11/2021,  il  datore  di lavoro  assicura  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in modalità agile anche  attraverso  l’adibizione  a  diversa  mansione compresa nella medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come definite dai contratti collettivi di  lavoro  vigenti,  senza  alcuna decurtazione   della   retribuzione   in   godimento.  Resta   ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi  contratti  collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli”.

[2] MINISTERO DELLA SALUTE. Decreto 4 febbraio 2022 “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.

]…] Art. 1.

1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’art.  17,comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il  presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

    a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

      a.1)  pazienti  con  marcata  compromissione   della   risposta immunitaria:

        -trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

        -trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal  trapianto  o  in  terapia immunosoppressiva  per  malattia  del trapianto contro l’ospite cronica);

       – attesa di trapianto d’organo;

        -terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

        -patologia oncologica o onco-ematologica  in  trattamento  con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o  a  meno  di  sei  mesi dalla sospensione delle cure;

        -immunodeficienze  primitive  (es.   sindrome   di   DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

        -immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico  (es: terapia  corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante  impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

        -dialisi e insufficienza renale cronica grave;

        -pregressa splenectomia;

        -sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

      a.2)  pazienti  che  presentino  tre  o  più  delle   seguenti condizioni patologiche:

       -cardiopatia ischemica;

        -fibrillazione atriale;

        -scompenso cardiaco;

       – ictus;

        -diabete mellito;

        -bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

        -epatite cronica;

        -obesità;

    b) la contemporanea presenza di esenzione alla  vaccinazione  per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

      -eta’ >60 anni;

      -condizioni  di  cui  all’allegato  2  della   circolare   della Direzione generale della prevenzione sanitaria del  Ministero  della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

2. Ai fini del presente  decreto,  l’esistenza  delle  patologie  e condizioni di cui al precedente comma è certificata  dal  medico  di medicina generale del lavoratore”.