Decreto Proroghe. Al 31 dicembre lo smart working per i lavoratori “fragili”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”. Il Decreto entra in vigore il 30 settembre 2023.
Tra le disposizioni di particolare interesse per i lavoratori vi è la proroga al 31 dicembre 2023 del diritto al Lavoro Agile (o smart working) per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) cd. fragili[1].
La norma, già prevista all’interno dell’articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197[2], oltre a prevedere una proroga, inserisce anche un ulteriore periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.».
Ricordiamo che sono definiti “fragili” i lavoratori dipendenti affetti da una patologie e/o condizione individuata dal decreto Interministeriale del 4 Febbraio 2022 (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione).
Qualora l’attività lavorativa fosse incompatibile con la prestazione da remoto, il lavoratore deve essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
[1] “Fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’art.17, co. 2, D.L. 221/2021, convertito, con modificazioni, in L. . 11/2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli”.
[2] MINISTERO DELLA SALUTE. Decreto 4 febbraio 2022 “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
]…] Art. 1.
1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’art. 17,comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
-trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
-trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
– attesa di trapianto d’organo;
-terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
-patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
-immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
-immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
-dialisi e insufficienza renale cronica grave;
-pregressa splenectomia;
-sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
-cardiopatia ischemica;
-fibrillazione atriale;
-scompenso cardiaco;
– ictus;
-diabete mellito;
-bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
-epatite cronica;
-obesità;
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
-eta’ >60 anni;
-condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
2. Ai fini del presente decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore”.
Commenti recenti