(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 Marzo 2024, n. 7759.
In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale, stante il principio di prevalenza fissato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, già nel testo “ratione temporis” vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009.
Lavoro. Opposizione allo stato passivo. Insinuazione del credito privilegiato. Differenze retributive. Mansioni superiori rispetto all’inquadramento. CCNL enti pubblici non economici. Dichiarazione datoriale. Classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato. Clausola contrattual-collettiva. art. 12 CCN Integrativo CRI. Profilo dell’autista-soccorritore. Maggiore professionalità. Diversa e maggiore retribuzione rispetto al profilo di autista. Accoglimento.
“[…] Rilevato che
1.- S.C. proponeva opposizione (ex artt. 98, 99 e 209 l. fall.) avverso lo stato passivo dell’E.S.C.R.I. in l.c.a., depositato in data 20/12/2018, al fine di ottenere l’accoglimento della sua domanda di insinuazione del credito privilegiato ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., per la somma complessiva di euro 82.044,46 o, in subordine, in caso di ritenuta prescrizione dei crediti anteriori agli ultimi dieci anni, di euro 63.971,59, a titolo di differenze retributive.
Deduceva che tale credito derivata dal fatto che, nel corso del rapporto di lavoro dapprima a tempo determinato del 21/07/2003 e poi a tempo indeterminato fino al 31/12/2016, aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’inquadramento formalmente posseduto (area A, posizione giuridica ed economica A2 ccnl enti pubblici non economici) e segnatamente quelle di autista soccorritore e poi di soccorritore di prossimità, proprie dell’area B, posizione B1 ccnl citato.
Lamentava che, con il deposito dello stato passivo, il commissario liquidatore aveva escluso il credito perché non supportato da dichiarazione datoriale.
Adìva il Tribunale fallimentare, chiedendo in subordine di essere rimessa in termini in considerazione dell’ambiguità delle comunicazioni inviate dal commissario liquidatore.
2.- Costituitosi in giudizio, il commissario liquidatore eccepiva l’insussistenza del credito, la prescrizione quinquennale, il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di crediti di lavoro di pubblico dipendente.
3.- Il Tribunale fallimentare, previa rimessione in termini dell’opponente, rigettava l’opposizione.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione il Tribunale affermava:
a) effettivamente l’art. 12 CCN Integrativo della CRI per il periodo 2006-2009 ha inserito espressamente l’autista soccorritore nel profilo socio-sanitario dell’area B, livello B1, e tale collocazione è stata confermata dalla circolare n. 27/2009 della CRI;
b) tuttavia, la Corte d’Appello di Torino, con le sentenze nn. 859 e 862 del 2017 ha affermato la nullità del citato art. 12 in tale parte, per violazione dell’art. 40, co. 3, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e sono nulli le clausole difformi;
c) nel pronunziare sul ricorso proposto dai lavoratori avverso la sentenza n. 862/2017 cit., la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20915/2019, ha affermato che gli artt. 8, 14 e 22 ccnl, consentono l’individuazione di nuovi profili professionali (in sede decentrata) solo all’interno di una determinata area, mentre il passaggio fra aree è riservato alle procedure di progressione;
d) nella citata sentenza la Suprema Corte ha altresì evidenziato che in tema di progressione verticale l’esegesi deve tenere conto anche dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, secondo cui anche l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge di norma alla regola del pubblico concorso;
e) a quella pronunzia questo Collegio ritiene di conformarsi, attesa l’assoluta coincidenza delle fattispecie;
f) peraltro, l’interpretazione conservativa di cui all’art. 1367 c.c. impone di interpretare l’art. 12 CCNI di CRI per gli anni 2006-2009 nel senso per cui la volontà delle parti sociali fosse non quella di operare una trasposizione automatica della figura dell’autista soccorritore dall’area A, posizione economica A2, all’area B, posizione economica B1, bensì di individuare un nuovo profilo di autista-soccorritore area B, parificato quindi all’assistente o all’operatore socio-sanitario, integrato e inserito nel processo di erogazione del servizio sanitario rispetto all’autista inquadrato in area A, il quale svolte compiti di mero supporto logistico al servizio sanitario oppure a funzioni amministrative;
g) solo interpretando in tal senso l’art. 12 cit. ne viene fatta salva la validità in relazione ai limiti imposti alla contrattazione collettiva integrativa dagli artt. 8, 14 e 22 CCNL enti pubblici non economici e dall’art. 40, co. 3, d.lgs. n. 165/2001;
h) ne consegue che l’autista soccorritore collocato in area B implica che l’operatore svolga mansioni connotate da una maggiore quota di professionalità e da profili più elevati di responsabilità di quelli dell’operatore inquadrato in area A;
i) nel caso di specie l’opponente ha dedotto e dimostrato di avere svolto in modo continuativo e prevalente mansioni di autista soccorritore e di soccorritore di prossimità a partire dalla prima assunzione a tempo determinato e quindi ha implicitamente escluso di avere svolto in costanza del rapporto – sia prima, sia dopo la stabilizzazione – mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità;
j) le attività indicate dall’opponente che involgono il campo prettamente sanitario o socio-sanitario si risvolgono in attività di supporto alle attività di soccorso svolte dagli operatori sanitari, che implicano anche la partecipazione all’uso di apparecchiature mediche, ma non richiedono il possesso di un’abilità specifica, né di titoli di specializzazione e di professionalità specialistica, che peraltro l’opponente non ha mai posseduto;
k) deve quindi escludersi il diritto all’inquadramento nel superiore livello rivendicato.
4.- Avverso tale sentenza S.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
5.- E.S.C.R.I. in l.c.a. ha resistito con controricorso.
6.- S.C. ha depositato memoria.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Considerato che
1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 10 CCNL 2002-2005, 13 CCNL 1998-2001, 7 e 8 CCNI Croce Rossa Italiana 1998-2001, 6 CCNL 2006-2009, 12 CCNI Croce Rossa Italiana 2006-2009, 36 Cost., 52, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, nonché delle deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia nn. 6/45819 del 22/10/1999 e 37434 del 17/07/1998, per avere il Tribunale escluso il suo diritto alle differenze retributive per le mansioni svolte.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte fondato.
Il motivo è inammissibile, laddove la ricorrente invoca determinati atti (le delibere della Giunta Regionale della Lombardia) che non sono fonti normative e, pertanto, non sono idonee ad integrare quelle “norme di diritto” la cui violazione può essere denunziata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Inoltre, il documento che la ricorrente ha depositato come all. A) – ossia la dichiarazione del 28/07/2014 del direttore regionale CRI della Lombardia, da cui risulterebbe lo svolgimento di mansioni di “autista-soccorritore” assegnata alle postazioni di soccorso per l’attività di emergenza ed urgenza in convenzione AREU – è inammissibile, perché la relativa produzione è avvenuta per la prima volta in questa sede o comunque la ricorrente non ha specificato se ha tempestivamente prodotto quel documento pure in sede di opposizione allo stato passivo.
Nel precedente citato dal Tribunale (Cass. n. 20915/2019) questa Corte ha affermato: “In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 12 del c.c.n.l. della Croce Rossa Italiana del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (ndr art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2011) (applicabile “ratione temporis”), nella parte in cui descrive i profili professionali socio sanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi alcun contrasto con i limiti posti dall’art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale degli enti pubblici non economici 1998–2001, non configura una ricollocazione del personale nell’ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali”. Si trattava di fattispecie concreta, per la quale si è ritenuto che il contrato integrativo avesse legittimamente previsto un nuovo sistema di inquadramento, senza operare alcuna trasposizione di figure professionali da un’area all’altra.
Negli stessi termini questa Corte aveva già affermato in via di principio che “In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale, stante il principio di prevalenza fissato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, già nel testo “ratione temporis” vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009” (Cass. n. 213/2017).
Ciò posto, in premessa la ricorrente articola tre censure:
a) evidenzia come il Tribunale sia caduto in un equivoco, posto che ha ricondotto la domanda di differenze retributive ad un asserito diritto al superiore inquadramento, in realtà mai chiesto. Precisa che la domanda è sempre e solo stata formulata in termini di differenze retributive per le mansioni effettivamente svolte;
b) precisa che la sentenza di questa Corte n. 20915/2019 non è pertinente rispetto alla presente fattispecie;
c) deduce che comunque la sua domanda attiene ad un periodo risalente al 2003, quando il CCNL 2006-2009 non era stato ancora stipulato.
Sub a) la censura è inammissibile, perché l’eventuale errore in cui sia incorso il Tribunale nella lettura delle conclusioni del ricorso in opposizione non ha inficiato la decisione. Va infatti evidenziato che la causa petendi della domanda è rappresentata dal fatto che, a dire dall’opponente, le mansioni da lei sempre svolte erano state collocate dall’art. 12 CCN Integrativo CRI 2006-2009 nell’area B, livello economico B1. Quindi il Tribunale ha proceduto all’interpretazione di questa clausola contrattual-collettiva, al fine di verificarne la validità e la portata. Affermatane la validità, purché interpretata in un determinato modo, il Tribunale, ritenuto che le mansioni di autista soccorritore sono inquadrate dal CCNL nell’area A, ha poi escluso che sussistessero in concreto gli elementi idonei a considerare quelle svolte dall’opponente come mansioni superiori di “autista-soccorritore”, previste dall’art. 12 CCNI cit. ed inquadrate nell’area B.
Sub b) la censura è infondata: proprio per l’esatta ricostruzione e valutazione della causa petendi, era necessario procedere alla preliminare interpretazione dell’art. 12 CCNI 2006-2009 invocato. Sicché la sentenza di questa Corte n. 20915/2019 si rivela pienamente pertinente, perché destinata proprio a fornire l’interpretazione conservativa di quella clausola contrattual-collettiva, quale “premessa maggiore” del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale. Quest’ultimo poi è pervenuto alla decisione del rigetto dell’opposizione, ritenendo indimostrata la “premessa minore”, ossia l’avvenuto svolgimento di quelle mansioni – previste dall’art. 12 CCNI cit. – con i relativi requisiti di maggiore professionalità e responsabilità ivi richiesti rispetto a quelli previsti dal CCNL come proprie delle mansioni inquadrate nell’area A.
Sub c) la censura è infondata, in quanto non tiene conto del fatto che il commissario liquidatore ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti.
Dunque il Tribunale ha (implicitamente) ritenuto estinti i crediti retributivi anteriori al quinquennio decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso in opposizione (che era stato depositato in data 27/02/2019). Pertanto l’individuazione della “fonte” contrattual-collettiva del 2006-2009 si rivela conforme a diritto e, correlativamente, diviene più che pertinente la pronunzia di questa Corte n. 20915/2019.
2.- Per il resto il motivo è fondato.
L’equivoco, in cui è incorso il Tribunale, è quello di aver ritenuto che le mansioni previste dal CCNL 2006-2009 inquadrate nell’area A, posizione economica A2, fossero quelle di “autista-soccorritore”. Sulla base di tale equivoco, posto a fondamento e a premessa del suo ragionamento, è quindi andato alla ricerca dell’allegazione e della prova di quei requisiti di maggiore responsabilità e professionalità, richiesti dall’art. 12 CCNI ai fini dell’inquadramento nell’area B. Ed ha escluso che l’opponente avesse soddisfatto tali oneri di allegazione e di prova (documentale).
Orbene, quella premessa del Tribunale è errata.
Come ha evidenziato esattamente la ricorrente, già nel precedente sopra ricordato (n. 20915/2019) questa Corte ha affermato che l’art. 12 CCNI relativo al periodo 2006-2009 non aveva determinato un’automatica trasposizione del profilo dell’autista-soccorritore dall’area A all’area B – che non sarebbe stata consentita dall’art. 40 d.lgs. n. 165/2001 – ma si era limitato a precisare quali requisiti dovesse possedere l’autista-soccorritore per essere inquadrato nell’area B.
Inoltre, in quel precedente questa Corte ha precisato che l’oggetto di quella controversia era limitato al profilo dell’inquadramento in una determinata area e non aveva ad oggetto eventuali differenze retributive (v. p. 15, secondo cpv.).
Infine in quel precedente questa Corte aveva evidenziato che i giudici d’appello avevano accertato “che le mansioni svolte dai ricorrenti non avessero una ‘maggiore quota di professionalità rispetto a quelle svolte nel precedente periodo di precariato avendo anzi gli stessi allegato lo svolgimento delle medesime mansioni ‘sin dalla stipula del primo contratto a tempo determinato’ (pag. 10 della sentenza impugnata)”.
Invece, nel caso in esame il Tribunale (cfr. decreto impugnato, penult. pag.) ha affermato che l’opponente ha dedotto e dimostrato di avere svolto le mansioni di “autista-soccorritore” e di “soccorritore di prossimità” a partire dalla prima assunzione con svolgimento di prestazioni socio-sanitarie e di supporto ai servizi di emergenza ed urgenza sanitaria in virtù di apposita convenzione stipulata dalla CRI con la Regione Lombardia. Da tale accertamento, tuttavia, non ha tratto la naturale conseguenza.
Va infatti considerato che quell’accertamento basta ad integrare quella maggiore professionalità che distingue questa figura professionale da quella dell’autista di area A, il quale – come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 20915/2019 – “svolge compiti di mero supporto logistico o per lo svolgimento di funzioni amministrative (destinati ad esempio al trasporto di persone, anche diverse da quelle in servizio nell’Associazione o di cose asservite all’attività della Croce Rossa ovvero destinate a terzi nell’ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività promosse dall’Associazione e che possono essere impiegati come supporto all’attività operativa solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale)” (v. p. 14).
Quindi va ribadito che il CCN integrativo ha specificamente introdotto il profilo dell’autista-soccorritore operante in campo sanitario laddove in tale area, in sede di contrattazione nazionale, erano stati genericamente inseriti i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. E’ stata in tal modo individuata la figura di chi non sia solo autista (ossia “autista” collocato in area A) e come tale svolga compiti di supporto tecnico-amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche (ossia “autista-soccorritore” collocato proprio dal CCNI in area B proprio per queste ragioni).
Quindi non è conforme all’art. 12 CCNI, come interpretato da questa Corte, la decisione del Tribunale, che ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione ha preteso l’allegazione e la prova di un ulteriore maggior grado di professionalità e di responsabilità e non si è invece accontentato del fatto – pienamente accertato – dello svolgimento di mansioni di “autista-soccorritore” (collocato dal CCNI nell’area B) e non di semplice “autista” (collocato dal CCNL nell’area A).
Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio.
Tuttavia questa maggiore professionalità insita nelle mansioni di “autista-soccorritore”, che si traduce nel diritto alla diversa e maggiore retribuzione rispetto a quella dello “autista”, decorre solo dal 2006, data di efficacia del CCNI 18/02/2009, e non – come pretende la ricorrente – dalla sua prima assunzione, risalente al 21/07/2003.
Inoltre il giudice del rinvio dovrà decidere anche sull’eccezione di prescrizione, sollevata dal commissario liquidatore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto e rinvia al Tribunale fallimentare di Roma, in diversa composizione, per la decisione di merito in relazione al motivo accolto, nonché per la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del giudizio di legittimità […]”.
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