(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di cassazione. Ordinanza 10 marzo 2025, n. 6342
Licenziamento. Declaratoria di illegittimità. Reintegrazione. Indennità risarcitoria. Indennità sostitutiva della reintegrazione .Pensione di anzianità. Compensatio lucri cum damno .Rigetto
“[…] nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica di quest’ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell’incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d’illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia ex tunc, esponendo l’interessato all’azione di ripetizione a titolo d’indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme (Cass. ord. n. 2694/2024; Cass. n. 16350/2017).
Ne consegue che il rapporto fra reintegrazione nel posto di lavoro e pensione è esattamente rovesciato rispetto a quello affermato dalla società ricorrente: è la prima a rendere sine titulo la seconda e non viceversa. A ciò si aggiunga che nel caso in esame la pronunzia di reintegrazione è passata in giudicato, sicché nel presente giudizio non può essere fatto valere un fatto estintivo o impeditivo – il pensionamento dall’01/07/2007 – che si è verificato durante il giudizio di cognizione relativo al licenziamento e che quindi avrebbe dovuto essere opposto in quel giudizio prima della formazione del giudicato, ormai preclusivo di ogni questione sul punto”.
“[…] La Corte di cassazione.
(omissis)
Rilevato che
1.- F.M., dipendente di B. spa, aveva ottenuto la declaratoria di illegittimità del licenziamento dell’01/10/2004, l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della società al pagamento di indennità risarcitoria, con dispositivo pronunziato dal Tribunale di Bassano del Grappa all’udienza del 12/01/2009 e motivazione depositata in data 02/04/2009.
Con missiva dell’11/02/2009 aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
La sentenza di primo grado passava in giudicato a seguito del rigetto del reclamo e del ricorso per cassazione proposti dalla società.
Sulla base di quella condanna generica, la F. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bassano del Grappa il decreto ingiuntivo per la complessiva somma di euro 175.973,33 a titolo di indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo e di indennità sostitutiva della reintegrazione.
2.- L’opposizione proposta dalla società veniva rigettata dal Tribunale.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla società.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) il conseguimento della pensione di anzianità – nella specie dall’01/07/2007 – non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, né il risarcimento del danno può essere ridotto degli importi ricevuti a titolo di pensione, non sussistendo i presupposti della compensatio lucri cum damno (Cass. ord. n. 16136/2018);
b) ne consegue che non vi è alcuna incompatibilità fra la percezione del trattamento pensionistico e gli emolumenti connessi all’ordine di reintegrazione;
c) al più, la situazione in esame potrebbe riverberarsi sulla posizione pensionistica del lavoratore in termini di indebita percezione del trattamento pensionistico.
4.- Avverso tale sentenza B. spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- F.M. ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
6.- B. spa ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Considerato che
RICORSO PRINCIPALE
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2118, 2119, 1285 c.c., 18, co. 4 e 5, L. n. 300/1970, 10 d.lgs. n. 503/1992 per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità non precludesse la reintegrazione nel posto di lavoro e gli ulteriori effetti ad essa connessi.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2118, 2119, 1285 c.c., 18, co. 4 e 5, L. n. 300/1970, 10 d.lgs. n. 503/1992 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il rapporto di lavoro si era estinto per volontà della lavoratrice, manifestata mediante la presentazione della domanda di pensionamento di anzianità.
I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono infondati e presentano anche profili di inammissibilità.
Questa Corte ha già affermato che nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica di quest’ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell’incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro.
Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d’illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia ex tunc, esponendo l’interessato all’azione di ripetizione a titolo d’indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme (Cass. ord. n. 2694/2024; Cass. n. 16350/2017).
Ne consegue che il rapporto fra reintegrazione nel posto di lavoro e pensione è esattamente rovesciato rispetto a quello affermato dalla società ricorrente: è la prima a rendere sine titulo la seconda e non viceversa.
A ciò si aggiunga che nel caso in esame la pronunzia di reintegrazione è passata in giudicato, sicché nel presente giudizio non può essere fatto valere un fatto estintivo o impeditivo – il pensionamento dall’01/07/2007 – che si è verificato durante il giudizio di cognizione relativo al licenziamento e che quindi avrebbe dovuto essere opposto in quel giudizio prima della formazione del giudicato, ormai preclusivo di ogni questione sul punto.
2.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dalla domanda di pensione dall’01/07/2007, integrante – a suo dire – una rinunzia alla tutela risarcitoria e alla ripresa dal servizio.
Il motivo è inammissibile non perché precluso dalla c.d. doppia conforme – atteso che il Tribunale ha definito in rito tale questione, mentre la Corte d’Appello l’ha esaminata nel merito e rigettata – bensì per la medesima ragione sopra vista a proposito del giudicato formatosi sulla reintegrazione nel posto di lavoro.
RICORSO INCIDENTALE
3.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la F. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’eccezione di giudicato pur sollevata dalla lavoratrice appellata in primo grado e riproposta in appello.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile quel motivo di gravame, con cui la società si era doluta del mancato esame, da parte del Tribunale, della questione relativa all’intervenuto pensionamento.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere la Corte territoriale andata ultra petitum laddove ha motivato nel merito sulla questione degli effetti del pensionamento sull’ordine di reintegrazione.
Tutti i tre motivi restano assorbiti dall’esito del ricorso principale.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare alla F. le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge […]”.
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