Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite Conversione in legge del DL n. 145/2023.

1. Il 7 dicembre 2023, con 87 voti favorevoli e 46 contrari il Senato ha approvato con modificazioni il Ddl n. 912, di conversione in legge del decreto-legge n. 145/2023, sulle misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, incardinato, il 6 dicembre, nel testo modificato dalla Commissione Bilancio, che ne ha concluso l’esame il 5 dicembre.

Tra le “misure urgenti” si segnala la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell’INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite.

2. L’ articolo 2 (Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite) differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell’INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d’imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d’imposta 2020, limitatamente -per quest’ultimo periodo- alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

La previsione in esame costituisce una deroga alla norma di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412.

Quest’ultima prevede che l’INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l’anno successivo, al recupero degli importi eventualmente pagati in eccedenza[1].

Riguardo al suddetto termine “anno successivo”, si ricorda che [in base all’articolo 35, commi 8 e 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni), e all’articolo 15, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), ed in base all’interpretazione seguita dalla giurisprudenza e dall’INPS]:

– qualora l’INPS non abbia preso in considerazione redditi di cui l’Istituto fosse già a conoscenza, anche indirettamente, cioè per il tramite dell’Amministrazione finanziaria o di un’altra amministrazione pubblica che detenga informazioni, il recupero deve avvenire entro l’anno successivo a quello di liquidazione del trattamento pensionistico indebito;

– negli altri casi, il termine è costituito dall’anno successivo a quello nel corso del quale sia stata resa la dichiarazione dei dati in oggetto da parte del pensionato.

Si ricorda altresì che, secondo il par. 4 della circolare dell’INPS n. 47 del 16 marzo 2018, il termine temporale in parola s’intende in ogni caso soddisfatto con l’avvio delle attività di recupero, coincidente, secondo le disposizioni regolamentari dell’INPS, “con le attività di postalizzazione e, dunque, con la trasmissione dei debiti al servizio preposto alla spedizione”15 .

Il termine temporale di cui al presente articolo 2, con riferimento all’avvio del recupero, concerne quindi la detta fase di trasmissione.

Riguardo alle modalità di recupero degli indebiti in oggetto, si v. anche la novella di cui al comma 1 dell’articolo 150 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, nonché i commi 2 e 3 del medesimo articolo 150.


[1] Il comma 2-bis del medesimo articolo 13 della L. n. 412 prevede che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell’INPS, motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale, anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il suddetto termine del recupero sia prorogato; tale nuovo termine non può ricadere oltre il secondo anno successivo a quello stabilito per la verifica; quindi, la proroga non può essere superiore ad un anno.