22 Luglio 2020

REDDITO DI EMERGENZA. CHI NE HA DIRITTO[1]

SOMMARIO.

  • Introduzione.
  •  Importo del Reddito di emergenza.
  • Chi ne ha diritto.
  • Condizioni.

  1. Introduzione.

L’art. 82 del decreto “Rilancio” (D.L. n.34/2020) ha istituito il Reddito di emergenza (REM), un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell’emergenza Covid-19, che non hanno avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto “Cura Italia” (DL. N. 18/2020).

In deroga a quanto precedentemente previsto, nell’iter di conversione in legge del D.L. n. 34/2020, sono stati modificati i termini per la presentazione della domanda relativa al Reddito di emergenza (entro il 31 luglio 2020 in luogo del 30 giugno 2020).

Il REM è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest’ultimo caso fino a 840 euro).  L’autorizzazione di spesa per l’erogazione del REM è pari a 971,3 milioni di euro per il 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”. L’INPS provvede al monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesa autorizzato, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

Dal 22 maggio 2020, sul sito dell’INPS è attivo il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza (da inoltrare all’Inps solo in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica), anche attraverso gli istituti di patronato. Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

  1. Importo del Reddito di emergenza.

L’importo del Rem è determinato da un ammontare pari a 400 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza applicata per l’accesso al Reddito di cittadinanza (RDC, di cui all’art. 2, co. 4, del D.L. n. 4/2019 istitutivo del Reddito di cittadinanza) fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1, corrispondente a 840 euro, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.

A differenza del parametro della scala di equivalenza ISEE (qui la tabella prospettica a cura dell’INPS), molto articolato e nel quale si riconosce un peso maggiore alle famiglie numerose con figli minori, il parametro della scala di equivalenza RdC, come definito dall’art. 2, comma 4, del decreto legge 4/2019 istitutivo del Reddito di cittadinanza (RdC), favorisce i nuclei familiari in cui sono presenti più adulti.

  1. Chi ne ha diritto. Condizioni.

3.1. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  1. a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

Sul punto si ricorda che sono state previste procedure semplificate per l’accertamento della residenza dei soggetti che, occupando abusivamente un immobile senza titolo, intendono presentare domanda per l’accesso al Rem medesimo.  Più precisamente, si prevede che, gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell’immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora.

  1. b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore al beneficio Rem;
  2. c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE (la definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza è recata dall’Allegato 3 al D.P.C.M. 159/2013).

3.2. Non hanno diritto al Rem:

x)i  soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena. Dalla formulazione della disposizione, si tratta di condannati in via definitiva che si trovano in carcere in esecuzione della pena inflitta. L’esclusione dal Rem non opera per i detenuti in stato di custodia cautelare, e dunque in attesa di giudizio;

  1. y) coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti tali soggetti, il parametro della scala di equivalenza non ne tiene conto.

3.3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle seguenti indennità:

a) le indennità per alcune categorie di lavoratori, introdotte dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia).

Gli artt. da 27 a 30 e l’art. 38 del decreto “Cura Italia” riconoscono, in favore di alcune categorie di lavoratori colpite dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa disposta in ragione dell’emergenza epidemiologica, un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Il beneficio può riguardare, a determinate condizioni: i liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione  (articolo 27); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (articolo 28); i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29); gli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30); i lavoratori dello spettacolo (articolo 38).

Tali indennità -ai sensi dell’art. 31- non sono cumulabili e non spettano qualora il soggetto sia titolare del Reddito di cittadinanza

b) una delle indennità rivolte ai lavoratori dipendenti e autonomi in attuazione dell’art. 44 del D.L. n. 18/2020.

L’art. 44 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

c) una delle indennità di cui agli artt. 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19) e 85 (Indennità per i lavoratori domestici) dello stesso D.. n. 34/2020. Si osserva sul punto che l’art. 98 del D.L. n. 34/2020 riconosce una indennità in favore dei lavoratori dello sport, che, ai sensi dello stesso art. 98, non è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e il Reddito di emergenza. Andrebbe pertanto aggiunto l’art. 98 all’elenco delle incompatibilità.

3.5. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  1. a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  2. b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore al Rem;
  3. c) essere percettori di Reddito di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe adottate e finanziate dalle Province autonome di Trento e Bolzano secondo i propri ordinamenti, e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc (misure di cui all’art. 13, comma 2, del medesimo decreto legge 4/2019 istitutivo del RdC).

3.6. Con la  Circolare n.69 del 3 giugno 2020, l’INPS ha specificato che, fra i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda, in aggiunta a quelli socio-economici previsti dalla legge, è indispensabile la presenza di una Dsu valida. In mancanza, la domanda non può essere accolta, rendendo necessario presentare una Dsu valida e, successivamente, una nuova domanda di Rem.

Al 30 giugno 2020, sono stati 455mila i nuclei familiari che hanno richiesto il Reddito di emergenza. Le regioni con il maggior numero di nuclei percettori sono state la Campania (18,4%), la Sicilia (16,1%) e il Lazio (11%). Peraltro, la distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia in gran parte quanto già osservato per le richieste del Reddito di cittadinanza: una concentrazione maggiore nelle regioni del Sud e nelle isole, pari al 48% del totale; segue il Nord con il 33% e, infine, il centro Italia con il 19%.

 

[1] Fonte Camera dei Deputati. Documentazione Parlamentare. 24 luglio 2020. Rielaborazione a cura della Redazione di q. giornale online.