(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Il 12 Dicembre 2024 la Corte di Cassazione ha dato il via libera al referendum per l’abrogazione totale dell’autonomia differenziata respingendo le obiezioni del governo. L’Ufficio centrale per il referendum della S.C. ha stabilito che il quesito sull’abrogazione totale può procedere, anche dopo la sentenza della Consulta che aveva demolito alcuni punti della legge (si v.il Comunicato stampa, qui riportato).
La Cassazione ha dunque dichiarato legittimo il referendum che chiede di abrogare totalmente la legge sull’Autonomia differenziata, che è tata considerata ancora vivente, malgrado l’intervento della Corte costituzionale. Cade invece il quesito presentato da alcuni Consigli regionali, che puntava all’abrogazione parziale di tale legge, dato che la Corte costituzionale aveva provveduto a bocciare i punti indicati.
La decisione della Suprema Corte è illustrata in una ordinanza di circa trenta pagine. La parola finale ora spetta alla Corte Costituzionale.
Come anticipato, la pronuncia della Cassazione era necessario dopo la sentenza 192 del 2024 della Corte costituzionale, del 3 dicembre scorso (riportata in q. Riv. il 4 Dicembre 2024), che aveva dichiarato illegittime circa la metà delle norme della legge, oltretutto le più importanti. La S.C. era pertanto chiamata a stabilire se potevano sopravvivere “«contenuti normativi essenziali” e “principi ispiratori» della legge”.
Entro il 20 gennaio 2025 il quesito dovrà passare il vaglio di ammissibilità davanti la Corte costituzionale.
Come noto, la nostra Costituzione non ammette referendum per le leggi tributarie e di bilancio[1], mentre il Governo aveva presentato il Ddl come collegato alla legge di Bilancio 2023. Tuttavia, il Comitato promotore del referendum confida su un ulteriore sì. Precedenti decisioni della Corte costituzionale hanno sottolineato che il collegamento non può essere solo formale, come è avvenuto furbescamente per la legge in questione, che non prevede spese. Né si tratta di una legge costituzionalmente necessaria, visto che in precedenza si è proceduto a intese (non più proseguite) senza una legge quadro.
COMUNICATO STAMPA. Si comunica che l’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione, con un’unica ordinanza, depositata il 12 dicembre 2024:
-ha dichiarato conformi a legge le richieste di referendum relative all’abrogazione totale della legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
-ha dichiarato non conforme a legge la richiesta di referendum relativa all’abrogazione parziale della stessa legge n. 86 del 2024.
Con separate ordinanze, tutte depositate il 12 dicembre 2024, l’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione ha altresì dichiarato conformi a legge le richieste di referendum qui di seguito sinteticamente denominate:
-“Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”;
-“Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale”;
-“Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;
“Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”;
“Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”.
[1] Art.75,Cost. “[…] Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali […]”.
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