(Studio legale  G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Tribunale UE, sentenza del 17 luglio 2024 nella causa T-1077/23, Bytedance / Commissione.

Nota di Giovanni Patrizi.

1,Regolamento sui mercati digitali (di seguito DMA): è giusto designare la Bytedance (TikTok) come gatekeeper. Il Tribunale UE ha respinto il ricorso della Bytedance Ltd, società che, tramite le sue società figlie, fornisce la piattaforma di social network online TikTok. Il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti dedotti dalla Bytedance non fossero sufficientemente fondati per mettere manifestamente in discussione la presunzione secondo cui la Bytedance aveva un impatto significativo sul mercato interno, TikTok era un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali e la Bytedance deteneva una posizione consolidata e duratura.

Il regolamento sui mercati digitali si applica anche a cinque colossi americani – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft – e, dal mese di maggio, anche alla piattaforma olandese di prenotazione alberghiera Booking. Anche Meta (Facebook, Instagram) e Apple hanno presentato ricorsi per garantire che alcuni dei loro servizi possano essere esonerati dalla nuova normativa. La Corte di Giustizia UE  dovrà pronunciarsi al riguardo. La disciplina UE riguarda gruppi attivi in almeno tre Paesi europei, che superano i 75 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato o i 7,5 miliardi di fatturato in Europa, e che registrano almeno 45 milioni di utenti finali attivi e 10.000 utenti business in Europa. Sono definiti “responsabili del controllo degli accessi”, nel lessico comunitario, perché considerati essenziali per i loro utenti. Il DMA impone loro obblighi e divieti specifici, vigilati dalla Commissione che intende aprire ulteriormente i mercati digitali alla concorrenza. Le aziende che violano le regole UE rischiano sanzioni fino al 10% del loro fatturato globale, o al 20% in caso di recidiva, o addirittura provvedimenti di “smantellamento” nei casi più gravi.

2.Il ricorso della Bytedance (TikTok) avverso la decisione della Commissione che la designa come gatekeeper è respinto. La Bytedance Ltd è una società che, tramite le sue società figlie, fornisce la piattaforma di social network online TikTok. Con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione ha designato la Bytedance come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali (DMA)[1].

Nel novembre 2023 la Bytedance ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione. Il Tribunale, su istanza della Bytedance, ha deciso di statuire nella presente causa mediante procedimento accelerato. Con la sentenza in parola, pronunciata otto mesi dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale respinge il ricorso della Bytedance. Il Tribunale ha anzitutto ricordato la genesi e il contenuto normativo del DMA. In particolare, esso ha sottolineato che il legislatore dell’Unione ha deciso di adottare il DMA al fine, segnatamente, di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme volte a garantire la contendibilità e l’equità per i mercati nel settore digitale in generale e per gli utenti commerciali e gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper in particolare.

Il Tribunale ha poi constatato che la Commissione poteva giustamente ritenere che la Bytedance fosse un gatekeeper. A tale riguardo, esso ha rilevato che era pacifico che la Bytedance raggiungeva le soglie quantitative previste nel DMA, per quanto riguarda in particolare il suo valore di mercato globale, il numero di utenti di TikTok nell’Unione e il numero di anni in cui quest’ultima soglia relativa al numero di utenti era stata raggiunta, il che consentiva di presumere che essa fosse un gatekeeper.

Il Tribunale ha poi ritenuto che gli argomenti dedotti dalla Bytedance non fossero sufficientemente fondati per mettere manifestamente in discussione la presunzione secondo cui la Bytedance aveva un impatto significativo sul mercato interno, TikTok era un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali e la Bytedance deteneva una posizione consolidata e duratura. In particolare, in primo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento della Bytedance secondo cui il fatto che il suo valore di mercato globale fosse dovuto principalmente alle sue attività in Cina dimostrava che essa non aveva un impatto significativo sul mercato interno, come attesterebbe il suo modesto fatturato nell’Unione.

Secondo il Tribunale, la Commissione poteva giustamente ritenere che l’elevato valore di mercato della Bytedance a livello mondiale, associato all’ampio numero di utenti di TikTok nell’Unione, riflettesse la sua capacità finanziaria e il potenziale vantaggio economico che essa avrebbe tratto da questi ultimi. In secondo luogo, il Tribunale ha parimenti respinto l’argomento della Bytedance secondo cui il fatto che essa non disponesse di un ecosistema e non beneficiasse di effetti di rete o di lock-in, e che TikTok, una cui parte significativa di utenti ricorreva al multihoming, avesse una scala ridotta rispetto a quella di altri servizi di social network online come Facebook e Instagram, dimostrava che TikTok non era un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali. A questo proposito, il Tribunale ha sottolineato in particolare che, nonostante le circostanze invocate dalla Bytedance, a partire dal suo lancio nell’Unione nel 2018, TikTok era riuscita a incrementare il suo numero di utenti molto rapidamente e in modo esponenziale, raggiungendo in poco tempo la metà delle dimensioni di Facebook e di Instagram, nonché un tasso di coinvolgimento particolarmente elevato, soprattutto tra i giovani utenti, che passavano più tempo su TikTok che su altri social network. In terzo luogo, il Tribunale ha respinto gli argomenti della Bytedance diretti a dimostrare che essa non deteneva una posizione consolidata e duratura.

A tale riguardo, la Bytedance aveva sostenuto di essere un nuovo concorrente sul mercato e che la sua posizione era stata contestata con successo da concorrenti quali Meta e Alphabet, che avevano lanciato nuovi servizi come Reels e Shorts, i quali, imitando le caratteristiche principali di TikTok, avevano sperimentato una rapida crescita.

Il Tribunale ha sottolineato, in particolare, che se è vero che, in effetti, nel 2018, TikTok era un nuovo concorrente sul mercato interno che mirava a contestare la posizione degli operatori aventi una forte presenza sul mercato come Meta e Alphabet, la sua posizione si era rapidamente consolidata, se non addirittura rafforzata negli anni successivi, e ciò nonostante il lancio di servizi concorrenti come Reels e Shorts, al punto da raggiungere, in poco tempo, la metà delle dimensioni, in termini di numero di utenti nell’Unione, di Facebook e di Instagram.

Il Tribunale ha altresì concluso che il livello di prova applicato dalla Commissione era corretto e che, anche se la Commissione era incorsa in alcuni errori nella sua valutazione degli argomenti della Bytedance, questi ultimi non incidevano sulla legittimità della decisione impugnata.

Il Tribunale ha infine respinto gli argomenti della Bytedance relativi all’asserita violazione dei suoi diritti della difesa e del principio della parità di trattamento.


[1] Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).