(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 7203 del 18 marzo 2024.

La reiterata applicazione di un CCNL da parte di un’azienda rappresenta un indice del comportamento concludente osservato dal datore che obbliga lo stesso ad applicare il medesimo CCNL anche nei confronti dei nuovi assunti sì da avere uniformità di trattamento.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7203/2024, ha sancito che la reiterata e costante applicazione di fatto del CCNL all’interno di una medesima impresa configura un comportamento concludente con valore negoziale, con insorgenza a carico del datore di lavoro dell’obbligo di rispettare il medesimo CCNL anche nei confronti dei nuovi assunti i quali ne abbiano richiesto l’applicazione.

Nel caso di specie, l’azienda ha applicato un differente CCNL (Multiservizi) ai neoassunti rispetto al CCNL (Terziario) utilizzato per i dipendenti già in forza. Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, il datore di lavoro (non iscritto ad alcuna associazione stipulante) era vincolato al CCNL in base alla pregressa e co stante applicazione di fatto nei confronti di tutti gli altri assunti in precedenza, mentre i lavoratori ricorrenti vi hanno prestato adesione con la richiesta di applicazione del contratto, pure invocata con la domanda giudiziale.

Fatti.

Alcuni lavoratori, assunti con il CCNL Multiservizi, ricorrono al fine di chiedere l’accertamento del diritto all’inquadramento nel terzo livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, applicato in azienda prima della loro assunzione.
La Corte d’Appello rigetta la domanda ritenendo che le mansioni svolte dai ricorrenti rientravano correttamente tra quelle per cui si applica il CCNL Multiservizi (custodia locali, aree, controlli accessi, custodia e archiviazione documenti e attività informativa).

L’ordinanza della Cassazione.

La S.C., ribaltando la pronuncia di merito, rileva preliminarmente che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto. Secondo la Cassazione, detta adesione viene effettuata: a) mediante un’ esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro (adesione esplicita); b) con l’applicazione in via di fatto da parte del datore, seppur in assenza di adesioni espresse (adesione implicita). in questo secondo caso, aggiunge la S.C., il datore è vincolato all’applicazione dello stesso CCNL ai dipendenti neo-assunti, sulla base della pregressa e costante applicazione di fatto del contratto nei confronti del personale già in essere.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dei lavoratori, statuendo il loro diritto a vedersi applicato il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.