(Studio legale  G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)

Corte di cassazione – Sentenza 12 dicembre 2024, n. 32124

Lavoro. Accertamento sanitario. Requisiti medico-legali per riconoscimento dell’accompagnamento. Revisione. Presupposto domanda amministrativa.

“[…] La Corte di Cassazione,

(omissis)

Svolgimento del processo

Con sentenza n.1453/20, il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione proposta dall’Inps, all’accertamento sanitario sulla persona di R.L., ed avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, che non era stata riconosciuta in sede di visita di revisione, sede nella quale, invece, si era confermata l’invalidità del 75%, già precedentemente riconosciuta dall’Inps in sede amministrativa.

L’Inps, nel giudizio di opposizione, aveva chiesto di dichiarare improponibile, per difetto di domanda amministrativa, la domanda giudiziale di R.L., diretta all’accertamento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento.

Il tribunale, a sostegno delle proprie ragioni di accoglimento dell’opposizione dell’INPS, ha rilevato che la domanda diretta ad ottenere l’indennità di accompagnamento era stata rigettata in sede amministrativa da parte dell’Inps e alla stessa il ricorrente aveva prestato acquiescenza, non impugnando il relativo verbale e accettando, in tal modo, il riconoscimento della pensione di invalidità, così che tale domanda non avrebbe potuto più avere ulteriore efficacia, ma semmai, dopo la conferma del beneficio originariamente riconosciuto, in sede di revisione, se il ricorrente avesse voluto vedersi riconosciuto il distinto beneficio economico dell’indennità di accompagnamento, avrebbe dovuto proporre una nuova e distinta domanda amministrativa.

Avverso tale sentenza R.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/71, nonché dell’art. 1 della legge n. 18/80, dell’art. 42 comma 3 del DL n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, dell’art. 2 comma 3 del DM n. 293 del 20.9.1989, nonché del DL n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/14 e degli artt. 24 e 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente il tribunale aveva, in buona sostanza, ritenuto la parte decaduta dal richiedere l’ulteriore prestazione dell’indennità di accompagnamento, a causa dell’aggravamento delle condizioni di salute, e ciò perché non aveva impugnato il verbale di visita medica del marzo 2015, che gli riconosceva la percentuale del 75%, poi riconfermata a seguito di visita di revisione del 18.1.18 e per non aver proposto, in alternativa, una nuova domanda amministrativa.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23618/21 non massimata, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12643 del 17/12/1998, Rv. 521733 – 01), in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell’indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l’attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all’art. 149 disp.att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l’originaria domanda.

Tali principi possono trovare applicazione anche nel caso di specie, ove, in sede di revisione, si è avuta la conferma del requisito sanitario nella percentuale del 75% di invalidità, ma il ricorrente ha impugnato il verbale di visita di conferma, perché avrebbe voluto il riconoscimento dell’aggravamento del requisito sanitario con conseguente corresponsione del distinto beneficio dell’indennità di accompagnamento, che pure aveva chiesto con l’originaria domanda amministrativa del 2015, ma che non gli era stata riconosciuta e il richiedente aveva prestato acquiescenza al beneficio riconosciuto con il 75% di invalidità, senza impugnare tale verbale.

Il ricorrente, in buona sostanza, fonda le proprie deduzioni sull’assunto dell’ultrattività della domanda diretta a ottenere l’indennità di accompagnamento che era stata definitivamente rigettata nel marzo del 2015 ovvero sull’assunto della fungibilità della domanda per invalidità anche ai fini dell’accompagnamento, laddove era necessario proporre una nuova domanda amministrativa: infatti, anche se l’INPS avesse riscontrato in sede di revisione un aggravamento delle condizioni sanitarie, tale accertamento non avrebbe potuto fondare il diritto a una diversa prestazione (che era stata originariamente richiesta nel marzo 2015, ma era stata rigettata dall’Istituto e il ricorrente vi aveva prestato acquiescenza), ma avrebbe potuto essere solo la premessa di una nuova domanda amministrativa.

Va, infine, distinta la presente vicenda da quella esaminata dalle sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 14561/22, nella quale in sede di revisione, l’Inps non aveva confermato il requisito sanitario per fruire del beneficio in corso di godimento; in quell’occasione, in un caso, quindi, ben diverso da quello oggetto di giudizio, si è ritenuto che il richiedere una nuova domanda amministrativa all’invalido, avrebbe precluso – in contrasto con i principi dettati dagli artt. 24 e 113 Cost. – la possibilità di ottenere una piena ed efficace tutela giurisdizionale del diritto inciso dal provvedimento di revoca adottato dall’Istituto previdenziale (Cfr. Cass. sez. un. n. 14561  cit., punti 18.1, 18.2 e 19 in motivazione).

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Spese irripetibili, ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso[…]”.