(Studio legale G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)
Corte di cassazione. Ordinanza 12 dicembre 2024, n. 32144
Domanda di riconoscimento natura subordinata rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento orale. Contratti di collaborazione autonoma.
“[…] La Corte di Cassazione,
(omissis)
Rilevato che
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, confermando il provvedimento del giudice di primo grado, ha respinto la domanda proposta da M.Z. nei confronti di V.B. 2015 SSD a r.l. tesa al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e alla declaratoria di illegittimità del licenziamento orale intimato il 15.5.2017.
2. La Corte territoriale, ha rilevato che il quadro probatorio acquisito non consentiva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro (instaurato dal 5.12.2015 al 12.12.2016 mediante stipulazione di contratti di collaborazione autonoma e formalizzato per il periodo successivo, con incarico di Direttrice tecnica del centro sportivo), non essendo emersi elementi che dimostravano l’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare datoriale; in ordine al dedotto licenziamento orale, gli elementi probatori raccolti erano del tutto contraddittori, anche a fronte della protrazione del rapporto di lavoro fino a luglio 2017.
3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La società ha resistito con controricorso.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 420, 421, 356 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto storico decisivo, erroneo procedimento valutativo dei testi escussi; con il secondo motivo si denunzia, in relazione agli artt. 356 e 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 nonché omesso esame di un fatto storico decisivo, erroneo procedimento valutativo dei testi escussi; con il terzo motivo di ricorso si denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 356 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto storico decisivo, omessa ammissione di ulteriori testi o erroneo procedimento valutativo dei testi escussi; con il quarto motivo di ricorso si denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 356 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto storico decisivo, omessa ammissione di ulteriori testi o erroneo procedimento valutativo dei testi escussi; i motivi, sviluppati (dopo la trascrizione delle deposizioni dei testimoni escussi in primo grado) con una unica complessiva argomentazione, denunciano un “erroneo procedimento valutativo delle dichiarazioni dei testimoni che si discosta totalmente da quanto da essi riferito” trascurando le (ampie) dimensioni della palestra e dei servizi annessi; si deduce, altresì, che la prova documentale (conversazioni whatsapp, badge, orari delle lezioni, richieste di ferie presentate dagli istruttori alla Z., foto degli eventi, richieste degli utenti per modifica di lezioni o planning) se considerata nel suo insieme, determinava piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
2. Con il quinto motivo di ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 360, comma 1, n. 5, vizio della motivazione ex art. 111 Cost. ovvero motivazione assente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, apparente, perplessa ed incomprensibile sulla richiesta di ammissione ulteriori testi di parte ricorrente.
Omessa valutazione e/o erroneità nel procedimento valutativo della documentazione depositata da parte ricorrente.
Omesso esame di elementi istruttori quali le prove documentali depositate che rivestono carattere decisivo” avendo, la Corte territoriale, omesso di pronunziarsi sulla richiesta di escutere ulteriori testimoni verbalizzata all’udienza del 29.11.2018 in primo grado, reiterata nelle note conclusive e riproposta nell’atto di appello nonché omesso di valutare la documentazione prodotta dandone mera indicazione.
3. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili.
4. Tutti i motivi vengono sviluppati sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia alla valutazione della condotta tenuta dalla Z. al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, e profili giuridici.
Le censure appaiono, dunque, inammissibili, perché l’orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione soltanto qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti.
Nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019).
5. I motivi sono, altresì, inammissibili in quanto trascurano di considerare che il n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., che viene invocato a sostegno delle doglianze, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge n. 134 del 2012 (di conversione del d.l. 83 del 2012), non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014; la medesima previsione è inserita, dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nell’art. 360, quarto comma, cod.proc.civ.); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nelle censure.
6. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass. n.9808 del 2011, Cass. n.9256 del 2009 e, con riferimento al rapporto di lavoro di musicisti, Cass. n.7740 del 2003 e Cass. n. 8444 del 2020).
7. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti del c.d. minimo costituzionale in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione a seguito della novella di cui al d.l. n. 83 del 2012 conv. dalla legge n. 134 del 2012 (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014).
8. Come questa Corte ha più volte affermato, l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. n. 27415 del 2018); la Corte territoriale ha, invece, esposto che “nessuna specifica censura viene mossa [dalla lavoratrice appellante] alla mancanza di ordini e direttive, di obblighi di orario e di esplicazione del potere disciplinare”, che il possesso del badge non assumeva valore determinante e che le molteplici attività documentate dalla lavoratrice (riconducibili all’incarico di direzione tecnica del centro) potevano essere svolte anche in regime di collaborazione, mancando la prova del potere di conformazione della prestazione, dell’obbligo di svolgerle in orari prestabiliti e sotto il controllo del datore di lavoro.
9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
9. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità […]”.
Commenti recenti