(Studio legale G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)
Corte di cassazione. Ordinanza 22 novembre 2024, n. 3014
Riconoscimento pensione di inabilità e assegno di invalidità. Requisiti sanitari. Reddito familiare inferiore al limite previsto. Accertamento tecnico preventivo. Spese di consulenza. “[…] La Corte di Cassazione,
“[…] La Corte di Cassazione,
(omissis)
Rilevato che
N.L. ricorre per la cassazione del decreto di omologa reso in data 30 agosto 2021 in sede di ATPO dal Tribunale di Roma che, dichiarata l’insussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità e dell’assegno ordinario di invalidità di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/1984, ha posto a suo carico le spese della consulenza tecnica, sebbene la ricorrente avesse dichiarato di possedere un reddito familiare inferiore al limite previsto dall’art. 41, comma 11, del d.l. n. 269/2003.
Il ricorso è basato su un unico motivo.
l’Inps ha depositato tempestivo controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 19 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che
L’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.: parte ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, evidenzia che nelle cause proposte in sede di accertamento tecnico preventivo il soccombente, che si trovi nelle condizioni indicate dal comma 11 dell’art. 42 del D.L. n.269/2003, non può essere condannato al pagamento delle spese di CTU.
Il motivo, prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., ha ad oggetto la sola statuizione in punto spese di CTU contenuta in un decreto di omologa pronunciato a conclusione della fase di ATPO ex art. 445 bis, comma 4, cod. proc. civ.
Premessa l’ammissibilità del ricorso – come, ex multis, Cass. n. 33555/2022 e precedenti ivi richiamati, per cui il decreto di omologa «è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, costituente, in parte qua, provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti» – il motivo merita accoglimento.
E’ ormai principio di diritto consolidato (per tutte cfr. Cass. n. 16902/2022, n. 16515/2016) che «in materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria».
Atteso che, nella fattispecie in esame, il giudice del merito non si è attenuto a tale consolidato principio, il ricorso va accolto ed il decreto di omologa che ha onerato la ricorrente – avente pacificamente i requisiti di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. – delle spese della consulenza tecnica di ufficio, in assenza di profili di manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, va cassato senza rinvio, poiché il Tribunale ha onerato parte ricorrente delle spese di CTU senza disporre, in concreto, del relativo potere, alla luce del tenore letterale del disposto dell’art. 152 disp. att cod. proc. civ. in forza del quale, “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte …non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari…” (per la riconducibilità alla fattispecie dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. della condanna alle spese di lite in caso di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Cass. n. 11511/2024, n. 23920/2023, n. 12454/2022).
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto nella parte relativa alla liquidazione delle spese.
Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità […]”.
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