(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di cassazione. Ordinanza 1° marzo 2025, n. 5382
Ratei del supplemento di pensione. Anzianità contributive. Massimale pensionabile. Limite massimo di retribuzione pensionabile
“[…] La Corte di cassazione
(omissis)
Fatti di causa
1.– Con sentenza n. 2222 del 2020, depositata il 30 novembre 2020, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto l’eccezione di decadenza triennale solo per i ratei del supplemento di pensione maturati sino al 12 maggio 2013 e aveva commisurato la “quota B” della pensione, corrispondente alle anzianità contributive acquisite dalla signora J.M.L.T. a decorrere dal gennaio 1993, alla retribuzione effettivamente percepita, senza tener conto del massimale pensionabile (art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420).
1.1.– Quanto all’eccezione di decadenza riproposta in sede di gravame, la Corte territoriale ha osservato che le doglianze dell’Istituto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
Ad ogni modo, la decadenza di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, non si applica alle domande di riliquidazione, aventi ad oggetto l’adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta e liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della novella.
1.2.– Per quel che concerne la determinazione della “quota B” della pensione, non è più operativo il massimale di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971: il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha profondamento innovato il metodo di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, superando il predetto massimale.
2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
3.– Resiste con controricorso la signora J.M.L.T.
4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.
5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).
Ragioni della decisione
1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. e assume che la Corte d’appello di Roma abbia erroneamente dichiarato inammissibili le critiche formulate in sede di gravame, in quanto avulse dalla motivazione della pronuncia di primo grado.
1.1.– Il motivo è fondato.
1.2.– In ossequio al canone di specificità, il ricorrente ha riprodotto le statuizioni del Tribunale sull’eccezione di decadenza (pagine 7 e 8 del ricorso) e le argomentazioni esposte a supporto del gravame (pagine 8 e 9), allo scopo di smentire quell’inosservanza dell’art. 434 cod. proc. civ., che sorregge, in via prioritaria e dirimente, la ratio decidendi della pronuncia d’appello.
1.3.– Come emerge dagli stralci del gravame trascritti nel ricorso, l’Istituto ha contestato ritualmente l’affermazione del Tribunale di Roma, che ha circoscritto alle sole prestazioni liquidate dopo il 6 luglio 2011 l’applicabilità della decadenza triennale, introdotta dall’art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Le censure dell’appellante individuano in maniera chiara le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e illustrano le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, idonea a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Le critiche s’incentrano su rilievi che sono stati recepiti da questa Corte (Cass., sez. VI-L, 6 maggio 2021, n. 11909) e, anche in questa prospettiva, se ne deve disconoscere la genericità, stigmatizzata in sede d’appello.
È inoltre significativo, a tale riguardo, che la Corte d’appello esamini, ad abundantiam, anche il merito delle censure (pagina 4, punto 5 della pronuncia impugnata) e che, sul merito, si diffonda la stessa parte controricorrente (pagine 8 e seguenti del controricorso).
Anche da questo punto di vista, trova conferma il fatto che le critiche dell’Istituto siano state formulate in modo perspicuo e pertinente, consentendo alla controparte e ai giudici del gravame di vagliarle nel merito, come l’Istituto rileva nel ricorso e, da ultimo, nella memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza camerale (pagina 1).
È, dunque, soddisfatto il requisito di specificità (per tutte, Cass., Sez.Un., 16 novembre 2017, n. 27199) e meritano di essere condivisi i rilievi del ricorrente, che si dolgono della violazione delle relative previsioni del codice di rito (art. 434 cod. proc. civ.).
1.4.– Le censure, in quanto specifiche, dovranno essere esaminate, alla stregua dei princìpi affermati da questa Corte anche nelle controversie instaurate dai lavoratori dello spettacolo.
La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del d.l. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d’entrata in vigore della novella (Cass., sez. lav., 1° giugno 2023, n. 15623).
Tale decadenza, nondimeno, si applica «solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente» (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto 10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, «travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione» (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015).
2.– Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e lamenta che la sentenza d’appello, nella determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, non abbia tenuto conto del limite massimo di retribuzione pensionabile di cui al menzionato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
2.1.– La censura è ammissibile.
2.1.1.– Dev’essere disattesa l’eccezione che, in via preliminare, ha sollevato la controricorrente, imputando all’Istituto di non aver censurato le affermazioni sull’inapplicabilità dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e del richiamo ai limiti massimi della retribuzione pensionabile, vigenti nei diversi ordinamenti.
Ad avviso della controricorrente, tali affermazioni sarebbero di per sé idonee a sorreggere la decisione adottata (pagine 32 e 33 del controricorso).
2.1.2.– Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondate eccezioni di analogo tenore, «Il ricorso dell’INPS contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d’appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni della sentenza, ma sull’unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).
L’unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l’attribuzione del trattamento previdenziale senza l’applicazione del limite retributivo e, in ragione delle specifiche censure formulate dall’INPS sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono» (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto 2.2. delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 4.1. del Rilevato).
2.2.– La censura è fondata.
2.2.1.– Nel presente giudizio si controverte in via esclusiva sulla determinazione della “quota B” della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993.
La questione devoluta dal ricorrente investe l’applicazione, anche alla “quota B”, del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
2.2.2.– Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 delle Ragioni della decisione).
Si deve ritenere, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, «che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016 e n. 27015).
2.2.3.– A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35135 e n. 35134, e 11 dicembre 2024, n. 31897), questa Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245).
Nell’odierno giudizio, la controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’Istituto richiama, nella memoria illustrativa.
2.2.4.– La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati, nell’affermare che la “quota B” non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971.
3.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
4.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà le questioni della decadenza e della determinazione della “quota B”, uniformandosi ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e pronunciando, infine, sulle spese dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione […]”.
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