Conclusioni dell’Avvocato generale, 23 novembre 2023, nelle cause riunite C-29/22, P e C-44/22, P/KS e KD/Consiglio.
Avvocato generale Ćapeta: i singoli possono proporre un ricorso per risarcimento danni nei confronti dell’Unione europea, dinanzi ai giudici dell’Unione, sulla base di asserite violazioni di diritti fondamentali causate da misure della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione.
Due persone hanno perso membri della loro famiglia nel 1999, a seguito del conflitto in Kosovo.
Tali assassinii e sparizioni sono rimasti irrisolti.
Nel 2008 l’Unione europea ha istituito una missione civile, la missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Eulex Kosovo), che aveva, in particolare, il compito di indagare su reati di tal genere.
Le due persone ritenevano che l’Eulex Kosovo non avesse svolto indagini adeguate sui reati concernenti i loro familiari.
Di conseguenza, hanno lamentato una violazione dei loro diritti fondamentali.
Esse hanno proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
Il Tribunale ha respinto il loro ricorso, dichiarandosi incompetente a conoscere della causa.
Tali persone e la Commissione europea hanno impugnato la decisione del Tribunale.
Unitamente alla causa C-351/22, Neves 77 Solutions, nella quale, parimenti, l’avvocato generale Ćapeta ha presentato le sue conclusioni il 23 novembre 2023, le cause riunite in esame sollevano importanti questioni concernenti i limiti della competenza dei giudici dell’Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) stabiliti dai trattati.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Tamara Ćapeta afferma che il diritto dell’Unione non limita la competenza dei giudici dell’Unione a conoscere di ricorsi per risarcimento danni proposti da singoli sulla base di un’asserita violazione di diritti fondamentali da parte di qualsiasi tipo di misura PESC.
Siffatta interpretazione discende dai principi costituzionali dell’ordinamento giuridico dell’Unione, principalmente dallo Stato di diritto, che comprende il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il principio che impone il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le politiche dell’Unione.
Il ruolo costituzionale dei giudici dell’Unione derivante da tali principi può essere limitato soltanto in via eccezionale.
Nell’Unione europea, la violazione di diritti fondamentali non può costituire una scelta politica, e i giudici dell’Unione devono essere competenti a garantire che le decisioni PESC non oltrepassino le «linee rosse» imposte dai diritti fondamentali.
L’avvocato generale Ćapeta suggerisce quindi alla Corte di statuire che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha dichiarato di essere incompetente a conoscere del ricorso per risarcimento danni
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