(Studio legale G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)
Corte di cassazione. Sentenza 21 ottobre 2024, n. 27149.
Lavoro. Riconoscimento diritto rivalutazione contributiva per esposizione amianto. Diritto ai ratei di pensione. Accoglimento.
“[…] La Corte di Cassazione,
(omissis)
Fatti di causa
1.Con sentenza del 21 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Gela e rigettava la domanda proposta dall’odierno ricorrente nei confronti dell’INPS avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto.
2. La Corte territoriale ha giudicato prescritto il diritto azionato: il primo atto interruttivo era intervenuto ad oltre dieci anni dal pensionamento, momento individuato quale dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, in relazione al quale l’appellante non aveva sollevato alcuna censura in sede di gravame.
Era, peraltro, irrilevante che l’eccezione di prescrizione (quinquennale) sollevata in atti dall’INPS fosse riferita non al diritto alla rivalutazione bensì al diritto ai ratei di pensione, ai sensi del D.P.R. nr. 639 del 1970, art. 47 bis: per i giudici territoriali, eccepita l’inerzia del titolare, la corretta individuazione del regime di prescrizione applicabile configurava, infatti, quaestio iuris.
3. Per la cassazione di tale decisione ricorre S.T., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS.
4. Il ricorso, fissato per la trattazione dinanzi alla Sesta sezione di questa Corte, è stato rimesso alla Quarta sezione in ragione della valenza nomofilattica della questione relativa alla possibilità, da parte del giudice, di affermare la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, a fronte dell’eccezione di prescrizione del diritto ai ratei del trattamento pensionistico.
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni della decisione
6. Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della legge nr. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e dell’art. 2934 cod.civ., imputa alla Corte territoriale l’erronea qualificazione dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS: l’eccezione era riferita ai ratei di pensione e non al diritto alla rivalutazione contributiva, autonomo rispetto al diritto al trattamento pensionistico.
Assume il ricorrente che l’autonomia dei due diritti comporta l’individuazione di due diverse eccezioni.
Nel caso di specie, l’Istituto aveva allegato l’inerzia, riferendola solo alla percezione dei ratei.
L’Istituto, nella memoria di costituzione, così deduceva: «in ogni caso l’Inps eccepisce […] la prescrizione […] degli eventuali ratei arretrati».
7. Nella memoria difensiva, il ricorrente ha ribadito la linea difensiva e osservato che la conferma della sentenza impugnata condurrebbe all’affermazione secondo cui l’eccezione di prescrizione, rivolta a un diritto dotato di autonoma identità (nella specie, il diritto all’esatta misura della pensione) successivo e dipendente da altro diritto (nella specie, il diritto alla rivalutazione contributiva), può legittimare il giudice alla declaratoria di estinzione del diritto stipite, principio mai affermato dalla Corte perché estraneo al sistema giuridico.
8. Il motivo è fondato.
9. Punto fermo da cui occorre muovere è che il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto costituisce, nell’interpretazione di questa Corte, un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione (Cass. nr. 2351 del 2015: conformi Cass. nr. 2856 del 2017; Cass. nr.4283 del 2020; Cass. nr. 14599 del 2022, v. infra).
10. Esso sorge in conseguenza del fatto della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo «natura risarcitoria» (Cass. nr. 2856 del 2017 cit., in motiv., punto 13).
11. Pronunciando, in particolare, in ordine alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, la Corte ha precisato che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge «ai fini pensionistici» e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinati – il diritto al trattamento pensionistico (Cass., nr. 2351 del 2015 cit., punto 4 dei Motivi della decisione).
12. Pertanto, accanto al diritto alla rivalutazione contributiva vi è quello diverso -sia pure collegato al primo all’esatto trattamento pensionistico.
13. Alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, co. 8, della legge nr. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni (Cass. nr. 29635 del 2018, punto 3.2, con richiamo a Cass. n. 2856 del 2017 e a Cass. nr. 2351 del 2015).
Il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all’esatta misura della pensione») è, invece, imprescrittibile (tra le tante, Cass. nr. 35706 del 2023), mentre sono prescrittibili i singoli ratei: la prescrizione è quinquennale, a decorrere dalla legge nr. 111 del 2011, art. 38 (mentre prima era decennale), e si computa dalla maturazione del singolo rateo (Cass. nr. 27829 del 2021).
14. Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi pacifico che l’eccezione di prescrizione estintiva sia stata sollevata con riferimento solo ad uno dei due diritti in contesa.
L’INPS, infatti, ha eccepito la prescrizione del diritto ai ratei arretrati di pensione, non anche quella riferita all’autonomo diritto alla rivalutazione contributiva.
15. Evidente è, dunque, l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata: l’eccezione sollevata con riferimento al diritto ai ratei di pensione non poteva estendersi all’autonomo diritto alla rivalutazione contributiva.
16. I precedenti richiamati dalla Corte di appello non sono pertinenti perché riguardano un profilo diverso che è quello inerente all’onere di allegazione posto a carico della parte che eccepisce la prescrizione estintiva del «diritto» azionato in giudizio.
A tale proposito, si è detto -e va qui confermato- che l’elemento costitutivo dell’eccezione di prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris.
Alla parte che intende avvalersi del fatto estintivo è richiesto soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice, ( cfr. Cass. Sez. un. n. 10955 del 25 luglio 2002; (ndr Cass. Sez. un. n. 10955 del 23 maggio 2002) id. Cass. n. 21377 del 10 novembre 2004; Cass. n. 25025 del 24 novembre 2006 e successive ).
17. Si tratta, però, di aspetti che non rilevano nella fattispecie concreta ove si discute, invece, dell’esercizio, da parte dell’attore, di più diritti e della proposizione, da parte del convenuto, dell’eccezione di prescrizione solo in relazione ad uno di essi. In questo caso, l’eccezione sollevata con riferimento ad un diritto non può estendersi agli altri, se non quale effetto riflesso.
18. Venendo all’odierno giudizio in cui il ricorrente agisce tanto per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto quanto per ottenere l’esatta misura della pensione e, quindi, per conseguire le differenze economiche sui ratei del trattamento pensionistico in godimento, l’eccezione di prescrizione in relazione ad un diritto piuttosto che all’altro può avere, in concreto, effetti diversi.
19. La deduzione, da parte del debitore, dell’inerzia del titolare ad esercitare il «diritto stipite» (il diritto alla rivalutazione contributiva) coinvolge anche il diritto alla diversa misura dei ratei di pensione ma questo soltanto perché la prescrizione del diritto alla rivalutazione è «definitiva» (così Cass. nr. 14599 del 2022; Cass. nr. 2856 del 2017; Cass. nr. 2351 del 2015), incidendo cioè non sui singoli ratei di maggiorazione ma, interamente, sul diritto ad una diversa misura del trattamento pensionistico.
Viceversa, l’eccezione di prescrizione sollevata in relazione al «diritto ai ratei» non ha alcun riflesso sul diritto alla rivalutazione contributiva che va, dunque, accertato nella ricorrenza dei relativi presupposti con ogni successivo ed eventuale effetto in relazione a ratei non prescritti.
20. Il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ. e, quindi la statuizione sulle spese, resta assorbito;
21. In conclusione la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in parte dispositiva che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie concreta, tenendo presente che «nel caso di giudizio volto al riconoscimento sia del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto che di quello all’esatta misura dei ratei di pensione, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS in relazione al primo (diritto all’esatta misura dei ratei di pensione) non si estende al secondo (diritto alla rivalutazione contributiva della posizione assicurativa derivante da esposizione ad amianto)».
22. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità […]”..
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