Sanità: potere di coordinamento dello Stato.
Relazione del Presidente della Corte costituzionale.13 Maggio 2021“Sanità: è necessario un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali”. Relazione del Presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, sull’attività della Corte nel 2020. 13 Maggio 2021.
di B. Torres
“La peculiarità di un servizio sanitario nazionale ma a gestione regionale richiede un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali: un esercizio inadeguato di questo potere non solo comporta rischi di disomogeneità ma può ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni, sul cui rispetto, anche nel 2020, la Corte si è più volte soffermata. Questo problema di fondo si è riproposto nel contesto attuale, pure caratterizzato dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, competenza che avrebbe dovuto garantire quell’unitarietà di azione e di disciplina che la dimensione nazionale dell’emergenza imponeva e tutt’ora impone”.
È uno dei passaggi della Relazione del Presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, sull’attività della Corte nel 2020, in cui si possono leggere le principali linee di tendenza della giurisprudenza costituzionale. Giurisprudenza che, analogamente a quella di altre Corti, in questa fase storica è soggetta -si legge sempre nella Relazione- ad una forte pressione sociale per il riconoscimento di nuovi diritti.
Quanto ai giudizi principali, resta ancora elevato il livello del contenzioso tra Stato e Regioni che -come è stato rilevato in tutte le relazioni degli ultimi anni- affonda le sue radici nella revisione del titolo V della parte II della Costituzione, “i cui problemi applicativi non si possono dire ancora risolti, malgrado l’ormai ventennale impegno della Corte nella regolazione del riparto delle rispettive competenze”.
Più in particolare, “è nella sanità, in particolare, che si sono manifestate le maggiori difficoltà, causate, da una parte, dai consistenti tagli dei finanziamenti statali e, dall’altra, da una gestione non sempre soddisfacente delle pur ingenti risorse. Ciò è testimoniato, fra l’altro, dalla entità del contenzioso relativo ai commissariamenti delle sanità regionali, spesso della durata di molti anni e quindi essi stessi dalla dubbia efficacia. Il fatto è che la peculiarità implicita in un servizio nazionale, ma a gestione regionale, può essere risolta solo con un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali: il suo esercizio inadeguato non solo comporta rischi di disomogeneità, ma può ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni, sul cui rispetto anche nell’anno trascorso la Corte si è più volte soffermata”, si legge nella Relazione.
Un problema, quest’ultimo, che si è ripresentato anche nel corso dell’emergenza Covid. “Si deve poi constatare che questo problema di fondo si è riproposto anche nel contesto attuale, pure caratterizzato dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, come la Corte ha chiarito nella recente sentenza n. 37 del 2021; una competenza che avrebbe dovuto garantire quella unitarietà di azione e di disciplina che la dimensione nazionale delle emergenze imponeva e tutt’ora impone”.
Più in generale, le questioni affrontate dalla Corte nel corso del 2020 hanno riguardato, come sempre, le più svariate materie, quali ad esempio i diritti e i doveri delle coppie omosessuali, la genitorialità biologica e legale, la procreazione medicalmente assistista. In caso di assenza di interventi da parte del legislatore, “la Corte non può, a sua volta, rimanere inerte”. E, in questo “compito doveroso, molte sono state le pretese riconosciute come diritti: si pensi alle vicende che hanno interessato la procreazione medicalmente assistita. Non sono mancati, però, casi di diniego come per il preteso diritto a morire o il preteso diritto delle coppie omosessuali di accedere alle tecniche procreative nel territorio italiano”.
E infine, sul tema salute, si è affrontato nella Relazione il tema delle prestazioni sanitarie. La Corte ha tradizionalmente negato l’esistenza di un diritto “illimitato” alla salute, in considerazione delle incontrollabili ricadute finanziarie, affermando anche, tuttavia, che “il valore di una sana gestione delle risorse non può spingersi sino a comprimere i livelli essenziali delle prestazioni, che in tal modo divengono oggetto di un diritto fondamentale”. In particolare, con la sentenza n. 62 ha ribadito che, “una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto (fondamentale) alle prestazioni sociali non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali […]. È la garanzia dei dritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
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