Corte Costituzionale. Ordinanza n. 199 del 3 novembre 2023.

Con ordinanza n. 199 del 3 novembre 2023, la Corte Costituzionale, a seguito dell’intervenuta modifica della disciplina richiamata in giudizio relativa alla fissazione di un minimo e di un massimo della sanzione amministrativa tra euro 10.000 ed euro 50.000 per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, restituisce gli atti ai Tribunali rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Secondo il rimettente il legislatore avrebbe determinato un’irragionevole disparità di trattamento per i trasgressori per omessi versamenti contributivi sotto la soglia di rilevanza penale di euro 10.000 che, pur violando con diversa gravità il precetto normativo, non vedrebbero la determinazione della sanzione graduata in relazione alla diversa gravità.

Norme impugnate: Art. 2, c. 1°-bis, del decreto-legge 12/09/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11/11/1983, n. 638, come sostituito dall’art. 3, c. 6°, del decreto legislativo 15/01/2016, n. 8.

Oggetto: Sanzioni amministrative – Previdenza e assistenza – Previsione che punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2, c. 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, come convertito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui. Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per un importo superiore a euro 10.000 annui, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 – Previsione che, nel caso in cui l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000.

Dispositivo: restituzione atti – jus superveniens.