(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Con sentenza n. 2573, depositata il 22 gennaio 2024, la Corte di Cassazione si è occupata della determinazione dell’indice di sfruttamento di cui all’art. 603-bis del codice penale. Secondo la S.C., il giudizio sulla sussistenza di tale indice, in particolare sull’elemento della “palese difformità” o “sproporzione” della retribuzione, è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile dal giudice di legittimità il quale è chiamato ad esercitare il controllo dell’uso logico e coerente dei criteri ermeneutici.
1.La Corte evidenzia che, al fine di agevolare l’individuazione delle fattispecie riconducibili all’alveo della condotta incriminata, “il legislatore offre quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro. I vari indicatori delle condizioni di sfruttamento del lavoro elencati nei numeri l)-4) della disposizione in parola complessivamente disegnano il perimetro dell’area semantica della nozione di sfruttamento del lavoro e in quanto tali partecipano alla specificazione dell’oggettività materiale e giuridica nonché del dolo della fattispecie, svolgendo di conseguenza anche una funzione di agevolazione probatoria e di criteri guida per l’interprete. Ciascun indicatore e sufficiente ma non necessario per definire la condizione di sfruttamento atteso che, come recita la medesima disposizione, per riscontrarsi in concreto basta “la sussistenza di una o più delle… condizioni”. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che la prova dello sfruttamento può derivare anche aliunde precisando che l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore. Tali indici, non precludono l’individuazione di altre condotte che integrino la fattispecie di abuso, posto che essi costituiscono meri indicatori della sussistenza del fatto tipico, che ben può risultare aliunde, purché si concreti l’assoggettamento a condizioni di lavoro cui si subisce l’imposizione”. Anche per tali motivi, la S.C: ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale avanzati circa la tassatività degli indici de quibus, e su cui non occorre soffermarsi atteso che il ricorso introduce il tema non della tassatività della fattispecie ma dell’applicazione e interpretazione degli elementi descrittivi dell’indice di sfruttamento e in particolare della difformità e proporzione della retribuzione rispetto al contratto di riferimento”.
2.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. SEZIONE QUARTA PENALE .
[…]
Fatto
1. A.A. e B.B. ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 481/23 del 30 gennaio 2023 che confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala del 23 aprile 2021 con cui gli odierni ricorrenti erano condannati in relazione al reato di sfruttamento del lavoro aggravato ex art. 603-bis, comma 1, n. 2 cod. pen., per avere utilizzato nella loro azienda agricola la manodopera di quattro lavoratori extracomunitari con una retribuzione media di 3 euro l’ora per giornate lavorative di 9 ore, fatti accaduti in M e M D V tra luglio e novembre 2017, nonché veniva disposta la confisca dei terreni di loro proprietà ove prestavano attività i lavoratori sfruttati; gli imputati venivano assolti perché il fatto non sussiste dal reato di intermediazione fittizia ex art. 603-bis, comma 1, n. 1 cod. pen. in relazione al reclutamento di uno di tali lavoratori per destinarlo al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento.
2. La difesa di entrambi i ricorrenti lamenta, con tre motivi di ricorso, che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare o avrebbe motivato contraddittoriamente in relazione alle doglianze già prospettate in appello.
3. In particolare, con un primo motivo di ricorso, la difesa lamenta l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione avendo il giudice, ai fini dell’indicizzazione dello sfruttamento, parametrato le paghe dei lavoratori alla retribuzione prevista dal CCNL di categoria ritenendo che non vi sia la ritenuta macroscopica sproporzione tra la retribuzione di 55 euro netti al giorno previsti dal contratto collettivo e gli effettivi 45 euro netti al giorno attribuiti ai lavoratori.
4. Con un secondo motivo di ricorso la difesa degli imputati coglie il medesimo vizio della motivazione con riferimento alla mancata restituzione dei beni oggetto di confisca rilevando in particolare che la Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata ha evidenziato che i lavoratori sfruttati erano stati reclutati ed effettivamente impiegati durevolmente nell’appezzamento di terreno di (Omissis) e tuttavia tale appezzamento di terreno non e stato mai sequestrato in quanto non fa parte della proprietà degli imputati che invece possiedono dei terreni esclusivamente nella città di M D V. Da tale osservazione la difesa deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza della corte di appello che ha mantenuto la confisca sui terreni siti nella città di M D V anche se i ricorrenti avrebbero impiegato effettivamente le vittime del reato nel terreno non di loro proprietà presso la città di M. Al riguardo osserva la difesa che gli appezzamenti di terreno siti in M D V e confiscati agli odierni ricorrenti non vengono mai menzionati nella sentenza e pertanto, a parere della difesa, viene meno la strumentalità e la pertinenza tra il terreno oggetto di sequestro e il delitto almeno con riguardo all’apprezzamento di terreno sito in M.
5. Con un terzo motivo di ricorso, strettamente dipendente dal secondo, la difesa lamenta la nullità della sentenza per la mancata motivazione circa la confisca avendo la corte d’appello omesso del tutto di motivare sulle ragioni che hanno condotto a rigettare la richiesta di revoca della confisca ed essendosi limitata in modo generico a motivare in ordine ad un singolo appezzamento di terreno sito nella contrada di M senza la doverosa motivazione su tutti gli altri terreni sequestrati. Il giudice di appello, a parere della difesa, avrebbe dovuto invece motivare nel senso dell’individuazione dei singoli elementi di prova che abbiano permesso di individuare la pertinenzialità dei singoli appezzamenti di terreni alla commissione del delitto per il quale sono stati condannati gli imputati.
6. Il procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Diritto
1. In ordine al primo motivo di ricorso il Collegio osserva che la critica della difesa si impernia sostanzialmente sulla motivazione circa il riscontrato indice di sfruttamento ex art. 603-bis, comma 3, n. 1) cod. pen., nell’ipotesi concretamente dimostrata (e non posta in discussione dalla difesa stessa) dell’entità della retribuzione quotidiana, di circa 3 euro l’ora, corrisposta per tutto il periodo ai quattro lavoratori africani impiegati presso l’azienda agricola degli imputati. In particolare, viene criticata la dedotta sproporzione richiesta dalla legge utilizzando come parametro il contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli operai agricoli laddove, a parere della difesa, il differenziale non costituirebbe, invece, quell’entità economica minima per integrare l’indice di sfruttamento previsto dall’art. 603-bis, comma 3, n. l) cod. pen.
2. Al riguardo, considerato che il giudizio sulla sussistenza di tale indice, e in particolare sull’elemento della “palese difformità” o “sproporzione” della retribuzione, e valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile dal giudice di legittimità, chiamato ad esercitare il controllo dell’uso logico e coerente dei criteri ermeneutici, si osservi che la motivazione della corte d’appello, conformemente a quella della sentenza di primo grado, si sofferma in modo ampio, lineare, convincente e coerente, sulla discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso uno degli indici dettati dalla legge e in particolare attraverso il parametro ex art. 603-bis, comma 3, n. 1, cod. pen., del confronto tra la retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla contrattazione collettiva per i lavoratori agricoli.
3. Atteso che la difesa chiede sostanzialmente la verifica dell’esercizio del potere discrezionale del giudice nell’interpretazione delle locuzioni normative usate nell’art. 603-bis, comma 3, n. 1, cod. pen., occorre evidenziare che, con una tecnica normativa volta ad agevolare l’individuazione delle fattispecie riconducibili all’alveo della condotta incriminata, il legislatore offre quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro.
4. I vari indicatori delle condizioni di sfruttamento del lavoro elencati nei numeri l)-4) della disposizione complessivamente disegnano il perimetro dell’area semantica della nozione di sfruttamento del lavoro e in quanto tali partecipano alla specificazione dell’oggettività materiale e giuridica nonché del dolo della fattispecie, svolgendo di conseguenza anche una funzione di agevolazione probatoria e di criteri guida per l’interprete (vedi Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580-01). Ciascun indicatore e sufficiente ma non necessario per definire la condizione di sfruttamento atteso che, come recita la medesima disposizione, per riscontrarsi in concreto basta “la sussistenza di una o più delle… condizioni”. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che la prova dello sfruttamento può derivare anche aliunde (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, Falcone, Rv. 282609-01) precisando che l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore. Tali indici, come evidenzia in motivazione Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022, Huang, Rv. 284190-02, “non precludono l’individuazione di altre condotte che integrino la fattispecie di abuso, posto che essi costituiscono meri indicatori della sussistenza del fatto tipico, che ben può risultare aliunde, purché si concreti l’assoggettamento a condizioni di lavoro cui si subisce l’imposizione” (Vedi anche Sez. 4, n. 7861, del 11/11/2021, dep. 2022, Cirigliano, Rv. 282604-01). Anche per tali motivi Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022, Huang, Rv. 284190-02, ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale avanzati circa la tassatività degli indici de quibus, e su cui non occorre soffermarsi atteso che il ricorso introduce il tema non della tassatività della fattispecie ma dell’applicazione e interpretazione degli elementi descrittivi dell’indice di sfruttamento e in particolare della difformità e proporzione della retribuzione rispetto al contratto di riferimento.
5. Nel motivo di ricorso, specificamente, non si dubita della tassatività della fattispecie ma si lamenta l’uso della discrezionalità nell’interpretazione dell’indice di sfruttamento, sub n. 1) dell’art. 603-bis, cod. pen, costituito dalla “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”.
6. Si pone, pertanto, il tema dell’interpretazione dei singoli elementi che integrano tale indice anche con fonti extrapenali, di diritto del lavoro, sindacale, civile, costituzionale. La spiegazione di tali elementi integrativi della norma penale contribuisce a definire l’oggetto del dolo e i margini di ammissibilità dell’errore sulla legge extrapenale ex art. 47 cod. pen..
7. Il primo di tali elementi e costituito dalla “retribuzione”: tutto ciò che e dovuto per la prestazione lavorativa non solo come complessivo trattamento economico di base ma anche come indennità a vario titolo corrisposte per la prestazione. Il termine “retribuzione”, pur evocando nel sinallagma contrattuale il rapporto di subordinazione, non confina l’applicabilità dell’indice de quo al rapporto di lavoro subordinato ma si estende a qualsiasi forma di corrispettivo per un’attività lavorativa accettata in uno stato di bisogno, di cui approfitta una parte per la disparità di forza contrattuale, ancorché qualificato o simulato sotto altri tipi contrattuali. Pertanto, il termine si riferisce a qualsiasi obbligazione corrispettiva sorta da un contratto avente ad oggetto una prestazione lavorativa pattuita approfittando dello stato di bisogno del lavoratore. Si pensi al corrispettivo per i lavoratori eterorganizzati, tirocinanti, stagisti etc. e a tutte le attività che esulano dall’applicazione di qualsiasi contratto collettivo di lavoro.
8. Tale lettura si impone per due ordini di considerazioni: in primo luogo per evitare un’ingiustificabile disparita di trattamento tra prestatori la cui attività e riconducibile alla contrattazione collettiva e lavoratori che non vi rientrano pur prestando la propria attività nelle medesime o analoghe condizioni di lavoro; in secondo luogo, perché il medesimo indice fa riferimento a tutte le corresponsioni in cui “comunque” v’e una sproporzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
9. Si badi che l’avverbio “comunque” utilizzato nell’ultima parte dell’indice n. 1) richiede l’applicazione del parametro in ogni caso a tutti i rapporti di lavoro, comunque titolati, a prescindere dall’ambito applicativo della contrattazione collettiva, in cui vi sia sproporzione quantitativa e qualitativa tra lavoro e corrispettivo seppur accettata, o rectius subita per lo stato di bisogno. Viceversa, se si ritenesse di limitare l’applicazione soltanto ai rapporti di lavoro subordinati privati, regolati dalla contrattazione collettiva, non avrebbe alcuna ratio essendi la seconda parte della disposizione e in particolare l’avverbio “comunque”.
10. Tale retribuzione, prima della legge 29 ottobre 2016, n. 199, era prevista come “sistematica”, e, invece, dopo tale riforma deve essere “reiterata”; modifica che non suggerisce più la necessita di una paga costante e nemmeno di un’abitualità, bastando una seconda retribuzione per superare la soglia della punibilità. Non c’è sfruttamento, di conseguenza, per una mera sommatoria di condotte episodiche in danno di lavoratori diversi (sez. 4, n. 45615 del 11/11/21, Mazzotta, Rv. 285880-01).
11. La disposizione prevede anche la corresponsione delle retribuzioni come riferimento all’effettive erogazioni patrimoniali dovute, non a quelle realmente versate (altrimenti paradossalmente andrebbe esente proprio il datore di lavoro che dopo aver ricevuto la prestazione non adempie ad alcuna dazione effettiva), e non al corrispettivo pattuito con accordi illegittimi per dissimulare la sottoretribuzione. La ratio di questo requisito si fonda sull’effettività del compenso, onde evitare facili e formali elusioni come avviene nel c.d. lavoro grigio, o specificamente nel lavoro agricolo con i finti periodi di disoccupazione volti ad approfittare fraudolentemente degli ammortizzatori sociali di categoria.
12. Nella prima parte la disposizione assume – quali parametri per valutare l’inadeguatezza della retribuzione – i contratti collettivi nazionali e territoriali (questi ultimi per tenere in considerazione i settori merceologici quali agricoltura ed edilizia in cui il livello territoriale rileva specificamente per la fissazione del salario) dei sindacati più rappresentativi.
13. Mancando un’anagrafe della rappresentatività nel settore privato, il legislatore ha fatto riferimento alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per evitare che contratti e sindacati “pirata”, cioè costituiti artatamente per simulare una rappresentanza ed esporre un’apparente bilateralità, potessero arrogarsi con una contrattazione priva di fondamento democratico, il potere di concorrere a delimitare l’area di rilevanza penale, producendo norme contrattuali con una retribuzione indegna, da far apparire come frutto di relazioni sindacali. La locuzione normativa e in ossequio al principio costituzionale ex art. 39, comma 1, Cost. e alla rappresentatività sindacale effettiva, non solo maggiormente rappresentativa a livello comparativo; di talché potrebbero essere titolate anche nuove associazioni sindacali purché rappresentino un reale numero di iscritti, e vantino la partecipazione alle trattative sindacali per la contrattazione collettiva, con diffusione sul territorio nazionale.
14. Non necessariamente, quindi, il giudice deve far riferimento al contratto leader ma a quello principale tenendo conto dell’attività effettivamente svolta dal datore e in caso di attività miste a quello dell’attività prevalente.
15. L’indice de quo, nella prima parte, e incentrato sui dati ut supra che devono evidenziare una “palese difformità” tra previsione contrattuale collettiva, nazionale o territoriale, e retribuzione effettiva. Tale fondamentale (sebbene non unica) soglia di rilevanza penale si fonda sull’inadeguatezza del quantum erogato che non può essere definita in termini percentili dalla norma in ragione delle innumerevoli concrete variabili contrattuali. Si tratta di una retribuzione sostanzialmente imposta da chi approfitta economicamente di chi versa in uno stato di bisogno, portando al ribasso quanto pattuito nel contatto collettivo, eludendo anche le obbligazioni contributive, assicurative, di sicurezza, arrogandosi un’autonomia contrattuale unilaterale in spregio ai principi che presiedono il valore della contrattazione collettiva; pertanto, la difformità dal contratto collettivo e in re ipsa e diventa palese, cioè indice di sfruttamento, quando appare evidente e riscontrabile, in primo luogo, che la retribuzione effettiva corrisposta ai lavoratori in stato di bisogno, rispetto al quantum previsto dai contratti collettivi, dimostri un tale scostamento da ritenere che una reale rappresentanza sindacale, nazionale o territoriale, di entrambe le parti sociali, nelle date condizioni storiche ed economiche, non l’avrebbe di certo condivisa.
16. In secondo luogo, la “palese difformità” rispetto alle determinazioni della contrattazione collettiva, e concetto che non può essere tenuto distinto dalla sproporzione tra il lavoro prestato e la paga base anche tenendo conto di indennità di lavoro straordinario, notturno, festivo e dimensioni dell’impresa.
17. Si noti che il giudizio di proporzionalità cui e chiamato l’interprete dalla seconda parte dell’indice di sfruttamento de quo e la concrezione diretta del principio costituzionale dell’art. 36 Cost. che pretende una retribuzione idonea ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. Sicché la proporzione tra l’obbligazione retributiva e la qualità e quantità del lavoro prestato, quale limite costituzionale volto a garantire equità e dignità, deve essere mantenuta anche quale metro della difformità e deve prevalere “comunque” anche su una contrattazione collettiva che ipoteticamente non l’abbia rispettata. L’autonomia delle parti sociali non può infatti derogare al principio della retribuzione quale soglia minima di dignità umana e sociale, personale e familiare, espressione degli artt. 2, 3, 4, 36 e 41 Cost.
18. In breve, non v’e proporzione tra retribuzione e lavoro prestato quando, tenendo conto delle variabili mansionali, dell’effettiva prestazione patrimoniale, comprensiva della paga base e delle eventuali indennità, sviluppato un calcolo per un arco di tempo quotidiano, settimanale o mensile, considerato dalla contrattazione o dagli usi, l’importo del corrispettivo non assicurerebbe al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera dal bisogno che lo ha costretto ad accettare quelle date condizioni di lavoro.
19. Tale deve considerarsi una retribuzione al di sotto della soglia di povertà assoluta pur sempre in presenza dell’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore.
20. Tale sproporzione nel caso concreto non va colta, come invece prospetta la difesa dei ricorrenti, con un semplice raffronto tra la somma oggetto di effettiva retribuzione e quella astrattamente prevista dal contratto collettivo di lavoro, ma tra la quantità e qualità del lavoro prestato e quindi tenendo conto dell’attività, delle complessive condizioni di lavoro, e della determinazione delle ore di lavoro prestate rispetto a quanto previsto contrattualmente. Il riferimento per gli operai agricoli non e solo al CCNL ma anche a quello provinciale, nella fattispecie di Trapani.
21. Al riguardo basti osservare che nel caso concreto il confronto non può risolversi tra la somma dei 45 euro netti effettivamente riconosciuti ai quattro lavoratori e la somma di 51 euro netti astrattamente previsti perché si tratta di due somme risultanti da una quantificazione oraria notevolmente diversa: nel caso concreto si riferisce alla somma prodotta da una attività lavorativa di almeno 9 ore al giorno, in condizioni indegne e particolarmente faticose, a fronte invece di una somma contrattualmente riconosciuta per poco più di sei ore al giorno, per cinque giorni a settimana, con tutele, pause, riposo, ferie etc, del tutto sconosciute nel rapporto di lavoro irregolare. La condizione di lavoro emergente dagli atti e ben più gravosa e non riducibile alla mera quantificazione oraria dell’attività lavorativa.
22. E evidente che il raffronto non depone a favore di quanto prospettato dalla difesa e di questo la motivazione da ampia spiegazione ponendosi in linea coi principi sopra esposti.
23. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.
24. In ordine al secondo e terzo motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente atteso che rilevano profili in parte sovrapponibili, il Collegio osserva che tali motivi di ricorso sono attinenti alla motivazione del provvedimento ablativo dei beni già oggetto di sequestro preventivo, e riguardano sostanzialmente entrambi la completezza della motivazione circa la spiegazione della pertinenzialità e strumentalità del bene confiscato rispetto al reato per cui e intervenuta la condanna.
25. In particolare, in relazione a tali motivi di ricorso, si noti che l’impianto motivazionale di primo grado e interamente recepito nella motivazione dell’appello che accoglie e ribadisce il rapporto di funzionalità e pertinenza tra l’attività lavorativa e l’azienda agricola degli imputati.
26. La difesa rileva che effettivamente sono stati sequestrati e successivamente confiscati i fondi agricoli in M D V di proprietà degli imputati ma trascura che si tratta di res pertinente al complesso aziendale luogo dello sfruttamento, non rilevando che l’attività lavorativa sia stata prestata su due diversi fondi, uno a M (non di proprietà dei ricorrenti), l’altro a M D V (di proprietà dei C.C. e quindi confiscabile).
27. L’art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto” e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.
28. In proposito si deve rilevare che la confisca diretta ha per oggetto tutti i beni funzionali a commettere il reato di sfruttamento lavorativo o da cui ne e derivata un’utilità ancorché marginale. Trattandosi di un reato sostenuto da motivazioni economiche, che lede oltre che la libertà individuale e la dignità umana del lavoratore anche l’interesse pubblico all’osservanza delle norme che presiedono il mercato del lavoro e la regolarità del rapporto di lavoro, e specificamente della formazione ed esecuzione del contratto di lavoro e delle obbligazioni retributive, contributive, assicurative, di sicurezza che ne derivano, il legislatore obbliga il giudice alla confisca di tutti beni che costituiscono il contesto materiale ed economico connesso al reato. Di talché, appare diretto il collegamento tra lo sfruttamento e l’azienda, intesa sia quale luogo fisico in cui si consuma lo sfruttamento sia quale complesso di beni funzionali allo sfruttamento della manodopera e all’approfittamento dello stato di bisogno.
29. Salvi i diritti della persona offesa e di terzi, la disposizione non si applica soltanto ai beni di proprietà dei datori di lavoro che potrebbero essere anche soggetti diversi dai titolari dell’azienda ma a tutti i beni pertinenti al reato, a prescindere dalla loro allocazione topografica, ancorché non appartenenti agli imputati, allo scopo di evitare facili elusioni con intestazioni societarie o fittizie.
30. Pertanto, in tema di confisca obbligatoria di cose pertinenti al reato di sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis 2, cod. pen., e oggetto di confisca l’azienda, intesa quale complesso di beni funzionali, ove e per la quale si è consumato lo sfruttamento della manodopera.
31. Con particolare riferimento all’azienda agricola, i terreni, i fondi rustici, le pertinenze, le attrezzature, gli impianti, sono il luogo imprescindibile ove funzionalmente viene impiegata la manodopera, ove ci serve dei lavoratori agricoli e che, a sua volta, serve al loro sfruttamento. Tale pertinenzialità non viene interrotta se, come nel caso concreto, alcuni terreni di proprietà degli imputati (e oggetto di sequestro e poi del provvedimento di confisca) sono diversi da quelli indicati in imputazione, in quanto si tratta pur sempre di fondi agricoli del medesimo compendio aziendale nel quale e per l’utilità del quale i quattro lavoratori africani erano sfruttati.
32. Pertanto, la motivazione sulla confisca dei terreni siti nell’agro di M D V, di proprietà degli imputati, appare coerente, congrua e logicamente esaustiva e resiste ai motivi di ricorso sul punto.
33. In definitiva, si rigettano i ricorsi degli imputati che sono quindi condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi […].
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