(Studio legale  G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di Giustizia UE, sentenza 13 giugno 2024 nella causa C-563/22, Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite.

Gli apolidi di origine palestinese registrati presso l’UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) devono, in linea di principio, ottenere lo status di rifugiato se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA è considerata come cessata L’assistenza o la protezione dell’UNRWA deve in particolare essere considerata come cessata nei confronti del richiedente quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado di garantire ad alcun apolide di origine palestinese, che soggiorni nel settore della zona operativa dell’UNRWA in cui detto richiedente aveva la dimora abituale, condizioni di vita degne o condizioni di sicurezza minime.

1.Nel luglio 2018 una madre e sua figlia minorenne, entrambe apolidi di origine palestinese, hanno lasciato la città di Gaza e hanno raggiunto illegalmente la Bulgaria, dopo essere transitate per l’Egitto, la Turchia e la Grecia. La loro prima domanda di protezione internazionale presso le autorità bulgare è stata respinta in via definitiva con la motivazione che esse non avevano dimostrato di aver lasciato la Striscia di Gaza per il fondato timore di essere perseguitate.

Esse hanno presentato quindi una seconda domanda (cosiddetta «domanda reiterata») facendo valere la loro registrazione presso l’UNRWA. Esse chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato a seguito della cessazione, di fatto, della protezione dell’UNRWA nei loro confronti.

Anche la domanda reiterata è stata respinta, sulla base del rilievo che le interessate avrebbero rinunciato all’assistenza dell’UNRWA lasciando volontariamente la sua zona operativa.

Il giudice bulgaro adito dalle interessate chiede alla Corte di giustizia UE (CGUE) di interpretare la direttiva procedure [1]per quanto riguarda la portata dell’esame nel merito di una domanda reiterata. Inoltre, esso chiede alla Corte di interpretare la direttiva qualifiche[2].

Secondo tale direttiva, le persone registrate presso l’UNRWA sono, di norma, escluse dallo status di rifugiato nell’Unione europea.

Tuttavia, quando la protezione o l’assistenza dell’UNRWA cessi, per qualsiasi motivo[3], tali persone devono vedersi riconosciuto in via automatica[4] lo status di rifugiato.

La Corte è chiamata a chiarire in che momento l’assistenza o la protezione dell’UNRWA debba essere considerata come cessata.

2. La CGUE risponde, anzitutto, che l’esame nel merito di una domanda reiterata deve estendersi all’insieme dei fatti presentati. Esso deve prendere in considerazione anche i fatti che erano già stati valutati nell’ambito della prima domanda.

La Corte osserva poi che, nell’ipotesi in cui il giudice bulgaro dovesse concludere che, in considerazione delle condizioni generali di vita esistenti nella Striscia di Gaza al momento in cui esso statuisce, la protezione o l’assistenza dell’UNRWA in tale settore della sua zona operativa dev’essere considerata come cessata nei confronti delle due richiedenti di cui trattasi, ad esse dovrebbe essere riconosciuto in via automatica lo status di rifugiato.

Tuttavia, tale status dev’essere loro negato qualora rientrino nell’ambito di applicazione di uno degli altri motivi di esclusione previsti dalla direttiva qualifiche[5].

L’assistenza o la protezione dell’UNRWA deve in particolare essere considerata come cessata nei confronti del richiedente quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado di garantire ad alcun apolide di origine palestinese, che soggiorni nel settore della zona operativa di tale agenzia in cui tale richiedente aveva la dimora abituale, condizioni di vita degne o condizioni di sicurezza minime.

La Corte rileva a tal riguardo che tanto le condizioni di vita nella Striscia di Gaza quanto la capacità dell’UNRWA di adempiere la missione ad essa affidata hanno subito un deterioramento senza precedenti a causa delle conseguenze degli eventi del 7 ottobre 2023.


[1] Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

[2] Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

[3] E senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita, ipotesi che ricorre per il momento, come risulta dalle risoluzioni pertinenti dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

[4] A meno che non si applichi un altro motivo di esclusione, come la commissione al di fuori del paese di accoglienza di un reato grave prima di essere ammesso come rifugiato.

[5] Si v. la nota 4.