Giusto un anno fa il Consiglio dell’Unione europea adottava una Raccomandazione sul reddito minimo e l’inclusione attiva.
La riproponiamo ai lettori di q. Rivista.
“RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva (2023/C 41/01).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera j),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Nell’ottica di garantire una vita dignitosa in tutte le fasi della vita, la presente raccomandazione mira a combattere la povertà e l’esclusione sociale e a perseguire livelli elevati di occupazione, promuovendo un adeguato sostegno al reddito, in particolare mediante un reddito minimo, e un accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse sufficienti e favorendo l’integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare, in linea con l’approccio di inclusione attiva.
(2)
A norma dell’articolo 151 TFUE, l’Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi, tra l’altro, la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e la lotta contro l’emarginazione.
(3)
L’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1) stabilisce che l’Unione riconosce e rispetta i diritti di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali. Stabilisce inoltre che ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali e che, al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.
(4)
La raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio (2), in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale, raccomanda agli Stati membri di riconoscere, nell’ambito d’un dispositivo globale e coerente di lotta all’emarginazione sociale, il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e raccomanda loro di adeguare di conseguenza, se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione sociale. Dato il contenuto della presente raccomandazione, risulta opportuno sostituire la raccomandazione 92/441/CEE.
(5)
La raccomandazione 2008/867/CE della Commissione (3), relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, definisce una strategia globale volta a facilitare l’integrazione in posti di lavoro sostenibili e di qualità di coloro che sono in grado di lavorare e a fornire a coloro che non ne sono in grado risorse sufficienti per vivere dignitosamente, sostenendone la partecipazione sociale. Tale approccio integrato, basato su una combinazione di tre parti strategiche (adeguata integrazione del reddito, mercati del lavoro che favoriscono l’inserimento e accesso a servizi di qualità) è particolarmente importante per le persone più lontane dal mercato del lavoro o escluse dalla società.
(6)
Nel novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali (4), che stabilisce 20 principi per sostenere il buon funzionamento e l’equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Il principio 14 afferma che chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l’accesso a beni e servizi che, per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro.
(7)
Nella comunicazione del 4 marzo 2021 dal titolo «Il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (5) la Commissione ha manifestato l’ambizione di realizzare un’Europa sociale forte. Nel giugno 2021 il Consiglio europeo ha accolto con favore l’obiettivo sociale dell’Unione in materia di riduzione della povertà, in linea con la dichiarazione di Porto, firmata dai capi di Stato e di governo l’8 maggio 2021, in base al quale entro il 2030 il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto, rispetto al 2019, di almeno 15 milioni, di cui almeno 5 milioni dovrebbero essere bambini. Il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore l’obiettivo principale in materia di occupazione, che prevede che almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni abbia un lavoro e almeno il 60 % di tutti gli adulti partecipi ogni anno ad attività di formazione. Un quadro di valutazione della situazione sociale riveduto e un quadro di riferimento per l’analisi comparativa del reddito minimo, concordati dal comitato per la protezione sociale, rafforzano la base analitica del semestre europeo, della relazione comune sull’occupazione e delle raccomandazioni specifiche per paese.
(8)
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi sottolineano che la crescita economica sostenibile deve andare di pari passo con l’eliminazione della povertà e delle altre deprivazioni, la riduzione delle disuguaglianze e il miglioramento dell’accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’occupazione.
(9)
Nella risoluzione del 24 ottobre 2017 (6) sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a introdurre un reddito minimo adeguato, sottolineando il ruolo della protezione del reddito minimo come strumento per combattere la povertà. Nelle conclusioni del 12 ottobre 2020 sul «Rafforzamento della protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l’esclusione sociale nell’ambito della pandemia di COVID-19 e oltre» (7), il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare un aggiornamento del quadro dell’Unione al fine di sostenere e integrare efficacemente le politiche degli Stati membri in materia di protezione del reddito minimo nazionale. Nel corso della Conferenza sul futuro dell’Europa, i cittadini hanno chiesto un quadro comune dell’Unione per il reddito minimo.
(10)
La presente raccomandazione si basa sui risultati delle valutazioni della Commissione che esaminano i progressi compiuti nell’attuazione della raccomandazione 2008/867/CE. Le valutazioni hanno confermato la validità dell’approccio di inclusione attiva, ma hanno messo in luce sfide specifiche connesse, tra l’altro, alla scarsa adeguatezza, al limitato utilizzo e alla ridotta copertura del reddito minimo, ai potenziali effetti dissuasivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali e all’accesso problematico a servizi di qualità che promuovano l’inclusione sociale e l’integrazione nel mercato del lavoro. Le valutazioni hanno inoltre invitato a concentrarsi maggiormente su un sostegno adeguato all’inclusione sociale delle persone che non sono in grado di lavorare.
(11)
Nonostante nell’ultimo decennio siano stati compiuti progressi nella riduzione della povertà e dell’esclusione sociale nell’Unione, nel 2021 oltre 95,4 milioni di persone continuavano a essere a rischio di povertà o esclusione sociale, con una maggiore esposizione delle donne a tale rischio. L’aumento del rischio di povertà per le persone che vivono in famiglie (pressoché) senza occupati e il peggioramento della povertà in molti Stati membri, unitamente a una diminuzione dell’effetto dei trasferimenti sociali sulla riduzione della povertà, sono fonte di preoccupazione. L’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero fare di più, per aiutare le persone più vulnerabili e svantaggiate.
(12)
Un’occupazione sostenibile e di qualità è il modo migliore per uscire dalla povertà e dall’esclusione sociale. Al tempo stesso, garantendo la presenza di un maggior numero di persone sul mercato del lavoro si concorre al finanziamento dei sistemi di protezione sociale e se ne migliora la sostenibilità finanziaria, contribuendo così all’equità intergenerazionale e promuovendo la coesione sociale. Al fine di conseguire livelli occupazionali più elevati è di fondamentale importanza fornire sostegno alle persone per la riuscita delle transizioni nel mercato del lavoro.
(13)
I vantaggi sociali ed economici apportati da reti di sicurezza sociale adeguate e mirate hanno acquisito ulteriore importanza durante i periodi di lockdown della pandemia di COVID-19. Le misure di confinamento hanno avuto effetti sproporzionati sulle donne e sui gruppi svantaggiati, specialmente per quanto riguarda l’accesso all’assistenza sanitaria per motivi di salute sia fisica sia mentale, all’istruzione e ai servizi pertinenti, il che ha aggravato anche le preesistenti restrizioni all’accesso all’occupazione (8). Gli insegnamenti tratti dalla crisi COVID-19 hanno inoltre evidenziato l’importanza di sistemi di protezione sociale adeguati, completi e resilienti che fungano da strumenti preventivi e reattivi agli shock per sostenere la ripresa.
(14)
Le tendenze macroeconomiche associate alla globalizzazione, alle transizioni verde e digitale, ai cambiamenti demografici e all’evoluzione dei modelli di lavoro continuano a plasmare l’Unione. Reti di sicurezza sociale complete e solide, che garantiscano un adeguato sostegno al reddito e facilitino le transizioni verso il mercato del lavoro, compreso il sostegno alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze, possono contribuire a rendere tali processi giusti e inclusivi. I cambiamenti nei modelli di carriera, unitamente a un aumento delle forme di occupazione atipiche, possono rendere più difficile per le persone a basso reddito rispondere i criteri necessari per accedere ai sistemi di protezione sociale a carattere assicurativo e possono comportare un aumento della domanda di misure di sostegno alternative, come il reddito minimo. Inoltre, a seguito della guerra di aggressione ingiustificata e illegale intrapresa dalla Russia nei confronti dell’Ucraina, il forte aumento dei prezzi dell’energia e la conseguente inflazione stanno colpendo le famiglie a reddito basso e medio-basso. Le misure che intervengono sul reddito possono essere orientate verso i gruppi vulnerabili e sono compatibili con il mantenimento degli incentivi volti a ridurre la domanda di energia e a migliorare l’efficienza energetica.
(15)
La presente raccomandazione si concentra sulle «persone che non dispongono di risorse sufficienti», ossia coloro che vivono in famiglie che soffrono di penuria, irregolarità o precarietà delle risorse monetarie e materiali, indispensabili per la loro salute e il loro benessere e per la partecipazione alla vita economica e sociale. Per le persone che sono in grado di lavorare, solide reti di sicurezza sociale devono agevolare la (re)integrazione nel mercato del lavoro attraverso misure di sostegno specifiche, che associno misure attive per il mercato del lavoro, il sostegno alla ricerca di un impiego, l’istruzione e la formazione. A coloro che ne hanno bisogno, compresi coloro che non sono in grado di lavorare, tali reti garantiscono un adeguato sostegno al reddito e servizi abilitanti. Pertanto le reti di sicurezza sociale non rappresentano uno strumento passivo, anzi fungono, per quanto possibile, da trampolino di lancio per l’integrazione socioeconomica e la mobilità sociale ascendente, migliorando l’inclusione e le prospettive occupazionali.
(16)
Le reti di sicurezza sociale comprendono una serie di prestazioni monetarie e in natura che forniscono sostegno al reddito e accesso ai servizi abilitanti ed essenziali. Una componente importante del sostegno al reddito è costituita dalle prestazioni di reddito minimo, definite come prestazioni monetarie di ultima istanza a carattere non contributivo e soggette ad accertamento volte a colmare lo scarto che separa una famiglia da un determinato livello di reddito complessivo quando altre fonti di reddito o prestazioni sono state esaurite o non sono adeguate a garantire una vita dignitosa. In alcuni Stati membri le prestazioni di reddito minimo possono essere combinate con altre prestazioni monetarie fornite alla famiglia e ai suoi membri quali assegni familiari e per figli a carico, prestazioni per l’abitazione, prestazioni di disoccupazione, prestazioni di invalidità, prestazioni di vecchiaia o prestazioni collegate all’esercizio di un’attività lavorativa. Possono inoltre integrare le pensioni minime e il reddito da lavoro. La presente raccomandazione riguarda principalmente il reddito minimo e non pregiudica la raccomandazione del Consiglio sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (9).
(17)
Il reddito minimo è un elemento fondamentale delle strategie per uscire dalla povertà e dall’esclusione e può fungere da stabilizzatore automatico. In momenti di crisi economica, può contribuire a favorire una ripresa sostenibile e inclusiva, ad attenuare il calo dei redditi delle famiglie e a contenere il livello delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe comprendere incentivi adeguati e una condizionalità personalizzata e proporzionata alla (re)integrazione nel mercato del lavoro. Al tempo stesso, il reddito minimo dovrebbe essere concepito in combinazione con incentivi al lavoro onde evitare effetti di isteresi nel mercato del lavoro e favorire livelli occupazionali elevati, un’alta intensità di lavoro, una transizione sostenibile al mercato del lavoro e una mobilità ascendente dei redditi.
(18)
Le prestazioni in natura possono integrare le prestazioni monetarie agevolando l’accesso a servizi specifici quali l’educazione e cura della prima infanzia conformemente alla raccomandazione (UE) 2021/1004 (10) del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l’infanzia, l’assistenza sanitaria e l’assistenza a lungo termine, gli alloggi sociali, l’occupazione e la formazione come pure l’accesso a servizi essenziali. L’erogazione di tali prestazioni in natura può contribuire a contestualizzare la valutazione dell’adeguatezza del sostegno al reddito. Nel valutare l’adeguatezza del sostegno al reddito è possibile tenere conto di talune prestazioni in natura erogate, mediante regimi mirati e a sostegno dei consumi in generale (per esempio buoni alimentari o compensazione dei costi direttamente connessi all’alloggio, incluse tariffe energetiche ridotte), a persone che non dispongono di risorse sufficienti nella misura in cui tali prestazioni contribuiscono direttamente a migliorare la situazione del reddito dei beneficiari del reddito minimo.
(19)
Intensificare l’impegno per realizzare reti di sicurezza sociale integrate e solide può non solo migliorare gli esiti sociali e sanitari per le persone più lontane dal mercato del lavoro, ma anche assicurare benefici sociali ed economici duraturi per l’Unione, stimolare la coesione economica, sociale e territoriale e creare società più eque, coese e resilienti. È necessario un impegno costante per migliorare l’accesso delle persone a basso reddito al sistema di protezione sociale a carattere assicurativo, aiutarle ad acquisire diritti di protezione sociale, in particolare agevolando l’occupazione di qualità, e coordinare l’erogazione del sostegno al reddito nell’ambito dei rispettivi regimi. Tali reti di sicurezza sociale dovrebbero inoltre contribuire ad aumentare l’accesso delle persone in condizioni di povertà all’assistenza sanitaria e a un’alimentazione sana. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per aumentare l’efficacia e l’efficienza dei loro sistemi di protezione sociale nel loro complesso, anche favorendo l’accesso al mercato del lavoro, onde evitare che le persone si trovino in condizioni di povertà o debbano fare affidamento sul reddito minimo nel lungo periodo.
(20)
Sebbene tutti gli Stati membri dispongano di reti di sicurezza sociale, i progressi compiuti per renderle accessibili e adeguate sono stati disomogenei. La concezione di tali reti differisce da uno Stato membro all’altro, in linea con le diverse tradizioni nazionali, l’architettura generale dei sistemi di protezione sociale e l’interazione tra prestazioni monetarie e in natura. Ciononostante, gli Stati membri si trovano ad affrontare sfide analoghe. Benché vi sia stata una certa convergenza, le riforme adottate sinora non sono sempre state sufficienti o la loro attuazione è stata lenta, come dimostrano le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese ricorrenti da tempo nel processo del semestre europeo. I piani nazionali nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza prevedono un sostegno alle riforme e agli investimenti negli Stati membri interessati allo scopo di rafforzare l’efficacia, la concezione e la resilienza dei loro sistemi di protezione sociale, anche migliorando la concezione del reddito minimo e garantendo una convergenza verso l’alto in termini di adeguatezza e copertura dello stesso. Diversi investimenti si concentrano inoltre sulla lotta alla povertà energetica e sul miglioramento dell’accesso delle famiglie vulnerabili ai servizi essenziali.
(21)
Il sostegno al reddito è considerato adeguato quando garantisce una vita dignitosa in tutte le fasi della vita. Per garantire l’adeguatezza del sostegno complessivo al reddito è necessaria una metodologia solida e trasparente che stabilisca, riesamini a intervalli regolari e, ogniqualvolta pertinente, adegui annualmente il reddito minimo, sulla base di indicatori pertinenti e tenendo conto delle esigenze specifiche delle famiglie. Valori di riferimento, quali la soglia nazionale di rischio di povertà o le metodologie basate su un paniere di beni e servizi definito a livello nazionale che rispecchi il costo della vita e le esigenze delle persone che non dispongono di risorse sufficienti in un determinato Stato membro o in una data regione, possono contribuire a orientare la valutazione dell’adeguatezza. L’adeguatezza può anche essere valutata rispetto al reddito da lavoro, come il reddito di un lavoratore a basso salario o di un lavoratore che percepisce il salario minimo, rispettando nel contempo la soglia di rischio di povertà o garantendo il costo della vita e le esigenze delle persone che non dispongono di risorse sufficienti. Benché sia evidente che il reddito da lavoro (al livello del salario minimo) dovrebbe essere superiore al reddito derivante dalle prestazioni, non vi sono dati che indichino, in media, un impatto negativo significativo sulla probabilità di trovare un lavoro per chi percepisce il sostegno al reddito minimo. Date le disparità in termini di adeguatezza tra i paesi, gli Stati membri dovrebbero raggiungere livelli adeguati di sostegno complessivo al reddito in modo graduale. Nel determinare e adeguare il livello del reddito minimo, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del livello dell’inflazione (in particolare con riferimento ai prodotti alimentari e all’energia), degli aumenti del costo della vita e dell’andamento dei salari.
(22)
I criteri di ammissibilità al reddito minimo possono costituire un ostacolo all’accesso da parte di determinati gruppi. In linea di principio, i minori sono coperti in quanto parte integrante del nucleo familiare. Tuttavia, la soglia di età dei richiedenti fissata a più di 18 anni può limitare l’accesso dei giovani adulti. Le restrizioni relative alla durata minima del soggiorno legale possono limitare l’accesso dei cittadini stranieri, mentre la mancanza di un indirizzo permanente rende difficile beneficiare del reddito minimo per i senzatetto o le persone che vivono in aree svantaggiate (ad esempio negli insediamenti Rom). Benché l’accertamento delle fonti di reddito sia un elemento essenziale per garantire l’adeguata destinazione delle prestazioni di reddito minimo, la copertura può essere insufficiente anche quando la soglia massima del valore totale del reddito e del patrimonio esaminate nel corso di tale accertamento è fissata a un livello basso, escludendo così alcune famiglie, anche se versano in condizioni di povertà. L’introduzione di criteri non discriminatori per l’accesso a un reddito minimo non pregiudica le eccezioni alla parità di trattamento previste o consentite dal diritto dell’Unione, come la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
(23)
È opportuno colmare le lacune nella copertura del reddito minimo e garantire la continuità della copertura nelle diverse fasi della vita mediante l’introduzione di criteri di accesso trasparenti e non discriminatori. L’età, la disponibilità di un indirizzo permanente o il requisito di un soggiorno legale sproporzionatamente lungo non dovrebbero costituire un ostacolo all’accesso al reddito minimo. L’accertamento delle fonti di reddito include vari tipi di redditi (quali quelli da lavoro o le prestazioni già concesse) e determinati patrimoni (quali i beni immobili). Le soglie utilizzate per l’accertamento delle fonti di reddito e i tipi di reddito e di patrimonio esclusi dall’accertamento delle fonti di reddito dovrebbero essere stabiliti in base a quanto è necessario a famiglie di diverso tipo e di diverse dimensioni in un determinato Stato membro per condurre una vita dignitosa. I redditi bassi da lavoro (ad esempio i redditi una tantum o discontinui) dovrebbero essere trattati proporzionalmente nell’accertamento delle fonti di reddito, in modo da salvaguardare gli incentivi al lavoro per chi può lavorare e non escludere i richiedenti dalla possibilità di percepire prestazioni (eventualmente inferiori). L’accesso al reddito minimo deve essere concesso in maniera tempestiva e senza inutili ritardi e il diritto a ricevere le prestazioni dovrebbe essere illimitato, purché i richiedenti continuino a soddisfare i criteri di ammissibilità e gli specifici criteri di condizionalità, da verificare mediante riesami periodici. Il previsto termine di 30 giorni per il trattamento delle domande a decorrere dalla data della presentazione può essere interrotto in caso di necessità al fine di accertare tutti i fatti a condizione che, ove possibile, le persone che non dispongono di risorse sufficienti ricevono adeguata assistenza provvisoria.
(24)
In tempi caratterizzati da recessioni economiche e da vari tipi di situazioni di crisi, la flessibilità nella configurazione del reddito minimo, anche prevedendo un accesso temporaneamente semplificato alle prestazioni, allentando i criteri di ammissibilità o prorogando la durata delle prestazioni, può contribuire in maniera rilevante ad attenuare le conseguenze sociali negative e svolgere un ruolo stabilizzante nell’economia. Le misure di risanamento del bilancio che comportano una riduzione dei livelli di protezione, anziché un miglioramento dell’efficacia dei regimi, dovrebbero essere utilizzate solo in ultima istanza e dovrebbero essere accompagnate da una valutazione dell’impatto distributivo per attenuare gli effetti negativi sulle persone più svantaggiate; il livello di protezione dovrebbe in ogni caso rimanere adeguato.
(25)
Oneri amministrativi sproporzionati, una scarsa consapevolezza o timori di stigmatizzazione o discriminazione possono far sì che le persone ammissibili al reddito minimo non chiedano di accedervi. Evitare regimi frammentati, garantire l’accessibilità generale e la semplicità delle procedure di domanda e offrire sostegno amministrativo ai potenziali richiedenti possono aumentare l’utilizzo del reddito minimo. Sono necessarie ulteriori misure per agevolare l’utilizzo del reddito minimo da parte delle famiglie monoparentali, nelle quali il capofamiglia è prevalentemente una donna. Inoltre, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, gli sforzi proattivi di sensibilizzazione dovrebbero essere rivolti in particolare alle aree socialmente svantaggiate e alle famiglie più emarginate, compresi i Rom. Anche la scarsa accessibilità degli strumenti digitali o la mancanza di competenze legate al loro utilizzo può costituire un ostacolo all’accesso effettivo alle prestazioni, anche per le persone con disabilità. Un monitoraggio e un’analisi periodici dei dati in materia possono contribuire a capire le cause del mancato utilizzo delle prestazioni e migliorare la risposta strategica.
(26)
Anche se viene effettuato a livello di nucleo familiare, l’accertamento delle fonti di reddito spesso non tiene conto della posizione dei singoli componenti della famiglia, di potenziali disparità nella ripartizione dei redditi familiari e del desiderio di autonomia. Ciò si ripercuote in particolare sulle donne, poiché è più probabile che i loro redditi siano inferiori, le loro retribuzioni più basse e le loro responsabilità di assistenza maggiori. Senza necessariamente modificare la prassi in materia di accertamento delle fonti di reddito e aumentare il livello complessivo delle prestazioni percepite dal nucleo familiare, le soluzioni adottate conformemente alla prassi e al diritto nazionali che agevolano la percezione, da parte dei singoli componenti della famiglia, della rispettiva quota di sostegno al reddito possono contribuire alla parità di genere, nonché all’indipendenza economica e alla sicurezza del reddito delle donne, dei giovani adulti e delle persone con disabilità.
(27)
Il rafforzamento di mercati del lavoro che favoriscano l’inserimento e che siano accessibili a tutti è importante per ridurre la dipendenza a lungo termine dal sostegno al reddito. I requisiti di attivazione e le politiche attive del mercato del lavoro possono incoraggiare un maggiore impegno nella ricerca di un impiego e l’accettazione delle offerte di lavoro, se accompagnati da servizi di sostegno quali consulenza, coaching e assistenza nella ricerca di un lavoro e da misure volte a garantire l’equilibrio tra vita professionale e vita privata. In linea con la raccomandazione del Consiglio del 30 ottobre 2020 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani (12), dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (not in employment, education or training — NEET) a rischio di povertà o di esclusione sociale, reintroducendoli nell’istruzione, nella formazione o nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile, mentre la percezione del sostegno al reddito dovrebbe essere collegata a misure di attivazione particolarmente incisive. In linea con la strategia della Commissione per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (13), un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta anche alle esigenze delle persone con disabilità. Le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, un sostegno e un orientamento personalizzati che rispondano a esigenze specifiche, la garanzia di posti di lavoro di qualità, la promozione della conservazione del posto di lavoro e le possibilità di fare progressi nell’attività lavorativa possono sostenere la transizione verso l’occupazione a tutte le età. I riesami periodici degli incentivi e degli effetti dissuasivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali, la graduale eliminazione del sostegno al reddito dopo che il beneficiario ha intrapreso un’attività lavorativa o la possibilità di combinare tale sostegno con i redditi da lavoro possono aumentare il reddito disponibile della famiglia, contribuendo in tal modo a rendere il lavoro proficuo, riducendo la povertà lavorativa e incentivando l’occupazione formale. Allo stesso tempo, le prestazioni collegate all’esercizio di un’attività lavorativa devono essere concepite con attenzione in modo da evitare le trappole dei salari bassi.
(28)
Lavorare nell’economia sociale potrebbe costituire un primo passo verso altri settori del mercato del lavoro. L’agevolazione della transizione verso l’occupazione dovrebbe essere sostenuta mediante l’adozione di misure specifiche per i datori di lavoro, accompagnate, ove necessario, da incentivi finanziari mirati.
(29)
Per realizzare solide reti di sicurezza sociale sono inoltre necessari servizi di inclusione sociale, ad esempio assistenza sociale, consulenza, coaching, tutoraggio, sostegno psicologico e vari programmi di riabilitazione, nonché misure che agevolino l’accesso ad altri servizi abilitanti o essenziali. Dovrebbero inoltre proseguire gli sforzi volti a migliorare la qualità dei servizi, in linea con il quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali, sviluppato dal comitato per la protezione sociale (14), e a garantire la continuità dell’accesso ai servizi essenziali. Dovrebbero inoltre essere rafforzate le misure volte a far fronte agli ostacoli finanziari e non finanziari che pregiudicano l’accesso paritario e universale ai servizi.
(30)
Un sostegno più personalizzato, volto a individuare e soddisfare le complesse esigenze delle persone che non dispongono di risorse sufficienti e delle loro famiglie, può contribuire in modo significativo alla riuscita della loro integrazione sociale ed economica. Una valutazione delle esigenze è una condizione preliminare per la conclusione di un piano di inclusione su misura che copra le persone che non dispongono di risorse sufficienti in seno a una determinata famiglia (a livello individuale o collettivo), determinando il tipo di sostegno necessario e obiettivi concordati. Il sostegno dovrebbe comprendere misure di inclusione sociale o misure di politica attiva del mercato del lavoro opportunamente scaglionate, a seconda della situazione individuale della persona e della sua disponibilità al lavoro, garantendo nel contempo un equilibrio tra incentivi positivi e requisiti di attivazione. Anche gli accordi di inserimento lavorativo conclusi conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (15) possono servire a tale scopo e, se necessario, possono essere adeguati di conseguenza.
(31)
Per realizzare solide reti di sicurezza sociale sono essenziali meccanismi di governance efficaci. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni e della fornitura dei servizi è opportuno sfruttare gli strumenti offerti dalla transizione digitale, evitando nel contempo l’esclusione dovuta al divario digitale. È opportuno adoperarsi per garantire uno stretto coordinamento e l’allineamento dei regimi e delle prestazioni esistenti, nonché il loro coordinamento con altre politiche. Occorre prestare particolare attenzione al rafforzamento della capacità operativa di tutte le istituzioni coinvolte. Lo scambio di dati e una più stretta collaborazione tra i diversi livelli di governance e servizi, anche attraverso accordi formali o sportelli unici, agevolano un sostegno più integrato. Un monitoraggio affidabile e una valutazione periodica dell’impatto delle politiche, con il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi, possono contribuire a una maggiore efficienza, all’elaborazione di politiche informate e a una maggiore trasparenza dei sistemi nazionali.
(32)
Le organizzazioni della società civile svolgono spesso un importante ruolo complementare nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. Le loro attività specifiche possono sostenere le autorità pubbliche nella concezione e nell’attuazione di politiche di inclusione e attivazione. Fornendo sostegno sia materiale che psicosociale ai più vulnerabili, le organizzazioni della società civile contribuiscono a ristabilire la dignità umana e a sostenere l’inclusione sociale, indirizzando al contempo verso l’occupazione coloro che possono lavorare.
(33)
L’apprendimento reciproco e lo scambio delle migliori pratiche a livello di Unione, unitamente ad attività di analisi volte a sviluppare ulteriormente l’attuale quadro di riferimento dell’Unione per l’analisi comparativa del reddito minimo, anche attraverso il miglioramento della disponibilità e della comparabilità degli indicatori pertinenti e della regolarità dei dati, dovrebbero aiutare gli Stati membri a elaborare e attuare le riforme nazionali.
(34)
Sono disponibili fondi dell’Unione a sostegno dell’attuazione della presente raccomandazione. Nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus, istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ogni Stato membro dovrebbe destinare almeno il 25 % di tale Fondo alla lotta contro l’esclusione sociale. Dal canto loro il Fondo europeo di sviluppo regionale e InvestEU possono sostenere gli investimenti nelle infrastrutture sociali abilitanti, quali gli alloggi sociali e l’educazione e cura della prima infanzia, nonché nelle attrezzature e nell’accesso a servizi di qualità. Lo strumento di sostegno tecnico e il dispositivo per la ripresa e la resilienza sostengono già gli Stati membri nell’elaborazione e nell’attuazione di riforme strutturali nel settore del reddito minimo.
(35)
La sostenibilità complessiva delle finanze pubbliche e l’adeguato finanziamento del reddito minimo sono essenziali per la loro resilienza, efficienza ed efficacia. L’attuazione della presente raccomandazione non dovrebbe incidere sensibilmente sull’equilibrio finanziario dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri.
(36)
La valutazione d’impatto distributivo è uno strumento utile per rilevare l’impatto delle misure di bilancio e di altri investimenti e riforme sui diversi gruppi di reddito, compresi quelli più svantaggiati. Può pertanto contribuire a un’elaborazione più efficiente ed efficace delle riforme fiscali e previdenziali, garantendo che nessuno sia lasciato indietro. La comunicazione della Commissione del 28 settembre 2022 dal titolo «Valutare meglio l’impatto distributivo delle politiche degli Stati membri» (17) fornisce orientamenti agli Stati membri su come integrare al meglio la valutazione d’impatto distributivo nei loro processi di elaborazione delle politiche.
(37)
L’attuazione della presente raccomandazione non può essere utilizzata per abbassare il livello di protezione previsto dalla legislazione nazionale vigente o previsto dalla raccomandazione 92/441/CEE. Gli Stati membri sono invitati a introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente raccomandazione.
(38)
La presente raccomandazione non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di definizione e organizzazione dei rispettivi sistemi di protezione sociale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
OBIETTIVO
1)
Nell’ottica di garantire una vita dignitosa in tutte le fasi della vita, la presente raccomandazione mira a combattere la povertà e l’esclusione sociale promuovendo un adeguato sostegno al reddito, in particolare mediante un reddito minimo, e un accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse sufficienti, nonché favorendo l’integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare, in linea con l’approccio di inclusione attiva.
DEFINIZIONI
2)
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti: a) «persone che non dispongono di risorse sufficienti»: persone che vivono in famiglie che soffrono di penuria, irregolarità o precarietà delle risorse monetarie e materiali, indispensabili per la loro salute e il loro benessere e per la partecipazione alla vita economica e sociale; b) «sostegno al reddito»: l’insieme di tutti i tipi di prestazioni monetarie fornite a un nucleo familiare e ai suoi membri, comprese le prestazioni di reddito minimo; c) «reddito minimo»: reti di sicurezza di ultima istanza per persone che non dispongono di risorse sufficienti, a carattere non contributivo e soggette ad accertamento delle fonti di reddito, che operano nell’ambito dei sistemi di protezione sociale; d) «copertura»: il diritto a beneficiare del reddito minimo ai sensi della legislazione nazionale; e) «utilizzo»: la percentuale di persone che non dispone di risorse sufficienti e che, avendo diritto a beneficiare del reddito minimo, ne fruisce effettivamente; f) «servizi abilitanti»: servizi che rispondono a esigenze specifiche delle persone che non dispongono di risorse sufficienti affinché possano integrarsi nella società e, se del caso, nel mercato del lavoro, compresi servizi di inclusione sociale quali l’assistenza sociale, la consulenza, il coaching, il tutoraggio, il sostegno psicologico, la riabilitazione e altri servizi abilitanti a carattere generale, tra cui l’educazione e cura della prima infanzia, l’assistenza sanitaria, l’assistenza a lungo termine, l’istruzione e la formazione nonché gli alloggi; g) «servizi essenziali»: servizi che comprendono l’acqua, i servizi igienici, l’energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali; h) «accesso effettivo ai servizi»: una situazione in cui i servizi pertinenti sono prontamente disponibili, accessibili, anche da un punto di vista economico, e di buona qualità e sono forniti tempestivamente e in cui i potenziali utenti hanno parità di accesso ad essi e sono consapevoli della loro esistenza e del fatto che hanno diritto a fruirne; i) «piano di inclusione»: un accordo o una serie di accordi conclusi con persone che non dispongono di risorse sufficienti al fine di promuoverne l’inclusione sociale e, per chi può lavorare, l’integrazione nel mercato del lavoro.
ADEGUATEZZA DEL SOSTEGNO AL REDDITO
3)
Si raccomanda agli Stati membri di fornire e, ove necessario, rafforzare solide reti di sicurezza sociale che garantiscano una vita dignitosa in tutte le fasi della vita, combinando un adeguato sostegno al reddito, mediante prestazioni di reddito minimo e altre prestazioni di accompagnamento monetarie e in natura, e fornendo un accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali. L’erogazione di prestazioni in natura può coadiuvare un solido sostegno al reddito.
4)
Al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito, si raccomanda agli Stati membri di fissare il livello del reddito minimo mediante una metodologia trasparente e solida definita conformemente al diritto nazionale e coinvolgendo i pertinenti portatori di interessi. Si raccomanda che tale metodologia tenga conto delle fonti di reddito complessive, delle esigenze specifiche e delle situazioni di svantaggio delle famiglie, del reddito di un lavoratore a basso salario o di un lavoratore che percepisce il salario minimo, del tenore di vita e del potere d’acquisto, dei livelli dei prezzi e del relativo andamento, nonché di altri elementi pertinenti.
5)
Pur salvaguardando gli incentivi alla (re)integrazione e alla permanenza nel mercato del lavoro per chi può lavorare, si raccomanda che il sostegno al reddito delle persone che non dispongono di risorse sufficienti raggiunga un livello almeno equivalente a uno degli elementi seguenti: a) la soglia nazionale di rischio di povertà; oppure b) il valore monetario dei beni e dei servizi necessari, tra cui un’alimentazione adeguata, l’alloggio, l’assistenza sanitaria e i servizi essenziali, secondo le definizioni nazionali; oppure c) altri livelli comparabili ai livelli di cui alla lettera a) o b), stabiliti dalla legge o dalla prassi nazionale.
6)
Si raccomanda agli Stati membri di raggiungere gradualmente l’adeguato livello di sostegno al reddito di cui al punto 5) entro il 2030, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.
7)
Si raccomanda agli Stati membri di riesaminare periodicamente e, se del caso, adeguare il livello del reddito minimo per continuare a garantire l’adeguatezza del sostegno al reddito, tenendo conto nel contempo delle prestazioni in natura.
8)
Al fine di promuovere la parità di genere, la sicurezza del reddito e l’indipendenza economica delle donne, dei giovani adulti e delle persone con disabilità, si raccomanda agli Stati membri di assicurare la possibilità di richiedere che il reddito minimo sia fornito a singoli componenti della famiglia.
COPERTURA DEL REDDITO MINIMO
9)
Si raccomanda agli Stati membri di garantire che tutte le persone che non dispongono di risorse sufficienti, compresi i giovani adulti, siano coperte da un reddito minimo stabilito per legge, definendo: a) criteri di ammissibilità trasparenti e non discriminatori che salvaguardino l’accesso effettivo al reddito minimo a prescindere dalla disponibilità di un indirizzo permanente, assicurando nel contempo che la durata del soggiorno legale sia proporzionata; b) soglie per l’accertamento delle fonti di reddito stabilite in base al tenore di vita di famiglie di diverso tipo e di diverse dimensioni in un determinato Stato membro e che tengano conto in modo proporzionato degli altri tipi di redditi (e patrimoni) del nucleo familiare; c) il tempo necessario per trattare la domanda, garantendo nel contempo che la decisione sia emessa senza inutili ritardi e nella pratica non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa; d) la continuità dell’accesso al reddito minimo fintanto che le persone che non dispongono di risorse sufficienti soddisfano i criteri e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla legge, prevedendo nel contempo riesami periodici dell’ammissibilità e garantendo l’accesso a misure specifiche e proporzionate di inclusione attiva per le persone in grado di lavorare; e) procedure di reclamo e di ricorso semplici, rapide, imparziali e gratuite, garantendo nel contempo che le persone che non dispongono di risorse sufficienti ne siano a conoscenza e abbiano un accesso effettivo a tali procedure; f) misure volte a garantire che le reti di sicurezza sociale rispondano a vari tipi di crisi e siano in grado di attenuare efficacemente le conseguenze socioeconomiche negative di tali crisi.
UTILIZZO DEL REDDITO MINIMO
10)
Si raccomanda agli Stati membri di incoraggiare o agevolare il pieno utilizzo del reddito minimo: a) riducendo gli oneri amministrativi, anche mediante la semplificazione delle procedure di domanda e la fornitura di indicazioni passo per passo a coloro che ne hanno bisogno, prestando nel contempo attenzione alla disponibilità di strumenti digitali e non digitali; b) garantendo l’accesso a informazioni facilmente fruibili, gratuite e aggiornate sui diritti e sugli obblighi connessi al reddito minimo; c) rivolgendosi alle persone che non dispongono di risorse sufficienti per sensibilizzarle e agevolare l’utilizzo del reddito minimo, in particolare tra le famiglie monoparentali, anche attraverso il coinvolgimento dei pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale; d) adottando misure per combattere la stigmatizzazione e i pregiudizi inconsci legati alla povertà e all’esclusione sociale; e) adottando misure per migliorare o sviluppare metodologie di valutazione e valutando periodicamente il mancato utilizzo del reddito minimo in base a tali metodologie e, se del caso, le relative misure di attivazione del mercato del lavoro, individuando gli ostacoli e mettendo in atto misure correttive.
ACCESSO A MERCATI DEL LAVORO CHE FAVORISCONO L’INSERIMENTO
11)
Al fine di promuovere elevati tassi di occupazione e mercati del lavoro che favoriscono l’inserimento, si raccomanda agli Stati membri di garantire, se del caso in cooperazione con le parti sociali, l’attivazione del mercato del lavoro, eliminare gli ostacoli incontrati nel (ri)trovare o mantenere un’occupazione, sostenere le persone che sono in grado di lavorare nei loro percorsi verso un’occupazione di qualità, garantire incentivi al lavoro, far fronte alla povertà lavorativa e alla segmentazione del mercato del lavoro, incentivare l’occupazione formale, contrastare il lavoro sommerso e agevolare l’offerta di opportunità di lavoro: a) assicurando che i requisiti di attivazione forniscano sufficienti incentivi a (ri)entrare nel mercato del lavoro, pur rimanendo graduali e proporzionati; dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai giovani adulti al fine di reintrodurli nell’istruzione, nella formazione o nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile; b) migliorando gli investimenti nel capitale umano attraverso politiche inclusive in materia di istruzione e formazione, sostenendo il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare a vantaggio delle persone scarsamente qualificate o con competenze obsolete, anche attraverso la collaborazione con le parti sociali; c) prevedendo la possibilità di combinare il sostegno al reddito con i redditi da lavoro, un’eliminazione graduale del sostegno al reddito o il mantenimento del diritto di ricevere il sostegno al reddito durante il lavoro di breve durata o sporadico, i periodi di prova e i tirocini; d) riesaminando periodicamente gli incentivi e gli effetti dissuasivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali; e) sostenendo le opportunità di lavoro nel settore dell’economia sociale, anche tramite la possibilità di maturare esperienze pratiche di lavoro; f) agevolando la transizione verso l’occupazione offrendo ai datori di lavoro e ai lavoratori dipendenti misure quali incentivi all’assunzione, sostegno al collocamento e sostegno post-collocamento, tutoraggio, consulenza, promozione della conservazione del posto di lavoro e dei progressi nell’attività lavorativa.
ACCESSO AI SERVIZI ABILITANTI ED ESSENZIALI
12)
Si raccomanda agli Stati membri di: a) garantire un accesso effettivo e paritario ai servizi abilitanti, anche conformemente ai principi di qualità definiti nel quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali; b) salvaguardare la continuità dell’accesso effettivo ai servizi essenziali, compresa l’energia; c) far fronte agli ostacoli finanziari e non finanziari che si frappongono all’accesso effettivo ai servizi abilitanti ed essenziali.
SOSTEGNO PERSONALIZZATO
13)
Al fine di far fronte ai diversi ostacoli che si frappongono all’inclusione sociale delle persone che non dispongono di risorse sufficienti e, per chi può lavorare, all’occupazione, si raccomanda agli Stati membri di sviluppare un approccio personalizzato e coordinare la fornitura di servizi: a) effettuando una valutazione multidimensionale delle esigenze che esamini gli ostacoli che si frappongono all’inclusione sociale e all’occupazione, individuando i servizi abilitanti ed essenziali necessari per far fronte a tali ostacoli e determinando il sostegno necessario; e b) elaborando, sulla base di tale valutazione ed entro tre mesi dall’accesso al reddito minimo, un piano di inclusione che dovrebbe: i) definire obiettivi e tempistiche comuni; ii) delineare un pacchetto di sostegno adattato alle esigenze individuali, comprendente misure attive del mercato del lavoro e/o misure volte a promuovere l’inclusione sociale; iii) designare un responsabile del caso o un punto unico di contatto e di servizio che garantisca un sostegno continuo, organizzi rinvii tempestivi ai servizi competenti e monitori regolarmente i progressi compiuti nell’attuazione del piano di inclusione; c) per i disoccupati di lungo periodo che non dispongono di risorse sufficienti, riesaminando e, se necessario, adeguando l’accordo di inserimento lavorativo esistente conformemente alla raccomandazione del Consiglio sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro per integrarlo con elementi del piano di inclusione di cui alla lettera b).
GOVERNANCE, MONITORAGGIO E PRESENTAZIONE DI RELAZIONI
14)
Ai fini dell’efficace elaborazione e realizzazione di solide reti di sicurezza sociale a livello nazionale, regionale e locale, si raccomanda agli Stati membri di: a) evitare lacune, sovrapposizioni e frammentazioni delle varie prestazioni e dei vari regimi, onde garantire un pacchetto coerente di misure di sostegno al reddito, misure di attivazione e servizi abilitanti; b) rafforzare la capacità operativa delle autorità responsabili del sostegno al reddito, dei servizi per l’impiego e dei fornitori di servizi abilitanti e intensificarne la collaborazione, anche attraverso la condivisione di dati e la promozione di modelli di servizi più integrati; c) dotare i pertinenti portatori di interessi, quali le autorità regionali e locali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli attori dell’economia sociale, dei mezzi per partecipare efficacemente alla concezione, all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei regimi di reddito minimo; d) garantire un finanziamento adeguato delle reti di sicurezza sociale coerentemente con la sostenibilità generale delle finanze pubbliche.
15)
Per orientare meglio l’elaborazione delle politiche, si raccomanda agli Stati membri di: a) monitorare costantemente l’attuazione delle politiche di sostegno al reddito, in particolare il reddito minimo, e delle relative misure di attivazione del mercato del lavoro, nonché dell’accesso ai servizi, anche attraverso il miglioramento della disponibilità e della qualità dei dati pertinenti, disaggregati per sesso, età e, se disponibili, disabilità, a tutti i livelli di governance e attraverso l’esecuzione di valutazioni periodiche, nonché apportare adeguamenti per conseguire gli obiettivi della presente raccomandazione nel modo più efficiente; b) sviluppare o rafforzare, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, meccanismi che consentano di monitorare l’inclusione sociale delle persone che non dispongono di risorse sufficienti o la loro transizione verso l’occupazione; c) informare la Commissione a intervalli regolari in merito alla serie di misure adottate o previste per l’attuazione della presente raccomandazione basandosi, se del caso, su strategie, piani o relazioni nazionali esistenti, compresi quelli presentati nell’ambito dei meccanismi di comunicazione esistenti, quali il metodo di coordinamento aperto, il semestre europeo e altri pertinenti meccanismi di programmazione e comunicazione dell’Unione; la prima relazione dovrebbe comprendere i risultati e le raccomandazioni delle valutazioni di cui alla lettera a).
16)
Il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione di: a) continuare a collaborare con gli Stati membri in seno al comitato per la protezione sociale sul quadro di riferimento per l’analisi comparativa del reddito minimo e migliorare la disponibilità e la comparabilità degli indicatori e dei dati pertinenti; b) consolidare l’apprendimento reciproco e la diffusione dei risultati e delle buone pratiche tra gli Stati membri; c) riesaminare periodicamente, sulla base dei documenti di cui al punto 15), lettera c), e in seno al comitato per la protezione sociale, in stretta collaborazione con il comitato per l’occupazione e la rete dei servizi pubblici per l’impiego, i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione per quanto riguarda l’accesso a mercati del lavoro che favoriscono l’inserimento ed elaborare ogni tre anni una relazione congiunta della Commissione e del comitato per la protezione sociale sui progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione; d) monitorare i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione nel contesto del semestre europeo, anche in cooperazione con il comitato per la protezione sociale; e) tracciare un bilancio delle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sulla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, sull’aumento dei livelli occupazionali e sul miglioramento della partecipazione alla formazione, nonché riferire al Consiglio entro il 2030.
17)
La raccomandazione 92/441/CEE è sostituita dalla presente raccomandazione.
(2) Raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46).
(3) Raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» [COM(2021) 102 final].
(6) Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà [2016/2270(INI)] (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156).
(7) Conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2020, «Rafforzamento della protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l’esclusione sociale nell’ambito della pandemia di COVID-19 e oltre».
(8) Commissione europea, direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, Relazione comune sull’occupazione 2022, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022.
(9) Raccomandazione del Consiglio, dell’8 novembre 2019, sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).
(10) Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l’infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).
(11) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(12) Raccomandazione del Consiglio del 30 ottobre 2020 relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).
(13) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’Unione dell’uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» del 3 marzo 2021[COM(2021) 101 final].
(14) Un quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali (SPC/2010/10 final).
(15) Raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).
(17) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Valutare meglio l’impatto distributivo delle politiche degli Stati membri» [COM(2022) 494 final].
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