(Studio legale G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35630 depositata il 20 dicembre 2023.

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Lavoro – Ricostruzione carriera – Immissione in ruolo – Riconoscimento servizi svolti – Contratti a tempo determinato – Tempestività del deposito – Generazione ricevuta di avvenuta consegna – Accoglimento.

Rilevato che

1. la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da R.L., dipendente del Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici a seguito di immissione in ruolo per effetto del riconoscimento dei servizi svolti in precedenza in virtù di vari contratti a tempo determinato;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto l’appello tardivamente proposto in quanto, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata – attestata al 13 novembre 2018 – il ricorso era stato depositato presso la cancelleria il 14 maggio 2018, quindi oltre il termine semestrale applicabile ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., termine che, computato ex art. 155, cpv., cod. proc. civ. scadeva lunedì 13 maggio 2018;

3. avverso tale pronuncia R.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo;

4. il Ministero dell’Istruzione non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;

5. depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per la data del 21 giugno 2022, previo deposito di memoria della parte ricorrente, il Collegio ha disposto l’acquisizione della certificazione di cancelleria attestante le modalità di deposito del ricorso in appello, la data di deposito e l’eventuale differente data di accettazione dell’atto da parte della cancelleria, non risultando all’uopo idoneo il deposito della stampa della “schermata” eseguito da parte ricorrente senza alcun crisma di autenticità;

6. in data 18 ottobre 2022 è pervenuta la richiesta certificazione;

7. fissata nuovamente l’adunanza in camera di consiglio, la trattazione della causa è stata differita per mancata comunicata del decreto di fissazione alle parti;

8. la trattazione della causa è stata quindi fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.

Considerato che

1. con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 e dell’art. 327 cod. proc. civ., nonché dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per tardività, atteso che il ricorso era stato depositato telematicamente in data 13 maggio 2019, come risultante dalla stampa della schermata relativa alla consultazione da remoto del fascicolo telematico – prodotta in allegato – mentre non influiva sulla tempestività dell’atto il fatto che l’ufficio giudiziario di destinazione avesse proceduto all’accettazione del medesimo atto solo il giorno successivo al deposito, vale a dire il 14 maggio;

2. il ricorso è fondato, posto che dalla certificazione acquisita dalla Corte d’appello di Roma risulta che «il ricorso recante Rg. 1419/2019 tra le parti L.R./Ministero dell’Istruzione è stato iscritto in data 14/5/2019 pur essendo stato ritualmente depositato in data 13/05/2019»;

3. ne consegue che l’appello risultava ritualmente e tempestivamente depositato il giorno di scadenza, posto che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, cit., applicabile ratione temporis, «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.».

Proprio in virtù del chiaro disposto normativo, ai fini della tempestività del deposito occorre considerare il momento in cui viene stata generata la ricevuta di avvenuta consegna, risultando invece irrilevante il momento – successivo – della ricevuta dell’esito dei controlli automatici ovvero della iscrizione a ruolo da parte del cancelliere ovvero (in tal senso Cass., Sez. 2, 3 maggio 2019, n.11726, Sez. 1, 27 giugno 2019, n.17328, nonché, in senso conforme, Cass. Sez. 6 – 1, 15 settembre 2020, n. 19163, Cass., Sez. 2, 17 settembre 2020, n. 19335, Cass. Sez. 1, 24 settembre 2019, n. 23769, Cass. Sez. 3, 9 ottobre 2020, n. 21931, Cass. Sez. L, 11 maggio 2021, n. 12422);

4. in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che procederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.