Nota a cura di Fernando Paoletti.
1.Come noto, con la politica di sviluppo regionale, l’UE persegue obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, al fine di ridurre i divari tra le regioni degli Stati membri[1]. Tali finalità sono realizzate mediante cicli di programmazione di 7 anni delle politiche di coesione nazionali, regolati da Accordi di partenariato stipulati tra l’Unione europea e i singoli Stati membri secondo regole condivise. Sulla base di tali Accordi, gli Stati ricevono risorse finanziarie dei Fondi strutturali, cui si affianca, per il principio di addizionalità il cofinanziamento nazionale. Ai Fondi europei di coesione si aggiungono in Italia le risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e della Programmazione complementare (POC).
Dall’analisi dei dati più significativi relativi allo stato di attuazione della programmazione per il periodo 2014-2020, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2023, e sulla base dei monitoraggi effettuati dalle strutture governative. emerge una situazione caratterizzata da ritardi e criticità nell’attuazione degli obiettivi della politica di coesione. L’Italia, pur collocata al secondo posto tra i Paesi UE in termini di risorse finanziarie assegnate a valere sui Fondi Strutturali, si colloca al penultimo posto in termini di attuazione finanziaria, con una percentuale di spesa pari – secondo i dati della Commissione europea al 31 dicembre 2022 – a circa il 60% del programmato, contro una media europea dell’80%.
Guardando ai Fondi Strutturali di cui beneficia l’Italia (FESR e FSE), i dati della Ragioneria generale dello Stato evidenziano, al 30 aprile 2023, una percentuale di avanzamento finanziario pari a circa il 60,9% delle risorse programmate.
Su oltre 65,8 miliardi di risorse del ciclo 2014-2020, al 30 aprile 2023 risulta ancora una spesa da realizzare pari a 25,8 miliardi.
Tale spesa dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2023, data di chiusura della programmazione 2014-2020, per scongiurare la perdita delle relative risorse.
Guardando ai singoli Programmi Operativi Regionali, si registra, inoltre, un ritardo significativo delle regioni meno sviluppate e di quelle in transizione.
Con riguardo alle sole risorse nazionali, il monitoraggio più recente dell’avanzamento finanziario dei Piani sviluppo e coesione segnala, al 30 aprile 2023, una percentuale pari a poco più del 26,7%, mentre quella relativa alla Programmazione complementare – con data di scadenza al 31 dicembre 2026 – si attesta di poco sopra il 9%.
Per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, le risorse a disposizione dell’Italia ammontano a circa 75 miliardi a valere sui Fondi strutturali europei (42 miliardi di risorse europee e 32 miliardi di cofinanziamento nazionale) e ulteriori 75 miliardi di risorse nazionali del FSC.
Sull’attuazione della programmazione 2021-2027 incideranno, da un lato, la sempre più stretta integrazione tra la programmazione delle politiche di coesione e quella del PNRR, dall’altro, la riforma della governance della politica di coesione attuata con il D.L. n. 13/2023, convertito in legge con L. n. 41/2023.
2. Decreto legge 24 febbraio n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
Si riportano di seguito i contenuti dell’art. 1 (Disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR), dell’art. 2 (Struttura di missione PNRR presso la PCM), e dell’art. 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso).
2.1. Disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR.
L’art. 1 contiene disposizioni finalizzate a consentire alle amministrazioni centrali di poter migliorare e rendere più efficiente, in sede di riorganizzazione delle proprie strutture, il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR ad esse attribuiti.
Tra le novità figura l’inserimento delle parti sociali ed economiche nella Cabina di regia che risulta dunque così composta: Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Presidente dell’ANCI, Presidente dell’UPI, Sindaco di Roma capitale e tutti i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con DPCM adottato entro il 20 giugno 2023.
Conseguentemente viene soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.
La Cabina di regia nell’esercizio delle sue funzioni è supportata dalla Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) che ha altresì il compito più articolato di elaborazione e trasmissione alla Cabina di regia stessa, con cadenza periodica e comunque ogni tre mesi, di rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell’analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Viene istituito l’ Ispettorato Generale per il PNRR presso il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea.
L’Ispettorato sarà inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico sia alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR che alle amministrazioni territoriali responsabili dell’attuazione degli interventi del PNRR.
L’Ispettorato assicura il supporto per l’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all’Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.2. Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM).
Viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione PNRR, articolata in quattro direzioni generali, alla quale è preposto un coordinatore. La Struttura dovrà: a) assicurare il supporto all’Autorità politica delegata in materia di PNRR per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo relativamente all’attuazione del Piano; b) rappresentare il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, nonché per la verifica dell’andamento dell’attuazione del PNRR e della sua coerenza rispetto ad obiettivi e traguardi concordati a livello europeo c) verificare, in collaborazione con l’Ispettorato Generale per il PNRR , la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvedere alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie; d) sovraintendere allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE; e) assicurare, in collaborazione con l’Ispettorato Generale , lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Alla Struttura di missione vengono trasferiti tutti i compiti e le funzioni della Segreteria tecnica di cui all’articolo 1. Con DPCM entro il 24 aprile 2023 sono definite l’organizzazione della Struttura di missione e le modalità di formazione del contingente.
2.3.Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso.
Viene modificata la norma già esistente in materia di esercizio dei poteri sostitutivi (art. 12 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge con L. n. 108/2021. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni e delle Città metropolitane degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti. In particolare, si prevede la diminuzione da trenta a quindici giorni del tempo massimo che il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al soggetto attuatore interessato per provvedere ai casi di inerzia, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente.
Qualora permanga l’inerzia il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti (durante l’esame parlamentare sono state introdotte due ulteriori specificazioni mediante le quali si prevede che: a) il soggetto attuatore viene previamente sentito dal Consiglio dei ministri, prima della individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, come già stabilito dalle norme vigenti, precisando che ciò avviene anche al fine di individuare le cause dell’inerzia; b) il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo ha il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari.
[1] Fonte: La politica di coesione in Italia. Camera dei Deputati. Servizio Studi Dipartimento Bilancio. Luglio 2023.
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